Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 42132 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42132 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PERLEBERG( GERMANIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo O’ 0)( -14 (egailae /NAThfiss- Alie – ‘4 giCoaSo
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 9 novembre 2023, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Treviso del 16 luglio 2018, con la quale era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 2.100,00 di multa, in ordine ai reati di detenzione e porto illegale di armi, nella loro forma di lieve entità, ai sensi degli artt. 2, 4 legge 2 ottobre 1967, n. 895, perché il 5 febbraio 2016 in Treviso aveva detenuto e portato in luogo pubblico una bomboletta spray contenente una soluzione irritante e lacrimogena rinvenuta all’interno della giacca da lui indossata.
2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, denuncia mancata assunzione di una prova decisiva, perché la Corte di appello avrebbe omesso di rilevare come il giudice di primo grado avesse ingiustificatamente omesso di disporre una perizia sull’effettivo contenuto della bomboletta sequestrata, così come richiesto dalla difesa.
Sul punto, il Tribunale, nell’accertare il contenuto illecito delle sostanze contenute nella bomboletta, avrebbe erroneamente ritenuto sufficiente leggere l’etichetta apposta sull’oggetto sequestrato e sentire, quale teste, l’operante che aveva proceduto alla perquisizione, nonostante lo stesso non avesse alcuna competenza tecnica in materia.
2.2. Con il secondo motivo, denuncia vizio della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe ritenuto perfezionati i reati in esame, nonostante non vi fosse prova del fatto che la detenzione e il possesso delle sostanze contenute nella bomboletta spray fossero state vietate dal legislatore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Giova in diritto evidenziare che la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova “neutro”, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l’articolo citato, attraverso il richiamo all’art. 495, comma 2, cod. proc. pen., s riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936).
Nel caso, di specie, pertanto, il ricorrente non avrebbe potuto lamentare la mancata disposizione di una perizia in ordine al contenuto della bomboletta spray, anche considerando che la stessa difesa non aveva ritenuto necessario disporre un accertamento tecnico di parte.
Sul punto, il giudice di merito ha evidenziato che non vi era alcun elemento concreto per dubitare, con un minimo di fondamento, della effettiva rispondenza del contenuto della bomboletta spray a quanto rappresentato sulla relativa confezione, pacificamente attestante la sussumibilità del prodotto nell’alveo degli aggressivi chimici non di libera vendita.
Il diniego alla perizia, quindi, è insindacabile in sede di legittimità, in quanto sorretto da adeguata motivazione.
Pertanto, nessun vizio logico argomentativo è ravvisabile nella motivazione sviluppata in relazione ai reati in esame: i giudici della cognizione hanno esplicitato, con argomentazioni puntuali e adeguate, le ragioni per le quali hanno ritenuto fondata la responsabilità penale in capo all’imputato, anche considerando che la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito come integri il reato previsto dall’art. 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 e succ. modd. il porto in luogo pubblico di una bomboletta “spray” contenente gas urticante idoneo a provocare irritazione degli occhi, sia pure reversibile in un breve tempo, in quanto idonea ad arrecare offesa alla persona e, come tale, rientrante nella definizione di arma comune da sparo di cui all’art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Sez. 6, n. 30140 del 07/07/2021, COGNOME NOME, Rv. 281833).
In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 10/09/2024