Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 15096 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 15096 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Torre Del Greco, il DATA_NASCITA,
COGNOME NOME, nata a Ercolano il DATA_NASCITA, avverso la ordinanza del 16/11/2023 emessa dal Tribunale della Libertà di Napoli;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
sentito il AVV_NOTAIO che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
sentito l’avvocato NOME COGNOME difensore, che, in difesa di NOME COGNOME, chiede l’accoglimento del ricorso, e l’avvocato NOME COGNOME, che, in difesa di NOME COGNOME, chiede l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza.
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli aveva applicato a NOME COGNOME (gestore di fatto della RAGIONE_SOCIALE) la misura della custodia cautelare in carcere e a NOME COGNOME (legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE) la misura degli arresti domiciliari in relazione ai delitti di
associazione per delinquere ex art. 416, commi primo, secondo e terzo, cod. pen. (capo A, «fatti commessi ed accertati in Ercolano dal dicembre 2016 con condotta perdurante») e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640-bis cod. pen. (capo B, «reati commessi in Ercolano dall’anno 2017 al 2020») mediante illecite riscossioni del cosiddetto bonus cultura, convertito in denaro senza la consegna dei libri, realizzate simulando la vendita di libri a infradiciottenni con la complicità di altri gestori della libreria e di altre pers quali procacciatori e intermediari.
2. Con ordinanza del 23 febbraio 2023 il Tribunale del riesame aveva annullato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari ,non ravvisando il delitto di truffa ex art. 640-bis cod. pen., ma una pluralità di illeciti amministrativi ex art. 316-ter, comma secondo, cod. proc. pen., con conseguente inconfigurabilità del reato associativo ex art. 416 cod. pen. (che richiede lo «scopo di commettere più delitti»,2
Decidendo su ricorso del AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, la Corte di cassazione (Sez. 2, n. 30268 dell’8 giugno 2023) ha annullato l’ordinanza, rinviando per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli.
La Corte di cassazione ha osservato che gli indagati agirono in modo organizzato e fraudolento per convertire in denaro dei bonus cultura 18 APP, reclutando, tramite una serie di intermediari (C.A.F.), migliaia di neo-diciottenni ai quali gli indagati chiedevano le credenziali del buono ricevuto dal RAGIONE_SOCIALE e, in cambio di un corrispettivo in denaro, davano una somma al posto dei RAGIONE_SOCIALE o servizi RAGIONE_SOCIALE connessi al bonus.
La Corte di cassazione ha ritenuto risultare dagli atti che, dopo la registrazione del bonus e del beneficiario sulla apposita piattaforma informatica, gli indagati simulavano sistematicamente vendite di libri o cessioni di RAGIONE_SOCIALE e servizi RAGIONE_SOCIALE, in realtà mai effettuate dalla RAGIONE_SOCIALE, tramite false dichiarazioni e false registrazioni contabili, per conseguire i rimborsi erogati dal RAGIONE_SOCIALE per l’intero ammontare del bonus.
Ha sottolineato che il Tribunale del riesame aveva trascurato questa RAGIONE_SOCIALE nel qualificare la condotta degli indagati ex art. 316-ter cod. pen., basando la decisione unicamente sulla mancanza di una previsione normativa di controlli preventivi e escludendo che tali siano quelli previsti dall’art. 8 del D.P.C.M. 15 settembre 2016 n. 187, e ha puntualizzato che il reato previsto dall’art. 316-ter cod. pen. ha un carattere residuale rispetto a quello previsto dall’art. 640-bis cod. pen. e punisce condotte decettive, non incluse nella fattispecie di truffa, caratterizzate, oltre che dal silenzio anti-doveroso, da false dichiarazioni o dall’uso di atti o documenti falsi.
Per il caso in esame, la sentenza della Corte di cassazione ha osservato che «gli indagati avevano predisposto un collaudato sistema truffaldino, particolarmente articolato», che prevedeva: l’utilizzo dell’esercizio commerciale, la RAGIONE_SOCIALE come mero schermo; l’acquisizione – tramite intermediari (C.A.F.) – delle generalità dei giovani titolari dei bonus con i quali si accordavano per monetizzare i buoni e realizzare le singole operazioni di accesso alla piattaforma; la richiesta del rimborso con l’invio delle fatture e, dal 2020, anche della dichiarazione del bene specifico fornito; il controllo preventivo di rispondenza tra il voucher speso e la fattura, previsto dall’art. 8 del D.P.C.M. 15 settembre 2016 n. 187, da parte di RAGIONE_SOCIALE per liquidazione delle fatture, a cui si aggiungono quelli successivi svolti dal RAGIONE_SOCIALE.
