Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 49936 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 49936 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA í avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE di APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la memoria del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art 23 co. 8 D.L. 137/2020 e ss. 1
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata sentenza la Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza del GUP di Milano che condannava l’imputato alla pena di giustizia per spaccio di stupefacente e rapina.
Avverso la decisione l’imputato ha proposto ricorso in cassazione lamentando da un lato vizi motivazionali ed erronea applicazione della legge processuale (artt.606 lett.b c.p.p. in relazione all’art.649 c.p.) per il mancato proscioglimento per violazione del d di bis in idem tra le condotte di spaccio giudicate nel presente procedimento e quelle oggetto di precedente condanna, e dall’altro il mancato riconoscimento all’imputato, i relazione alla rapina, dell’attenuante ex art.114 c.p..
Il Procuratore generale ha inviato una memoria con conclusioni con cui chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Il difensore, con analogo mezzo, ha chies raccoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei due motivi sopra riportati.
È necessaria una premessa di metodo: è concettualmente errato radicare la critica di motivazione, come avviene nel presente caso, sulla pretesa violazione di tutti i vizi d motivazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità) indicati dall’art.606 lett c.p.p.. Il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede d legittimità ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l’onere – sanzio a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso – di indicare su quale pr la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in qua manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione rielaborare l’impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quel suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i v motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 Imp. COGNOME, non massimata sul punto). La formulazione cumulativa dei vizi di motivazione è usualmente -ed il presente caso non fa eccezione- indice della proposizione in sede di legittimità di una questione di merito poiché il ricorrente, insoddisfatto della soluzione fornita dall’appello, tenta di riproporre la p ricostruzione dei fatti nel tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio, in evid violazione delle regole ordinamentali che assegnano a questa Corte la funzione nomofilattica, diretta alla uniforme interpretazione del diritto e non all’interpretazione fatto.
E che il primo motivo ‘copra’ una censura del fatto è reso evidente dalla contestazione mossa al giudice, di aver erroneamente valutato i fatti oggetto dell’attuale e di un precedente vicenda processuale, escludendo la ricorrenza di un’ipotesi di bis in idem: è infatti pacifico che l’accertamento relativo alla identità del fatto oggetto di due di procedimenti, intesa come coincidenza di tutte le componenti della fattispecie concreta, implica necessariamente un apprezzamento di merito (cfr. Sez. 7, Ord. n. 41572 del 13/09/2016, Tassone, Rv. 268282). Apprezzamento che peraltro la Corte d’appello di Milano ha correttamente condotto ponendo a confronto le due condotte ascritte all’imputato nel precedente e nell’attuale processo, giungendo alla (congrua e corretta) conclusione che il possesso di 9 kilogrammi di marijuana in un unico episodio è cosa diversa dalla attività di spaccio protratta per più anni a favore di più soggetti in diff ambiti.
2. Anche nel secondo motivo si ripropone l’errata prospettiva concettuale che porta alla formulazione di un ricorso inammissibile. In questo caso, si aggiunge un ulteriore profilo di inammissibilità laddove si deduce la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova. Infatti, come precisato da Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 Imp. COGNOME, Rv280027 – 04, i limiti all’ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e),
cod. proc. pen. non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera b) dell medesima disposizione (come si legge nella rubrica del motivo), né deducendo la violazione dell’art. 192 c.p.p. (come pure si legge nella rubrica), norma di caratte processuale la cui violazione tuttavia non è sanzionata da nullità come per contro richiesto dalla lettera c) dell’art. 606. (Sez. 1, n. 1088 del 26/11/1998, dep. 1999, Condello, Rv 212248; Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, COGNOME, Rv. 254274; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, COGNOME, Rv. 277518). Invero, la specificità del motivo di cui all’art. 6 comma 1, lett. e), dettato in tema di ricorso per cassazione al fine di definir l’ammissibilità per ragioni connesse alla motivazione, esclude che l’ambito della predetta disposizione possa essere dilatato per effetto delle citate regole processuali concernenti l motivazione, utilizzando la “violazione di legge” processuale (art.192 c.p.p.), e ciò s perché la deducibilità per cassazione è ammissibile solo per la violazione di norme processuali “stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza” perché la puntuale indicazione di cui alla lettera e) ricollega a tale limite ogni v motivazionale.
A tali ostacoli concettuali si aggiunge l’errata lettura da parte del ricorrente d sentenza d’appello. Nel ricorso viene citato un passaggio del provvedimento impugnato (pg. 4) che non c’entra nulla con il trattamento sanzionatorio e con l’applicazione a favore dell’imputato della circostanza di cui all’art. 114 c.p. ma che concerneva l’an della responsabilità piuttosto che il quantum (discusso in un paragrafo successivo). Si tratta quindi di una vera e propria svista difensiva, che pregiudica l’intero apparat argomentativo.
Quanto al trattamento sanzionatorio (e quindi alle circostanze applicabili) la Corte, con motivazione sintetica ma sufficiente ha confermato il giudizio del Tribunale che aveva diffusamente motivato sul punto, riconoscendo un ruolo minore (ma non minimo) all’imputato rispetto a quello del correo. Anche per questo aspetto la decisione costituisce ‘doppia conforme’ su un tema che, afferendo al merito, costituisce prerogativa esclusiva dei giudici di primo e di secondo grado.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così jleciso in Rom , 13 settembre 2023
DEPOSITATO IN CANCELLARIA