Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 13573 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 13573 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/02/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME n. a Formia il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del Tribunale di S. NOME Capua Vetere in data 8/9/2023
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udita la requisitoria del AVV_NOTAIONOME AVV_NOTAIO, che ha concluso pe l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, c illustrato i motivi, chiedendone l’accoglimento
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Santa NOME Capua Vetere rigettava la richiesta di riesame proposta nell’interesse del Rafaniello avverso il decreto di seque preventivo del Gip del locale Tribunale in data 19/7/2020 che, previa riqualificazione
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delitto originariamente ascritto nella fattispecie ex art. 640 bis cod.pen., dispon sequestro del profitto del reato, consistente nella fraudolenta negoziazione del c.d. bo cultura.
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’indagato, AVV_NOTAIO, quale ha dedotto:
2.1 la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla qualifi giuridica della condotta. Il difensore sostiene che il Tribunale cautelare ha immotivatame ritenuto integrata la fattispecie ex art. 640 bis cod.pen. in luogo del reato di i percezione di erogazioni pubbliche di cui all’art. 316ter, comma 2, cod.pen. nonostante i f contestati risultino commessi in epoca antecedente l’anno 2020, allorché la normativa vigent in materia di bonus cultura non prevedeva alcuna verifica circa la corrispondenza tra il be venduto e il contenuto della fattura elettronica emessa. Aggiunge che, alla luce dei DPC 15/9/2016 n. 187 e 4/8/ 2017 n. 136, non esisteva alcun controllo preventivo rispetto a liquidazione delle somme corrispondenti al buono speso, essendo a tal fine sufficiente registrazione sull’apposita piattaforma del buono negoziato e l’emissione della relativa fa elettronica, procedura innovata solo con il decreto 177 del dicembre 2019.
Le circostanze artificiose valorizzate dai giudici della cautela reale, secondo il rico sono estranee alla procedura di liquidazione e non potevano essere percepite dall’ent erogatore sicché le condotte dovevano essere inquadrate nella fattispecie di cui all’art. 316 comma 2 cod.pen., priva di rilevanza penale;
2.2 la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione agli artt. 63, co e 64 cod.proc.pen., avendo il Tribunale ritenuto l’utilizzabilità dei questionari inviati a del bonus cultura nonostante gli stessi fossero già indiziati di concorso nel delitto ex ar bis cod.pen. per aver utilizzato i bonus per acquistare beni diversi da quelli consentiti l’esercizio del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso non merita accoglimento siccome infondato. In punto di qualificazion giuridica il collegio cautelare ha richiamato la giurisprudenza di legittimità sul tema (Ca n. 29563/23 del 8/6/23,P.M. c/Sannino;n.30627/23, P.m. c/ COGNOME; n.38717/23; n. 40394/23, tutte n. m.) facendo corretta applicazione dei principi richiamati in ordin diagnosi differenziale tra la fattispecie del tutto residuale ex art. 316 ter cod.pen. e q cui all’art. 640 bis cod.pen. Con detti argomenti reiettivi il difensore non si rapporta in puntuali omettendo di considerare che le pronunzie di legittimità relative al bonus cul hanno già evidenziato che il decreto P.C.M. 15/9/2016 all’art. 8 prevede che RAGIONE_SOCIALE “mediante acquisizione dei dati dall’apposita area disponibile sulla piattaforma informa dedicata, nonché dalla piattaforma di fatturazione elettronica della pubblica amministrazio
provvede al riscontro delle fatture e alla liquidazione delle stesse”, codificando una veri che precede la liquidazione richiesta dal soggetto accreditato, circa la corrispondenza tra importi fatturati e appostati sulla piattaforma dedicata e i dati relativi alla spendita dei buoni, anch’essi telematicamente ostesi, attività che si inserisce in uno snodo cruciale de procedura amministrativa e che si presta a costituire un concreto indice dell’attitud fraudolenta della documentazione prodotta e dell’idoneità all’induzione in errore. Non ultroneo aggiungere che è al complesso dell’attività decettiva che deve aversi riguardo al f della corretta delimitazione degli ambiti d’operatività delle fattispecie in esame, come evidenziato in relazione ai bonus introdotti dalla legislazione emergenziale pandemica (Sez. 2, n. 19841 del 12/01/2023, Rv. 285397 – 01).
