Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 25832 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 25832 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/05/2025
In nome del Popolo Italiano
TERZA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 852 PU – 21/05/2025 R.G.N. 41188/2024
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso di NOME COGNOME nato in Ungheria il 08/08/1978, avverso la sentenza in data 24/05/2024 della Corte di appello di Brescia, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito per il ricorrente l’avv. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 24 maggio 2024 la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza in data 28 novembre 2023 del Tribunale di Bergamo che aveva condannato NOME COGNOME alle pene di legge per il reato del capo B), consistente nella violazione degli art. 110, 112, primo comma, n. 2, 81 cpv, cod. pen., 8 d.lgs. n. 74 del 2000 limitatamente alle fatture delle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorrente eccepisce con il primo motivo la violazione del bis in idem perchØ era stato assolto dal reato associativo del capo A) che ricomprendeva anche le condotte del reato del capo B); deduce poi con il secondo motivo il travisamento delle prove decisive in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del concorso nel reato e ribadisce la seguente versione difensiva: non si era fatto promotore presso i coimputati di iniziative relative alla costituzione di società o all’apertura di conti correnti in Ungheria, ma si era limitato a spiegare il sistema normativo ungherese; non aveva gestito di fatto la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE ma si era informato in merito all’adempimento delle obbligazioni; non aveva gestito il flusso di denaro tra l’Ungheria e l’Italia e non aveva
partecipato a frodi carosello, ma aveva discusso solo di meccanismi di risparmio fiscale; lamenta, infine, con il terzo motivo la violazione di legge in relazione all’entità del profitto e alla conversione del sequestro probatorio in sequestro preventivo finalizzato alla confisca.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł manifestamente infondato quanto all’accertamento di responsabilità.
Il primo motivo relativo alla violazione del bis in idem Ł inconsistente. E’ pacifico in giurisprudenza che, ai fini della preclusione del giudicato secondo l’art. 649 cod. proc. pen., l’identità del fatto sussiste quando vi sia una corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi, condotta, evento, nesso causale, e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (tra le piø recenti, Sez. 1, n. 41867 del 26/06/2024, COGNOME, Rv. 287251 – 01 e Sez. 1, n. 42630 del 27/04/2022, COGNOME, Rv. 283687 – 01). Nel caso in esame, il capo A), relativo al reato associativo, reca la descrizione di una condotta solo parzialmente sovrapponibile a quella del capo B), perchØ non specifica che l’imputato era il gestore di fatto di cartiere che emettevano le fatture per le operazioni oggettivamente inesistenti. Del resto, Ł lo stesso ricorrente, il quale non contesta l’elemento oggettivo dell’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, ma solo quello soggettivo, a osservare come il reato di cui al capo B) presenta una condotta ulteriore rispetto a quella precedente, che si arresta alla realizzazione della struttura organizzativa necessaria alla consumazione di una pluralità di reati fiscali in ambito internazionale, essendo stata contestata l’emissione delle fatture per operazioni inesistenti, secondo l’elenco specifico.
E’ fondato invece il terzo motivo di ricorso relativo alla quantificazione del profitto e alla conversione del sequestro probatorio dell’autovettura Fiat Panda con targa ungherese in sequestro preventivo, per assenza di motivazione.
Sulla seconda e terza questione, si evidenzia che la Corte territoriale ha disposto la conversione del sequestro, senza indicare i relativi presupposti, e in mancanza di qualsivoglia motivazione in ordine all’esigenza anticipatoria della confisca e cioŁ al pericolo di dispersione del bene prima della definizione del giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta conversione del sequestro probatorio in preventivo con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso Così deciso, il 21 maggio 2025
Il Presidente
NOME COGNOME