Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 32887 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1   Num. 32887  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/07/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato in ROMANIA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 11/04/2025 del TRIBUNALE di Santa NOME Capua Vetere
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che chiedeva il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
 Il  Tribunale  di  Santa  NOME  Capua  Vetere  con  ordinanza  dell’11  aprile  2025 accoglieva l’istanza di riconoscimento di bis in idem e revocava la sentenza emessa dal Tribunale di Santa NOME Capua Vetere nei confronti di COGNOME NOME in data 20 ottobre 2021, ordinando l’esecuzione della sentenza emessa dal Tribunale di Santa NOME Capua Vetere in data  11  ottobre  2023;  nel  contempo,  rigettava  l’istanza  presentata  da  RAGIONE_SOCIALE  di riconoscimento  dell’unicità  del  disegno  criminoso.
Il giudice dell’esecuzione rilevava che l’istante era stato condannato due volte per il medesimo reato di guida senza patente, come accertato in data 6 maggio 2019, con la sentenza del tribunale di Santa NOME Capua Vetere in data 20 ottobre 2021 e con quella dell’11 ottobre 2023, per la quale era stata affermata la sua responsabilità anche per il delitto di ricettazione.
Ritenuto che la seconda condanna contenesse la prima e che fosse piø favorevole all’imputato, ordinava la esecuzione della stessa con revoca della prima.
Il Tribunale, quanto alla subordinata istanza di riconoscimento della continuazione tra i reati di guida senza patente reiterata nel biennio, il delitto di ricettazione per cui aveva riportato le condanne contraddistinte ai punti 3), 4) e 7) della richiesta e per la contravvenzione di raccolta e trasporto non autorizzato di rifiuti, di cui alle sentenze indicate sub 4) e 6) dell’istanza rilevava come non vi fossero elementi tali da fare ritenere che la commissione di plurimi reati di guida senza patente, commessi in contesti temporali anche distanti di qualche mese l’uno dall’altro, in uno con i reati di ricettazione, ovvero di raccolta illecita di rifiuti, fossero unificati all’interno del medesmo disegno criminoso; il Tribunale riteneva che le condotte evidenziate nelle sentenze di condanna indicassero una propensione a delinquere, uno stile di vita deviante, piø che un vero e proprio programma
criminoso unitario.
Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il condannato a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di doglianza.
3.1 Con il primo motivo lamenta violazione dell’art. 669 comma 1 cod. proc. pen., poichØ il giudice dell’esecuzione, errando, ha revocato la sentenza nr. 4410/2021, anzichØ in parte qua la sentenza nr. 4665/2023, nonostante la sentenza revocata avesse inflitto all’imputato per il reato di cui all’art. 116 D.Lgs 285/1990 la pena di tre mesi di arresto, laddove la sentenza non revocata lo ha condannato ad una pena superiore, pari a mesi quattro di arresto.
3.2  Con  il  secondo  motivo  lamenta  vizio  di  motivazione  in  punto  al  mancato riconoscimento del medesimo disegno criminoso tra i reati di ricettazione e i reati di raccolta illecita di rifiuti.
L’istante  aveva evidenziato come le sette pronunce di condanna riguardassero condotte del tutto simili: la raccolta dei mezzi ferrosi, il reperimento di mezzi di fortuna per il loro trasporto e la guida senza patente erano reati strettamente interconnessi fra loro.
La decisione del giudice dell’esecuzione si poneva in parto contrasto con quanto statuito dai giudici della cognizione che avevano già posto in continuazione i reati di guida senza patente e quelli di ricettazione
 Il  sostituto  procuratore  generale  NOME  COGNOME  depositava  conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł parzialmente fondato nei termini che seguono.