1.1 La Corte Costituzionale con l’ordinanza n.95/2004, nel dichiarare manifestamente infondata la questione di costituzionalità sollevata in relazione all’art. 316ter cod.pe sottolineato che “appare ….evidente – alla luce tanto del dato normativo, quanto della ratio legis come l’art. 316-ter cod. pen. sia volto ad assicurare agli interessi da esso consider una tutela aggiuntiva e complementare rispetto a quella già offerta dall’art. 640-bis cod. p coprendo, in specie, gli eventuali margini di scostamento – per difetto – del paradigma punit della truffa rispetto alla fattispecie della frode margini la cui concreta entità alle più o meno ampie capacità di presa che si riconoscano al delitto di truffa, avuto rigua sia all’elemento degli artifizi o raggiri, in qualunque forma realizzati, sia al dell’induzione in errore – spetta all’interprete identificare, ma sempre nel rispetto inequivoca vocazione sussidiaria della norma oggi sottoposta a scrutinio; che, in altre paro rientra nell’ordinario compito interpretativo del giudice accertare, in concreto, s determinata condotta formalmente rispondente alla fattispecie delineata dall’art. 316-ter co pen. integri anche la figura descritta dall’art. 640-bis cod. pen., facendo applicazione, caso, solo di quest’ultima previsione punitiva…”.
1.2 La giurisprudenza di legittimità ha integralmente recepito le indicazioni del giu delle leggi. In particolare Sez. U, n. 16568/2007, Carchivi, Rv. 235962, nel dirimer contrasto interpretativo insorto in ordine all’esatta perimetrazione delle contigue fattisp ha rimarcato che l’interprete deve muovere dalla consapevolezza che, in conformità ai dichiarati intenti del legislatore, l’ambito di applicabilità dell’art. 316 ter c.p. è situazioni del tutto marginali, come quelle del mero silenzio antidoveroso o di una condot che non induca effettivamente in errore l’autore della disposizione patrimonial Ha chiarito, inoltre, che poiché in molti casi il procedimento di erogazione delle pubbl sovvenzioni non presuppone l’effettivo accertamento da parte dell’erogatore dei presupposti del singolo contributo ma ammette che il riconoscimento e la stessa determinazione del contributo siano fondati, almeno in via provvisoria, sulla mera dichiarazione del sogget
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interessato, riservando eventualmente a una fase successiva le opportune verifiche, in tal casi l’erogazione può non dipendere da una falsa rappresentazione dei suoi presupposti da parte dell’erogatore, che in realtà si rappresenta correttamente solo l’esistenza della for dichiarazione del richiedente. D’altro canto, l’effettivo realizzarsi di una falsa rappresentazione della realtà da parte dell’erogatore, con la conseguente integrazione degli estremi della tru può dipendere, oltre che dalla disciplina normativa del procedimento, anche dalle modalità effettive del suo svolgimento nel singolo caso concreto. E quindi l’accertamento dell’esistenza di un’induzione in errore, quale elemento costitutivo del delitto di truffa, ovvero mancanza, con la conseguente configurazione del delitto previsto dall’art. 316 ter c.p., questione di fatto, che risulta riservata al giudice del merito.
1.3 Siffatti principi sono stati nella sostanza ribaditi da Sez. U, n. 7537 del 16/12/ dep 2011,Pizzuto, Rv. 249105, e dalla successiva giurisprudenza di questa Corte la cui rassegna evidenzia che, in aderenza alle linee ermeneutiche richiamate, i casi di indebi percezione di erogazioni pubbliche sono costituiti da fattispecie connotate da una mera attivi di autocertificazione dell’agente o dall’omessa comunicazione di informazioni doverose. Così si è ravvisato il reato ex 316 ter cod.pen. nell’ipotesi di conseguimento di contributi sui per il funzionamento dei gruppi consiliari regionali, mediante la presentazione di una istan corredata da documentazione giustificativa, di rimborso delle spese sostenute per attivi comunicative e di formazione non spettanti, senza induzione in errore della struttu amministrativa preposta alla liquidazione (Sez. 6, n. 11341 del 17/11/2022, dep. 2023, Rv. 284577 – 10), ovvero nel caso del datore di lavoro che, esponendo falsamente di aver corrisposto al lavoratore somme a titolo di indennità per malattia, ottenga dall’I.N.P. conguaglio di tali somme (Sez. 6, n. 29674 del 21/06/2022, Rv. 283612 – 01) o, ancora, in caso di conseguimento di un prestito bancario assistito dalla garanzia del RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 13, lett. m), dl. 23/2020, (c.d. decreto liquidità), convertito dal giugno 2020, n. 40, sulla base di una dichiarazione mendace relativa ai ricavi degli an precedenti e al danno arrecato all’attività di impresa dall’emergenza da Covid-19, atteso c il finanziamento viene erogato sulla base della sola autocertificazione dell’imprenditore se alcun controllo della sua veridicità da parte dell’Istituto erogatore (Sez. 6, n. 21 24/11/2021, dep. 2022 Rv. 282675 – 01); nell’ipotesi di percezione, da parte di cittad stabilmente residente all’estero, dell’assegno sociale, la cui erogazione presuppone l’attua della residenza in Italia (Sez. 6, n. 43554 del 30/06/2021, Rv. 282264 – 01) o di riscossi dei ratei pensionistici di un genitore defunto, in seguito al mancato assolvimento dell’obbl di comunicare all’Ente previdenziale l’avvenuto decesso (Sez. 6, n. 10790 del 08/01/2021, Rv. 281084-01). Si tratta di condotte in cui la lesione degli interessi della pub amministrazione si ricollega, in violazione dei doveri di lealtà e solidarietà sociale, all Corte di Cassazione – copia non ufficiale
rappresentazione della sussistenza delle condizioni richieste per l’accesso ad una prestazione pubblicistica di favore ovvero nell’assicurarsene il già conseguito godimento tacend l’intervenuta modifica delle proprie condizioni soggettive.
