Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 218 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 218 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato a Brindisi il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza in data 05/08/2022 del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia del ricorrente, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 5 agosto 2022, e depositata il 16 settembre 2022, il Tribunale di Lecce, pronunciando in materia di misure cautelari personali, ha respinto l’istanza di riesame avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce ha applicato ad NOME COGNOME la custodia in carcere. /1(
La misura cautelare nei confronti di NOME COGNOME è stata disposta in ordine al reato di partecipazione ad un’associazione criminale dedita al narcotraffico, operante in Brindisi da maggio 2018 a febbraio 2020 ed in permanenza.
Ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale indicata in epigrafe NOME COGNOME, con atto sottoscritto dall’AVV_NOTAIO, articolando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 ed agli artt. 125, comma 3, 292, comma 1, lett. c), 273 e 649 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Si deduce che l’ordinanza impugnata illegittimamente ha applicato la misura cautelare con riferimento ad un fatto per il quale è già in corso altro e distint procedimento, in relazione al quale, in data 9 luglio 2021, è stata già pronunciata sentenza di condanna in primo grado nei confronti dell’attuale ricorrente. Si premette che, nel processo definito in primo grado, la partecipazione all’associazione finalizzata al narcotraffico nota con il nome “RAGIONE_SOCIALE” è contestata da febbraio 2018 ad aprile 2018, mentre, nell’ordinanza cautelare di cui si discute, la condotta di cui all’art. 74 d.P.R. n 309 del 1990, sempre riferita a gruppo denominato “RAGIONE_SOCIALE“, è contestata da maggio 2018 a febbraio 2020. Si osserva, poi, che: -) l’unico elemento indiziario nel presente procedimento è costituito da una conversazione tra l’attuale ricorrente e NOME COGNOME, durante la quale la donna, avendo appreso dell’avvenuto arresto in flagranza dell’interlocutore, gli chiede: «i cazzi nostri hai cancellati?», ottenendo in risposta: «sì, no, a posto a posto», dalla quale, però, non è desumibile alcun ruolo dell’uomo nell’illecito sodalizio; -) le altr conversazioni possono al più far ritenere il possesso di droga presso la propria abitazione da parte dell’attuale ricorrente; -) le dichiarazioni di NOME COGNOME e NOME COGNOME, divenute nel frattempo collaboratrici di giustizia, escludono legami di tipo associativo con il loro gruppo del ricorrente, e indicano lo stesso come uno spacciare in proprio. Si rileva, quindi, che la condotta contestata nell’altro procedimento, in difetto di elementi da cui inferire la cessazione della permanenza della partecipazione dell’attuale ricorrente nel associazione finalizzata al narcotraffico “RAGIONE_SOCIALE“, deve ritenersi conclusa solo in data 9 luglio 2021, per effetto della pronuncia della sentenza di condanna in primo grado; sicché, è indebito il frazionamento della condotta associativa ritenuto nell’ordinanza genetica della misura cautelare confermata dal 4 Corte di Cassazione – copia non ufficiale
provvedimento impugnato, e tale provvedimento deve ritenersi in violazione del divieto di bis in idem, come tale da caducare. Si aggiun g e che la censura concernente la violazione del divieto di bis in idem, nella specie, è ulteriormente avvalorata dal contenuto della sentenza del 9 luglio 2021, la quale ha valorizzato anche elementi indiziari relativi a fatti successivi al periodo febbraio 2018/aprile 2018, formalmente oggetto dell’imputazione valutata in quella sede.
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., a norma dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta esclusione dell’ipotesi della contestazione a catena.
Si deduce che l’ordinanza impugnata illegittimamente ha escluso la retrodatazione dell’ordinanza genetica della misura confermata dal provvedimento impugnato alla data di emissione dell’ordinanza adottata nel procedimento definito in primo grado con sentenza del 9 luglio 2021.
Si premette che il Pubblico Ministero ha riunito i procedimenti relativi all’associazione denominata “RAGIONE_SOCIALE” e indicato come periodo rilevante quello «da novembre 2014 a febbraio 2020».
Si osserva, innanzitutto, che i fatti ascritti all’odierno ricorrente nelle d ordinanze cautelari debbono ritenersi contestati nell’ambito dello «stesso procedimento», in quanto la separazione dei fascicoli è solo formale, essendo stata disposta dal medesimo ufficio del Pubblico Ministero, e l’iscrizione nei confronti dell’indagato in questione è avvenuta nel 2019. Si conclude che, trattandosi di fatti contestati nell’ambito dello «stesso procedimento», la retrodatazione della misura confermata dall’ordinanza impugnata dovrebbe operare senza ulteriori accertamenti.