1.1 Il primo motivo Ł fondato.
In caso di pluralità di giudicati relativi allo stesso fatto ed alla stessa persona, il giudice dell’esecuzione deve ordinare l’esecuzione del giudicato meno afflittivo e revocare quello piø grave, provvedendo ad una revoca parziale di quest’ultimo, qualora, insieme al fatto piø volte giudicato, la sentenza che prevede la pena di entità maggiore riguardi anche altri fatti concorrenti, dovendosi in questa ipotesi detrarre, con una operazione matematica, dalla pena irrogata per il fatto giudicato piø volte, quella necessaria per eliminare l’effetto della violazione del divieto di secondo giudizio. (Sez. 1, n. 20015 del 15/02/2016, De, Rv. 267278 – 01). A questo principio il giudice dell’esecuzione non si Ł attenuto.
La sentenza revocata aveva condannato l’istante per il solo reato di cui all’art. 116 D.Lgs. 285/1992 alla pena di mesi tre di reclusione, laddove la sentenza successiva non revocata lo aveva condannato alla complessiva pena di mesi dodici di reclusione, di cui otto mesi per il delitto di ricettazione e quattro mesi, anzichŁ due, come erroneamente ritenuto dal giudice dell’esecuzione, per il medesimo reato di guida senza patente.
E’ quindi evidente l’errore in cui Ł incorso il provvedimento impugnato che, anzichØ revocare la sentenza con la pena piø elevata, cioŁ la sentenza n. 4665 del 12 ottobre 2023, ha revocato la sentenza con la pena inferiorein pregiudizio del condannatoe per tale ragione l’ordinanza deve essere annullata in parte qua con rinvio per un nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Santa NOME Capua Vetere.
1.2 Il secondo motivo Ł infondato.
Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini
programmate di vita, del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01)
In tema di reato continuato, la mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specie, anche se dovuta ad una determinata scelta di vita, o ad un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità, non integra di per sŁ l’unitaria e anticipata ideazione di piø condotte costituenti illecito penale, già insieme presenti alla mente del reo, che caratterizza l’istituto disciplinato dall’art. 81, secondo comma, cod. pen. (Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896 – 01)
Il giudice dell’esecuzione ha fatto perfetta applicazione degli insegnamenti sopra richiamati escludendo che gli illeciti commessi in un arco di tempo di tre anni, dal 2019 al 2022, potessero rientrare nel disegno criminoso necessariamente già abbozzato al momento della commissione della prima condotta di guida senza patente, nel 2019; la parziale omogeneità degli addebiti, che, come già detto, integra un indice rilevatore della unitarietà del disegno criminoso si scontra con l’ampio arco temprale di commissione degli stessi, secondo quanto coerentemente rilevato nel provvedimento impugnato.
Ulteriore aspetto evidenziato nel provvedimento impugnato, che si pone nel solco degli insegnamenti di legittimità sul punto, Ł il fatto che la reiterazione di illeciti del medesimo genere, il persistere – cioŁ – nel guidare senza patente e nel ricavare sostentamento da un attività illecita, quale la raccolta di rifiuti ferrosi, lungi dal sottendere una unica determinazione criminosa, Ł indicativo di una reiterata scelta di vita deviante che si pone in antitesi con la ratio del trattamento sanzionatorio di favore riconosciuto nel caso di unicità di disegno criminoso, poichØ in un caso vi sono una ideazione e volizione unitarie anticipate, per quanto generiche, nell’altro, invece, vi sono plurime e reiterate volizioni criminose che non giustificano, all’evidenza, un trattamento sanzionatorio piø mite.
Per le ragioni sopra evidenziate il provvedimento impugnato deve essere annullato limitatamente alla disposta revoca della sentenza emessa dal Tribunale di Santa NOME Capua Vetere il 20 ottobre 2021 con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale medesimo e con rigetto del ricorso nel resto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla revoca dela sentenza emessa dal tribunale di Santa NOME Capua Vetere in data 29 ottobre 2021 con rinvio per nuovo giudizio sul punto al tribunale di Santa NOME Capua Vetere. Rigetta nel resto il ricorso.
Così Ł deciso, 08/07/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME COGNOME