Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 26024 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 26024 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/06/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da:
NOME COGNOME IMPERIALI NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
Presidente –
Relatore –
Sent. n. sez. 1159/2025
CC – 17/06/2025
R.G.N. 14280/2025
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN CIPRIANO D’AVERSA il 01/04/1968
avverso l’ordinanza del 04/03/2025 del TRIBUNALE di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. NOME COGNOME che ha chiesto lÕaccoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione; conclusioni ribadite con le note di replica alle conclusioni della Procura generale del 10/06/2025.
Il Tribunale di Bologna, con provvedimento del 04/03/2025, ha confermato i decreti di sequestro preventivo (diretto e per equivalente) emessi dal G.i.p. presso il Tribunale di Bologna il 03/10/2024, il 26/11/2024, nonchŽ il 10/02/2025, in relazione alla imputazione provvisoria di cui agli artt. 646, 61 n. 7, 648, cod. pen. elevata nei confronti di NOME COGNOME
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, NOME COGNOME articolando motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dellÕart. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge in relazione allÕart. 646 cod. pen. per avere il Tribunale erroneamente ritenuto la sussistenza dellÕelemento oggettivo del reato con particolare riferimento alla interversione del possesso. Il Tribunale di Bologna, pur avendo riconosciuto lÕassenza di contatti giuridici rilevanti tra la banca, che aveva erroneamente disposto il bonifico sul conto corrente del ricorrente e la mancanza di qualsiasi vincolo di destinazione, ha comunque ritenuto sussistente lÕelemento materiale del reato, richiamando la rilevanza di qualunque tipo di possesso. Il ragionamento è erroneo e in violazione di legge, atteso che la giurisprudenza ha ripetutamente chiarito che occorre una specifica destinazione di scopo, quanto alla appropriazione di somme di denaro, per poter ritenere integrata la appropriazione indebita; la condotta avrebbe forse potuto rientrare nella ipotesi di cui allÕart. 647 cod. pen. ora depenalizzata, comunque si doveva riscontrare la assenza di rilevanza penale della condotta del ricorrente.
2.2. Violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale per avere ritenuto la sussistenza dellÕelemento oggettivo del delitto di cui allÕart. 624 cod. pen., con particolare riferimento alla sottrazione della al detentore; il Tribunale ha citato un precedente inconferente e la condotta del Cristiano non pu˜ in alcun modo essere ritenuta una sottrazione rilevante ai sensi dellÕart. 624 cod. pen., dovendo questa consistere nellÕazione cosciente e volontaria di eliminare il potere materiale del proprietario sulla .
2.3. Violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale per aver ritenuto la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di cui allÕart. 648.1, con particolare riferimento alla sussistenza del delitto presupposto e della commissione dello stesso da parte del ricorrente. Gli elementi prima evidenziati rendono evidente come il ricorrente non si possa in alcun modo e compiutamente ritenere autore del delitto presupposto, sicchŽ cade anche la possibilitˆ di ritenere sussistente lÕautoriciclaggio.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
Il primo motivo di ricorso è fondato per le ragioni che seguono; ne consegue lÕassorbimento degli ulteriori motivi proposti.
Il Tribunale di Bologna non ha correttamente applicato il principio di diritto, giˆ affermato da questa Corte, che qui si intende ribadire, secondo il quale il reato di appropriazione indebita di cose ricevute per errore o per caso fortuito, di cui all’art. 647, comma primo, n. 3, cod. pen., oggi depenalizzato per effetto del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, è configurabile anche nel caso di appropriazione di denaro, riconducibile alla nozione generale di “cose”, ponendosi la suddetta norma in rapporto di specialitˆ rispetto all’art. 646 cod. pen., a nulla rilevando che l’appropriazione del “denaro” sia espressamente prevista nel medesimo art. 647, comma primo, n. 1, e nel testo dell’art. 316 cod. pen. (Sez. 2, n. 45891 del 10/09/2021, Radu, Rv. 28244301; principio affermato in fattispecie sovrapponibile relativa all’appropriazione di somma di denaro per errore bonificata sul conto corrente errato e non destinatario della operazione di trasferimento fondi per come delegata allÕistituto bancario e non restituita).
In tal senso, si deve osservare che, ancorchŽ il titolo (bonifico bancario) fosse astrattamente idoneo a trasferire la proprietˆ della somma di denaro bonificata per errore, l’atto di disposizione non ne trasfer’ di certo la proprietˆ, per evidente difetto della volontˆ del disponente ed assenza della causa. Dunque, pur sussistendo un fatto appropriativo, occorre considerare che la condotta contestata rientra certamente nella appropriazione di “… cose, delle quali sia venuto in possesso per errore altrui …”, originariamente disciplinata dallÕart. 647, primo comma, n. 3 cod. pen., oggi Ð come detto Ð depenalizzato per effetto del d. lgs. n. 7 del 15 gennaio 2016, art. 1, comma 1, lett. e). Si è sul punto osservato che: Òil testo della speciale incriminazione, salvo insignificanti variazioni lessicali, corrisponde a quello che si leggeva all’art. 420, prima parte, n. 3 e cpv., del codice Zanardelli. Ai fini del perfezionamento della fattispecie è dunque necessario che l’agente possieda, al momento del fatto, la cosa altrui; ci˜ che distingue il delitto in questione dal furto è infatti il possesso lecito della cosa, ricevuta in forza di un titolo astrattamente idoneo al suo trasferimento, mentre il furto presuppone l’impossessamento volontario mediante
sottrazione al detentore. Il possesso, avuto ancora riguardo all’appropriazione “minore”, deve avere ad oggetto “cose”; ma ben s’intende che l’appropriazione deve riguardare “denaro” o altre “cose mobili”. Cos’ si esprime unanimemente la dottrina che si è confrontata in forma sistematica con la formulazione dell’articolato, attribuendo significato omnicomprensivo al termine generico “cose”; valorizzando una accezione di “cosa” quale entitˆ materiale individuata e suscettiva di detenzione, avente un qualsiasi valore, che la caratterizzi come bene patrimoniale. Sulla specifica questione interpretativa si è pronunciata questa Corte (Sez. 2, n. 6951 del 22/01/2001, COGNOME, non mass.), affermando il principio di diritto cos’ sintetizzato dai redattori delle riviste di settore: reato di appropriazione di ÇcoseÈ avute per errore o per caso fortuito (art. 647, comma 1, n. 3, c.p.) è configurabile anche con riguardo all’appropriazione di denaro, conformemente a quanto previsto dall’art. 646 c.p., rispetto al quale la norma in esame si pone in rapporto di specialitˆ, a nulla rilevando che l’appropriazione del denaro sia invece espressamente prevista nel n. 1 del medesimo art. 647 c.p.