Su queste basi, la Corte di cassazione ha ravvisato una violazione di legge da parte del Tribunale per «non aver preso in considerazione tutto l’insieme delle condotte» attuate dagli indagati «per raggiungere il loro obbiettivo illecito, addirittura raggiunto attraverso la costituzione di una associazione per delinquere finalizzata al compimento della rilevante serie di condotte decettive sopra sintetizzate, inducendo in errore l’ente erogatore sulla sussistenza di tutti i presupposti per accedere al beneficio ben diversi dalla semplice comunicazione, come dimostra la lunga serie di RAGIONE_SOCIALE altamente fraudolente poste in essere». Inoltre, ha rimarcato che la condotta truffaldina era «idonea ad indurre in errore il soggetto passivo attraverso la falsa dichiarazione all’ente, che si pone solo come uno dei tanti segmenti della azione delittuosa, della cui complessiva portata non vi era ragione alcuna di non tener conto nella ricostruzione d’insieme del caso concreto (sia pure ancora a livello indiziario) e della consequenziale sua definizione giuridica. Di quest’ultima, qui effettuata ai sensi dell’art. 640-bis cod. pen. in ragione di quanto detto, il giudice del rinvio dovrà tenere conto per i successivi provvedimenti che adotterà sulla domanda cautelare». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Decidendo a seguito del giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, con ordinanza del 16 novembre 2023 il Tribunale del riesame, nella linea (p. 511) della interpretazione della fattispecie ex art. 640-bis cod, pen. fissata dalla sentenza della Corte, ha qualificato l’organizzazione adottata dagli indagati come una associazione per delinquere e ne ha individuato gli elementi costitutivi (p. 1113).
Tuttavia, sotto altro profilo, ha riformato la decisione del Giudice per le indagini preliminari, sostituendo per NOME COGNOME la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari – anche prescrivendogli di non allontanarsene senza autorizzazione del giudice e di non comunicare con persone diverse da quelle che con lui abitano e/o l’assistono — e per NOME
COGNOME la misura cautelare degli arresti clomiciliari con quella dell’obbligo d dimora nel Comune di residenza.
Nei ricorsi congiunti presentati dal difensore di NOME COGNOME e NOME COGNOME si chiede l’annullamento dell’ordinanza.
4.1. GLYPH Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione della legge per non avere dato seguito alla decisione di annullamento con rinvio emessa dalla Corte di Cassazione in questo procedimento valutando se il complesso dei dati acquisiti dovesse condurre nel caso concreto a qualificare le candotte ex art. 640bis cod. pen. oppure ex art. 316-ter cod. pen. anche confrontandosi con le argomentazioni difensive contenute nella memoria depositata all’udienza del 20 ottobre del 2023. In particolare, il Tribunale avrebbe dovuto escludere che la richiesta di rimborso del bonus 18App all’ente preposto potesse indurne in errore i funzionari, perché era priva di connotati fraudolenti e perché non erano previsti controlli. Si assume che i rimborsi sono conseguiti alla mera richiesta di rimborso del credito presentata dal libraio (che ha semplicemente taciuto che non vi era stata una effettiva vendita). Si aggiunge che, in realtà, l’ente preposto continuò a pagare le fatture emesse dalla libreria anche dopo l’accertamento (avvenuto il 24/10/2019) del meccanismo illecito adottato dagli indagati e sino al 5/12/2019). Si evidenzia, inoltre, che il Tribunale del riesame, peraltro pure dopo il rinvio dalla Corte di cassazione, ha fondato la sua decisione anche su fatti diversi (indicati nelle p. 10-11) da quelli oggetto della contestazione contenuta nella richiesta di misura cautelare presentata dal Pubblico ministero. Su queste basi, si conclude che la fattispecie andrebbe qualificata ex art. 316-ter cod. pen, aggiungendo che non tutti gli utilizzi del bonus presso la libreria furono fittizi, sicché ne andrebbe di caso in caso accertata la eventuale illiceità. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
4.2. GLYPH Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione dell’art. 407 comma 3, cod. proc. pen. in relazione all’art. 505 cod. proc. pen. Si precisa che la Corte di cassazione aveva invitato il Tribunale a una nuova valutazione ampliando le circostanze da esaminare rispetto a quelle contenute nella richiesta di misura cautelare del Pubblico ministero e che la difesa dei ricorrenti aveva rilevato e documentato che non tutte le nuove acquisizioni erano coperte da richieste di proroga delle indagini autorizzate dal Giudice.
