Bis in idem evasione: la condanna penale non esclude la revoca della detenzione domiciliare
La recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta un’interessante questione sul principio del bis in idem evasione, chiarendo la distinzione tra la sanzione penale per il reato di evasione e la misura amministrativa della revoca della detenzione domiciliare. Con questa decisione, la Suprema Corte ha ribadito che le due conseguenze, pur derivando dallo stesso comportamento, operano su piani giuridici diversi e non costituiscono una doppia punizione. Questo principio è cruciale per comprendere come il nostro ordinamento gestisce le violazioni commesse durante l’esecuzione di una pena.
I fatti del caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. L’imputato, mentre si trovava in regime di detenzione domiciliare, si era allontanato dal luogo di espiazione della pena. Per tale comportamento, oltre a subire un nuovo procedimento penale per evasione, gli era stata revocata la misura della detenzione domiciliare, con conseguente ripristino della carcerazione in istituto penitenziario, come previsto dalla legge sull’ordinamento penitenziario.
L’unico motivo di ricorso in Cassazione si fondava sulla presunta violazione del principio del ne bis in idem, secondo cui nessuno può essere punito due volte per la stessa violazione. Il ricorrente sosteneva che la condanna per evasione e il ritorno in carcere fossero, di fatto, due sanzioni per il medesimo fatto, chiedendone quindi l’annullamento.
La decisione della Corte di Cassazione sul bis in idem evasione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile in quanto manifestamente infondato. I giudici hanno chiarito in modo netto che non è ipotizzabile alcuna violazione del principio del bis in idem evasione nella fattispecie esaminata. La Corte ha sottolineato la differenza sostanziale tra la natura della condanna penale e quella della revoca della misura alternativa.
Le motivazioni della Corte
La motivazione della Suprema Corte si basa sulla netta distinzione tra il piano penale e quello dell’esecuzione della pena. La condanna per il delitto di evasione (art. 385 c.p.) è una sanzione penale che punisce un nuovo e autonomo reato commesso dal soggetto. Questo reato lede l’interesse dello Stato al controllo sui soggetti sottoposti a restrizione della libertà personale.
Al contrario, il ripristino della carcerazione (previsto dall’art. 51 ter della legge n. 354/1975) non ha una ‘natura sanzionatoria’. Non è una nuova punizione, bensì una conseguenza amministrativa legata all’esecuzione della pena originaria. Questa misura trova il suo fondamento nella dimostrata inadeguatezza del regime di detenzione domiciliare. L’evasione, infatti, dimostra che il condannato non è affidabile e che la misura alternativa non è più idonea a soddisfare le esigenze di controllo e rieducazione. Si tratta, quindi, di una modifica delle modalità esecutive della pena già in corso, non di una nuova pena.
Le conclusioni
In conclusione, la Corte di Cassazione stabilisce che la condanna per evasione e il ritorno in carcere sono due risposte diverse dell’ordinamento a un unico comportamento, ma con finalità e nature giuridiche distinte. La prima è una sanzione penale per un nuovo reato; la seconda è una misura esecutiva che adegua le modalità di espiazione di una pena precedente a fronte di un comportamento che ne ha minato i presupposti. Pertanto, non vi è alcuna duplicazione di sanzioni e il principio del ne bis in idem non viene violato. La decisione conferma la solidità dell’impianto normativo, che bilancia la punizione per i nuovi reati con la necessità di garantire un’efficace esecuzione delle pene già inflitte.
Commettere il reato di evasione durante la detenzione domiciliare viola il principio del ‘bis in idem’ se porta sia a una condanna penale che alla revoca della misura?
No. Secondo la Corte di Cassazione, non vi è alcuna violazione del principio del ‘bis in idem’ perché la condanna penale per evasione e la revoca della detenzione domiciliare sono misure di natura diversa: la prima è una sanzione penale per un nuovo reato, la seconda è una misura amministrativa legata all’esecuzione della pena.
Qual è la natura giuridica della revoca della detenzione domiciliare secondo la Cassazione?
La revoca della detenzione domiciliare e il conseguente ripristino della carcerazione non hanno natura sanzionatoria. Si tratta di una modifica delle modalità esecutive della pena, basata sulla dimostrata inadeguatezza del regime domiciliare a seguito del comportamento del condannato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato (la presunta violazione del ‘bis in idem’) è stato ritenuto generico e manifestamente infondato, data la chiara e consolidata distinzione giuridica tra la sanzione penale per il reato di evasione e la misura amministrativa della revoca della detenzione domiciliare.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26484 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26484 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TRIESTE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di RAGIONE_SOCIALE; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che l’unico motivo dedotto nel ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per i reato di cui all’art. 385 cod. pen., con il quale si contesta in sede di legittimità il bis in idem è generico oltre che manifestamente infondato in presenza di una motivazione logica, coerente e puntuale della Corte d’appello di Trieste (pagg. 3-4 della sentenza impugnata);
Rilevato che, invero, nessun bis in idem è ipotizzabile tra la fattispecie che punisce il delitt di evasione dal luogo di dètenzione domiciliare e la previsione, contenuta nell’art. 51 ter della I.n. 354 del 1975, del ripristino della carcerazione intramuraria. Quest’ultima disposizione tr il proprio fondamento nella dimostrata inadeguatezza del regime esecutivo domiciliare dovendo avere corso l’ordinaria espiazione carceraria e non ha dunque natura sanzionatoria.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28/06/2024.