Si rileva, inoltre, che, se anche si volesse ritenere i fatti ascritti all’att ricorrente nelle due ordinanze cautelari come oggetto di due distinti procedimenti, sussisterebbe comunque la connessione tra gli stessi, in quanto riferiti alla medesima associazione finalizzata al narcotraffico, ed in streka prosecuzione temporale, con conseguente applicazione, allo stesso modo, della regola della retrodatazione. Si segnala, specificamente, che non può condividersi l’osservazione dell’ordinanza impugnata secondoVi fatti da essa valutati sono successivi alla data di emissione della prima ordinanza, perché non assume alcun significato la condotta di rassicurazione telefonica ad NOME COGNOME di aver cancellato tutti i dati “pericolosi” per il sodalizio. Si aggiunge, infine, ch desumibilità dagli atti degli indizi relativi ai fatti oggetto della seconda ordinan si evince dall’attività di direzione di entrambe le indagini da parte dello stesso ufficio del Pubblico Ministero.
2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’art. 274 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta indispensabilità di applicazione della misura della custodia in carcere.
Si deduce che l’ordinanza impugnata illegittimamente ha ritenuto l’indispensabilità dell’applicazione della misura della custodia in carcere, in quanto: -) nel procedimento definito con sentenza di primo grado, l’attuale ricorrente, pur gravato della medesima imputazione, è stato posto agli arresti domiciliari; -) occorre comunque considerare il lasso di tempo trascorso dall’epoca del commesso reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è nel complesso infondato per le ragioni di seguito precisate.
In parte infondate e in parte diverse da quelle consentite nonché prive di specificità sono le censure esposte nel primo motivo, che contestano la violazione del divieto di bis in idem e la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, deducendo, quanto al primo profilo, che la cessazione di identica condotta, già contestata con precedente ordinanza, deve ritenersi avvenuta solo con la ·pronuncia della sentenza di primo grado, in data 9 luglio 2021, quindi dopo la data finale indicata nell’imputazione oggetto dell’ordinanza di cui si discute, la quale fa riferimento al periodo da maggio 2018 a febbraio 2020, e, quanto al secondo profilo, che gli elementi indicati dal Tribunale sono equivoci.
2.1. Per quanto concerne la denunciata violazione del divieto di bis in idem, deve premettersi che la condotta contestata all’attuale ricorrente nel processo definito in primo grado con sentenza di condanna in data 9 luglio 2021, si riferisce al periodo compreso tra il febbraio e l’aprile 2018, mentre la condotta oggetto dell’ordinanza cautelare impugnata in questa sede concerne il periodo compreso da maggio 2018 a febbraio 2020.
Ora, secondo un principio consolidato in giurisprudenza, recepito anche dalla Corte costituzionale, è legittima la contestazione del reato permanente in forma c.d. “chiusa”, cioè con l’indicazione della data finale di commissione del fatto, e, in tale caso, le condotte successive a questa data, per essere penalmente perseguite, debbono essere oggetto di nuova ed ulteriore contestazione.
Ed infatti, nella giurisprudenza di legittimità, si afferma ripetutamente che, in tema di reato associativo, l’accertamento contenuto nella sentenza di condanna delimita la protrazione temporale della permanenza del reato con riferimento alla data finale cui si riferisce l’imputazione ovvero alla diversa data
ritenuta in sentenza, o, nel caso di contestazione c.d. aperta, alla data della pronuncia di primo grado, sicché la successiva prosecuzione della medesima condotta illecita oggetto di accertamento può essere valutata esclusivamente quale presupposto per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i vari episodi (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 680 del 19/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 277788-01, e Sez. 6, n. 3054 del 14/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272138-01).
Altrettanto consolidato è il correlato insegnamento secondo cui, nel caso di contestazione di un reato permanente nella forma cosiddetta “chiusa”, con precisa indicazione della data di cessazione della condotta illecita (ad es. con la formula “accertato fino al…”), il giudice può tener conto dell’eventuale protrarsi della consumazione soltanto se ciò sia oggetto di un’ulteriore contestazione ad opera del pubblico ministero ex art. 516 cod. proc. pen. (cfr., per tutte, Sez. 2, n. 20798 del 20/04/2016, COGNOME, Rv. 267085-01, e Sez. 3, n. 29701 del 14/05/2008, Scotese, Rv. 240750-01).
E, secondo la giurisprudenza costituzionale (v. specificamente Corte cost., sent. n. 53 del 2018), è corretto, perché conforme al diritto vivente, ritenere che, in caso di pluralità di condanne intervenute per il medesimo reato permanente in relazione a distinte frazioni della condotta, non trovi applicazione la disciplina degli artt. 649 e 669 cod. proc. pen., in tema di divieto di un secondo giudizio e di pluralità di condanne per un medesimo fatto (ne bis in idem), ferma restando l’applicabilità della disciplina del reato continuato, anche in sede esecutiva, quando le condanne attengano a segmenti del reato permanente la cui durata è stata individuata con precisione nel capo di imputazione (c.d. contestazione chiusa).
