Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 48829 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 48829 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a CASALUCE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; sentita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 4 aprile 2023 la Corte di appello di Bologna ha confermato la decisione del Tribunale di Ravenna che aveva condanNOME NOME alla pena di giustizia per il delitto di cui all’art. 469 cod. pen., commesso in Ravenna in epoca successiva e prossima al gennaio 2016, per aver fatto uso di alcuni bollettini postali recanti la falsa impronta dell’ufficio, allo scopo di far apparire come avvenuti alcuni pagamenti di bollette di energia elettrica, pagamenti per i quali aveva ricevuto in contanti l’anticipazione di metà della somma dovuta.
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, articolando tre motivi, di seguito enunciati negli stretti limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge processuale, eccependo la nullità di cui all’art. 178, comma 1 lett. c) cod. proc. pen. con riferimento al rigetto dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento, presentata in vista dell’udienza del 4 aprile 2023 e ritenuta dalla Corte di appello intempestiva e non adeguatamente motivata rispetto all’impossibilità di nominare un sostituto. Il difensore evidenzia di aver inoltrato l’istanza, a mezzo pec, il 31 marzo 2023 e di lavorare da solo, con l’aiuto di due soli praticanti.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al giudizio di responsabilità, che sarebbe stato affermato senza motivazione, sulla base di prove non in grado di scalfire il ragionevole dubbio.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., che la Corte avrebbe dovuto invece riconoscere in virtù della modestia del danno e dell’intervenuto risarcimento.
Il Procuratore generale, concludendo per iscritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020 e successive modifiche, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è infondato.
«In tema di impedimento a comparire del difensore, va considerato come “prontamente comunicato” quell’impedimento che sia reso noto al giudice non
appena conosciuta la contestualità degli impegni professionali» (Sez. 6, n. 49759 del 27/11/2012, COGNOME, Rv. 254200).
Il richiamo a questo consolidato principio consente già di ritenere del tutto corretta la decisione della Corte di appello di rigettare l’istanza di rinvio.
Dagli atti allegati al ricorso si evince l’inoltro dell’istanza il 31 marzo 2023 cinque giorni prima dell’udienza, con allegati una nota nella quale si attestava un impegno quale difensore dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, senza ulteriori precisazioni in ordine alla natura dell’impegno ed alla data in cui esso era stato reso noto al difensore istante, e un decreto di fissazione di udienza preliminare datato 22 febbraio 2023, e dunque di oltre un mese precedente rispetto alla richiesta di rinvio.
Non è dunque nemmeno il caso di intrattenersi sulle ulteriori condizioni che devono accompagnare l’istanza del difensore affinché la stessa possa essere accolta (specifica indicazione delle ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo; assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato; impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio: Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262912), mentre occorre osservare che, con riferimento alla dedotta impossibilità di nomina di un sostituto, non è sufficiente «né la mera affermazione di non potervi provvedere, né un apodittico richiamo alla “delicatezza dei provvedimenti”» (Sez. 3, n. 19458 del 08/04/2014, COGNOME, Rv. 259757).
Nel caso di specie, dunque, l’istanza è ictu °cui/ intempestiva, mentre l’impossibilità di nomina di sostituti processuali è stata solo apoditticamente affermata.
2. Il secondo motivo è reiterativo e generico, e dunque inammissibile.
Esso costituisce la riproduzione del primo motivo di appello, cui la Corte territoriale ha fornito una risposta con la quale il ricorrente non si confronta, affermando contrariamente al vero che la Corte di appello si sarebbe limitata ad un rinvio alla sentenza di primo grado.
Al contrario, la Corte di appello ha preso in esame le doglianze dell’allora appellante in ordine alle prove raccolte ed ha evidenziato, in maniera scevra da vizi logici, che non vi è alcun dubbio sull’individuazione dell’imputato quale responsabile, posto che a lui è stato consegNOME il denaro corrispondente a metà dell’importo dovuto, con i bollettini già precompilati, dallo stesso riconsegnati al teste COGNOME con l’attestazione (falsa) dell’ufficio postale, cui non si era mai presentato (teste COGNOME).
Quella che il ricorrente sollecita è una rivalutazione delle prove, inammissib dinanzi alla Corte di cassazione (cfr. Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scib senza confrontarsi, invece, con la motivazione resa dalla Corte di appello dunque incorrendo in genericità estrinseca (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep 2017, COGNOME, in motivazione).
E’ infondato l’ultimo motivo, con il quale il ricorrente denuncia violazi dell’art. 131-bis cod. pen. sulla base dell’apodittica affermazione di un d esiguo.
La Corte di appello ha quantificato il danno in circa 24.000 euro e lo correttamente qualificato come tutt’altro che tenue. Inoltre, ha considerato c bollettini falsificati sono stati diversi, ha messo in evidenza i precedenti anche per delitti in materia di falso ed ha esplicitamente confutato l’affermaz dell’imputato circa il risarcimento da parte sua (cfr. ultima pagina della sen di appello).
La motivazione della Corte di appello sul punto è dunque perfettamente conforme all’insegnamento che richiede, ai fini della configurabilità della caus esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, «una valuta complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità d condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del dann del pericolo» (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590); con l precisazione che «non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutaz previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti» (Se 55107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647).
Per completezza va rilevato che il reato non è prescritto, tenuto conto 434 giorni di sospensione della prescrizione: dall’il. febbraio 2019 per 51 gi in ragione di un’istanza di rinvio della difesa; dal 10 aprile 2020 per rinvio emergenza pandemica (sospensione della prescrizione rilevante fino all’il maggi 2020); dal 29 marzo 2021, per 238 giorni, a causa di rinvio per astensione d difensore dalle udienze; dal 20 dicembre 2021, per 21 giorni, a causa di rinvio impedimento del difensore; dal 10 gennaio 2022, per 60 giorni, per un ulterio rinvio per impedimento dell’avvocato.
Il ricorso va dunque rigettato.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 15/11/2023