Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17115 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17115 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 03/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GENOVA il 18/01/1975
avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha confermato nei confronti di NOME COGNOMEa sentenza emessa dal Tribunale della medesima città, che !o aveva dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 4 legge 02 ottobre 1967, n. 895, così riquali l’originaria contestazione – per aver portato una bomboletta spray “RAGIONE_SOCIALE” contenente la sostanza sintetica cd. “CS”, ossia 2-clorobenzilidenmalononitrile, sostanza nociva per inalazione, ingestione e contatto per !a pelle, di regola adoperata come agente aggressivolacrimogeno in uso a molti corpi di polizia nel mondo – e per l’effetto, disapplicata la conte recidiva e concesse le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro tremila di multa.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME propone, tramite l’avv. NOME COGNOME ricorso per cassazione, denunciando: – violazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., relazione agli artt. 43 cod. pen. e 4 legge n. 895 del 1967, per manifesta illogicità circa la ri sussistenza dell’elemento soggettivo del reato; – violazione ex art. 606, comma 1, lett. d) co proc. pen., in relazione agli artt. 43 cod. pen. e 4 legge n. 895 del 1967, con riferimento mancata assunzione di una prova decisiva, volta all’acquisizione della dimostrazione circa la libera vendita on line del prodotto; – violazione ex art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., relazione agli artt. 125 e 179 cod. pen., per inosservanza di norme processuali stabilite a pe di nullità, in relazione alla omessa declaratoria di nullità dell’ordinanza dibattimenta 17/07/2019; – violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione all’ legge n. 895 del 1967, per violazione della legge penale, in relazione alla mancata applicazion di tale circostanza attenuante.
3. Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi non consentiti.
Invero, la Corte territoriale ha evidenziato come la bomboletta detenuta dall’imputat contenesse un aggressivo chimico lesivo ed ha analizzato, inoltre, l’irrilevanza del luogo in venne effettuato il relativo acquisto; parimenti scandagliata, in maniera esaustiva e puntuale, possibilità di ricondurre tale bomboletta al concetto di strumento di autodifesa (la sentenza conforme ai principi di diritto ripetutamente fissati da questa Corte; fra tante, si veda Sez. 11753 del 28/02/2012, COGNOME, Rv. 252261 – 01, a mente della quale: «Integra il reato previsto dall’art. 4 L. 2 ottobre 1967, n. 895 e succ. modd., il porto in luogo pubblico di una bomboletta spray contenente gas urticante idoneo a provocare irritazione degli occhi, sia pur reversibile in un breve tempo, in quanto idonea ad arrecare offesa alla persona e come tale rientrante nella definizione di arma comune da sparo da cui all’art. 2 L. n. 110 del 1975»).
A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, il ricorso si limita a r – in maniera aspecifica e confutativa – gli stessi argomenti dedotti in appello, con i quali, visto, la Corte territoriale risulta essersi già confrontata, nonché ad invitare nel contempo ad
non consentita rivalutazione di elementi fattuali. L’attenuante ex art. 5 legge n. 895 del 19
infine, non è stata fatta oggetto di specifica richiesta in sede di gravame, configurandosi, co una non consentita nuova postulazione in sede di giudizio di legittimità.
4. Il ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ravvisandosi ipotesi di esonero – a
versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 03 aprile 2025.