Si legge in motivazione che la generica espressione “cose” usata dal legislatore al n. 3 dell’art. 647 cod. pen., è suscettibile di avvincere alla tipicitˆ descrittiva della fattispecie anche il denaro, che è specie del genere cose.
Tale esegesi fonda peraltro anche sulla obiettiva difficoltˆ (non superata in dottrina, tantomeno in giurisprudenza) di individuare una , per cos’ dire ellittica, nella esclusione del denaro dal novero delle “cose” suscettibili di appropriazione indebita (c.d. minore) determinata da errore.
Il possesso deve essere, quindi, frutto dell’errore (spontaneo e non certo indotto, ravvisandosi altrimenti truffa) altrui, che pu˜ cadere sulla cosa (una cosa per un’altra, diversa per qualitˆ o per maggiore quantitˆ di quella dovuta: negli specifici termini si esprimeva, in epoca davvero remota, Cass. 10 gennaio 1906, in Riv. Pen. LXIV, 689) o sulla persona dell’ Ó (Sez. 2, n. 45891 del 10/09/2021, Radu, Rv. 28244301).
La stessa decisione ha, quindi, condivisibilmente chiarito che: Òse infine il disponente, ancorchŽ il titolo sia astrattamente idoneo al trasferimento della proprietˆ, non vuole dare quel che in effetti non è dovuto, ma trasferisce ugualmente per mero errore sulla cosa (qualitˆ o quantitˆ) o sulla persona dell’ É è vero che manca il vincolo
di destinazione sulla cosa trasferita, ma solo perchŽ a monte difettano la volontˆ e la causa del trasferimento. Il fatto tipico appropriativo resta integrato, giacchŽ l’ trattiene e contro l’intima volontˆ del disponente, ma va qualificato ai sensi dell’art. 647, primo comma, n. 3 cod. pen., perchŽ il trasferimento di ricchezza è avvenuto per errore del disponente. Sussiste pertanto l’elemento specializzante atto a qualificare il fatto (sussistente) ai sensi dell’art. 647, primo comma, n. 3 cod. pen., reato oggi depenalizzato per effetto del d.l.vo. n. 7 del 15 gennaio 2016, art. 1, comma 1, lett. e.Ó
4. In tal senso, occorre considerare come nellÕambito della motivazione il Tribunale del riesame sia stata descritta in modo chiaro e puntuale la destinazione della somma di denaro ad un soggetto piuttosto che ad un altro; cos’ come sono stati specificamente richiamati i comportamenti successivi posti in essere dallÕodierno ricorrente, non smentiti di fatto neanche dalla difesa e riscontrati dalla documentazione allegata, che rappresentano una chiara trasformazione per trasferimento e mutamento di titolaritˆ di tale ingente somma di denaro, effetto dellÕerrore nella disposizione del bonifico da parte dellÕistituto bancario.
Sul tema, si deve ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ha evidenziato che, ai fini della configurabilitˆ del delitto di appropriazione indebita, qualora oggetto della condotta sia il denaro, è necessario che lÕagente violi, attraverso lÕutilizzo personale, la specifica destinazione ad esso impressa dal al momento della consegna (cfr., Sez. 2, n. 37820 del 26/11/2020, COGNOME, Rv. 280465-01; Sez. n. 24857 del 21/04/2017, COGNOME, Rv. 270092-01).
Nel caso concreto, tale elemento non ricorre, mentre è stato riscontrato un trasferimento per errore da parte dellÕistituto bancario. Deve, in conclusione, essere esclusa la sussistenza del del delitto di appropriazione indebita, e conseguentemente il reato presupposto del contestato autoriciclaggio, sicchŽ deve essere disposta la revoca del sequestro disposto dal G.i.p. del Tribunale di Bologna con provvedimenti del 03/10/2024, del 26/11/2024 e del 10/02/2025. Consegue la restituzione allÕavente diritto di quanto in sequestro.
Gli altri motivi restano assorbiti dalle considerazioni che precedono.
Annulla senza rinvio lÕordinanza impugnata e dispone la revoca del sequestro disposto dal Gip del Tribunale di Bologna con provvedimenti del 3.10.2024, 26.11.2024 e 10.2.2025, con restituzione allÕavente diritto di quanto in sequestro.
Manda alla Cancelleria per lÕimmediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dellÕart. 626 cod. proc. pen.
Cos’ deciso il 17/06/2025.
La Cons. Est. NOME COGNOME Turtur
Il Presidente
NOME COGNOME