4.3. GLYPH Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione dell’art. 63 comma 2, cod. proc. pen. relativamente ai verbali di sommarie informazioni testimoniali delle persone indicate al foglio 32 della memoria prodotta, perché i neo-diciottenni avrebbero dovuto essere sentiti quali soggetti indagati con la presenza, quindi, dell’avvocato difensore fin dall’inizio dell’atto,
4.4. GLYPH Con il quarto motivo di ricorso, si deduce violazione della legge perché quanto prima espresso si riverbera sulla valutazione della gravità degli indizi e, per altro verso, manca una motivazione circa l’attualità delle esigenze cautelari, venendo così meno anche l’applicazione di misure meno gravose di quella disposta nell’ordinanza impugnata.
4.5. GLYPH Infine, si chiede che la Corte di Cassazione disponga la riunione della procedura relativa al presente ricorso con quelle che hanno condotto a provvedimenti emessi dalla stessa Sezione del Tribunale di Napoli per gli stessi fatti di reato in relazione agli stessi soggetti e che, se emergesse un contrasto con la decisione della Seconda sezione della Corte circa la qualificazione della fattispecie (ex art. 316-ter cod. pen. o ex art. 640-bis cod. pen.) la questione sia rimessa ex art. 618 cod. proc. pen. alle Sezioni Unite della Corte di cassazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I primi tre motivi di ricorso possono essere trattati unitariamente e risultano infondati.
1.1. GLYPH Deve ribadirsi che nel caso di annullamento per violazione od erronea applicazione della legge penale, il giudice del rinvio è vincolato al principio di diritto espresso dalla Corte, anche se questo, successivamente, risulti contrario al diverso principio affermato dalle Sezioni Unite in analoga fattispecie, con divieto di estendere l’indagine a vizi di nullità o inammissibilità non riscontrati dalla Corte restando ferma la ricostruzione dei fatti come accertati nel provvedimento impugnato, salva la sopravvenienza di nuovi dati (Sez. 6, n. 34127 del 06/07/2023, Lacatus, Rv. 285159; Sez. 5, n. 24133 del 31/05/2022, COGNOME, Rv. 283440; Sez. 6, n. 14433 del 14/01/2020, Geraci, Rv. 278848).
1.2. GLYPH Nel caso in esame, la sentenza della Corte di cassazione ha espressamente e specificamente qualificato ex art. 640-bis cod. pen. i fatti ricostruiti dal Tribunale sulla base di un compendio indiziario che ha ritenuto già sufficiente.
Invece, la questione oggetto del terzo motivo del ricorso in esame non era stata posta al Tribunale del riesame che aveva emesso la prima ordinanza annullata dalla Corte di cassazione, come è stato già rilevato dal Tribunale nell’ordinanza impugnata,
In questa sede il ricorso reitera la questione, peraltro comunque già adeguatamente vagliata dal Tribunale, osservando che, quando i neo-diciottenni furono sentiti per la prima volta, non poteva escludersi a priori l’utilizzo corretto del bonus, ma quando emerse la circostanza del mancato acquisto dei libri, la polizia giudiziaria correttamente interruppe la verbalizzazione; inoltre, il Tribunale
ha rilevato che, comunque, come indicato a pagina 22 della ordinanza di custodia cautelare, i soggetti sono poi stati sentiti nuovamente con le garanzie di legge e resi edotti della facoltà di nominare un difensore, facoltà alla quale hanno rinunziato, ribadendo le dichiarazioni già rese in precedenza.
Stante quanto prima espresso sub 1.1., le richieste di riunione del presente procedimento a altri e di rimessione alle Sezioni Unite risultano inconducenti.
Il quarto motivo di ricorso non si confronta con i contenuti dell’ordinanza impugnata.
Il Tribunale ha precisato che l’RAGIONE_SOCIALE truffaldina non è cessata nel 2019 perché, come risulta dall’informativa del 9 gennaio 2023, nell’anno 2022 la RAGIONE_SOCIALE emise fattura nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, ricevendo i relativi rimborsi accreditati su un nuovo conto corrente con un conseguente aumento del profitto totale delle truffe.
Circa la attualità delle esigenze cautelari, il Tribunale ha congruamente argomentato che l’RAGIONE_SOCIALE illecita non è cessata nel 2019, ma è continuata fino al 2022, sebbene l’avvio delle indagini fosse noto a causa delle perquisizioni subite, sicché, in questo contesto, l’incensuratezza dei ricorrenti non esclude il pericolo di recidiva, considerando che i provvedimenti di sospensione e revoca da parte del RAGIONE_SOCIALE non sono bastati a inibire la prosecuzione della condotta illecita, tanto che è stato adottato a un nuovo schermo societario per proseguirla.
Dal rigetto dei ricorsi deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13/03/2024