2. Nella specie il provvedimento impugnato ha evidenziato ( pag. 4 e segg.) che l’indagato attraverso una serie di società e ditte a lui riconducibili aveva simulato la vendita di e.b beneficiari del bonus cultura, ai quali invece, previa decurtazione di una percentu dell’importo pari al 15%, venivano consegnati buoni spesa per l’acquisto di prodotti informat presso esercizi del ricorrente mentre sull’apposita piattaforma veniva documentata, attraverso false fatture, la cessione di libri in formato digitale. L’architettura della f ha portato al conseguimento di indebiti rimborsi pari a 2.248.014, 44 nell’arco temporal compreso tra il dicembre 2017 e l’ottobre 2020, attesta un’accurata preordinazione attraverso il coinvolgimento di più società (RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE), con brevissi operatività o sconosciute al fisco, intestate a prestanomi dopo il drenaggio delle ris incamerate, come avvenuto per la RAGIONE_SOCIALE, ed utilizzate esclusivamente per il rastrellamento dei bonus, le illecite conversioni e la predisposizione della documentazione falsa a support delle richieste di liquidazione indirizzate alla RAGIONE_SOCIALE, elementi tutti dotati di spi attitudine decettiva e finalizzati ad eludere i controlli preventivi dell’Ente erogatore.
La riconduzione invocata dalla difesa di siffatto collaudato e protratto sistema illecit residuale fattispecie ex art. 316ter cod.pen. contraddice la “vocazione sussidiaria” della ste facendo leva su un dato di discrimine, ovvero il controllo preventivo della P.A., che si ass erroneamente inesistente, non potendo, peraltro, confondersi la previsione di meccanismi di verifica cartolare dei dati prodotti con l’intensità e penetrazione dei controlli da parte d erogatore, non decisivi ai fini della qualificazione del fatto ex art. 640 bis cod.pen. in l’idoneità all’induzione in errore va ravvisata in qualsiasi immutazione del fatto idon conseguimento del profitto ingiusto laddove connotata dalla strumentalità efficiente rispe al risultato perseguito.
3.11 secondo motivo è privo di specificità censoria giacché il ricorrente non si rappor criticamente alla motivazione rassegnata dai giudici cautelari a pag. 8 nella quale si dà co delle circostanze di fatto che sostengono la ritenuta utilizzabilità dei questionari contr indirizzati ai fruitori del bonus, solo assertivamente contestate. Il Collegio cautelare, i ha opportunamente rammentato che le dichiarazioni in questione, equiparabili a quelle rese innanzi alla polizia giudiziaria da una persona non sottoposta ad indagini, ove di caratt autoindiziante, non sono utilizzabili contro chi le ha rese ma sono pienamente utilizzab contro i terzi, posto che la garanzia di cui all’art. 63, comma 1, cod. proc. pen. è po tutela del solo dichiarante (Sez. 2, n. 28583 del 18/06/2021, Rv. 281807-01; n.5823 de
26/11/2020, dep. 2021, Rv. 280640-01; Sez. 2, Ord. n. 30965 del 14/7/2016, Rv. 267571 01).
Alla luce della complessiva infondatezza dei motivi, il ricorso deve essere rigettato condanna del proponente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 2 febbraio 2024
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presi ente