Ciò posto, se in caso di contestazione del reato permanente in forma c.d. “chiusa”, cioè con l’indicazione della data finale di commissione del fatto, le condotte successive a questa data, per essere penalmente perseguite, debbono essere oggetto di nuova ed ulteriore contestazione, risulta coerente concludere che, in relazione a queste ulteriori condotte, si configura un diverso reato, e, quindi, può essere disposta anche un’altra e distinta misura cautelare personale.
2.2. Con riguardo alla denunciata insussistenza dei gravi indizi, l’ordinanza impugnata risulta motivata in modo diffuso, congruo e corretto.
2.2.1. A fondamento della ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, relativi al reato di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico facente capo al “RAGIONE_SOCIALE“, per il periodo da maggio 2018 a febbraio 2020, il Tribunale richiama sia le risultanze di intercettazioni telefoniche, sia dichiarazioni di collaboratori di giustizia.
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In primo luogo, si dà conto delle risultanze delle intercettazioni effettuate il 23 gennaio 2020, in occasione dell’arresto dell’attuale ricorrente, per aggravamento della misura degli arresti domiciliari e perché colto nella flagranza della detenzione a fini di spaccio di 4,628 grammi di cocaina, suddivisi in undici dosi. In particolare, si evidenzia, in relazione a tali conversazioni, che: -) alle or 11,18, NOME COGNOME parla con il padre dell’attuale ricorrente e gli chiede se quest’ultimo, anche espressamente indicato come «NOME», «aveva tutto», ed ottiene in risposta: «sto chiudendo, sto chiudendo tutto»; -) alle ore 12,30, NOME COGNOME riesce a parlare proprio con NOME COGNOME, gli chiede: «i cazzi nostri li hai cancellati?», ottiene in risposta: «sì, no, a posto a posto», e poi: « telefono io ce l’ho», ribadisce: «e cancellali prima di darlo», si sente replicare: «non l’ho dato, ciao!», ed insiste: «cancellali»; -) alle ore 12,43, NOME COGNOME, sorella di NOME, parlando con la madre, la quale dice: «l’hanno arrestato proprio, mo mah!», osserva ripetutamente: «nno sì che siamo rimasti soli!»; -) alle ore 12,52, NOME COGNOME, parla con il fratello NOME COGNOME, in quel momento detenuto in carcere, e gli riferisce della perquisizione e dell’arresto dell’attuale ricorrente.
Si rappresenta, poi, che, da precedenti conversazioni intercettate, era emerso come NOME COGNOME fosse andata da «NOME», e come di ciò fosse stato immediatamente informato il fratello NOME COGNOME, in quel momento detenuto, ma in possesso di utenza telefonica mobile.
Si segnala, ancora, quanto alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che: -) NOME COGNOME, escusso il 23 aprile 2021, ha indicato NOME COGNOME come persona importante all’interno del sodalizio, in quanto faceva capo direttamente a lui, aveva il conteggio delle varie «casse» dei sottogruppi e delle somme da distribuire, e gestiva una propria piazza di spaccio di cocaina nel quartiere in cui abitava, almeno fino a dicembre 2020; -) NOME COGNOME, sentita il 27 aprile 2022, ha indicato NOME NOME come persona vicina a lei, a suo fratello NOME e a suo marito NOME, nonché come gestore di una piazza di spaccio, attiva fino al suo arresto nel febbraio 2020, anche per conto del fratello NOME, precisando: «non mi risulta fosse affiliato, ma era come se lo fosse, in quanto persona di assoluta fiducia».
Sulla base di questi elementi, il Tribunale osserva che deve ritenersi accertata, a livello di gravità indiziaria, la perdurante partecipazione di NOME COGNOME all’associazione finalizzata al narcotraffico denominata “RAGIONE_SOCIALE» anche per il periodo compreso da maggio 2018 a febbraio 2020.
2.2.2. A fronte di questi rilievi, le critiche della difesa, che afferman l’equivocità del significato delle conversazioni intercettate, quanto meno sotto il profilo della partecipazione di NOME COGNOME all’associazione finalizzata al
narcotraffico, e segnalano come NOME COGNOME ed NOME COGNOME abbiano escluso l’inserimento del medesimo nel gruppo, tendono a proporre una diversa ricostruzione dei fatti e non si confrontano compiutamente con le risultanze investigative.
Da un lato, infatti, il significato attribuito dal Tribunale alle conversazion intercettate è frutto di una valutazione eventualmente opinabile, ma certamente non costituisce il risultato di un travisamento della prova, ed è inoltre la conseguenza di un apprezzamento non illogico del contenuto dei dialoghi anche alla luce del complessivo coordinamento degli stessi e di quanto in quel momento stava accadendo a casa dell’attuale ricorrente. Dall’altro, NOME COGNOME, secondo ciò che è riportato nell’ordinanza impugnata, e sopra sintetizzato, descrive un ruolo di piena intraneità del ricorrente nel gruppo criminale, né, in proposito, è documentato alcun travisamento della prova. Per altro verso ancora, il ricorso non si confronta puntualmente con le ulteriori, precisgdichiarazioni del collaboratore di giustizia NOME COGNOMECOGNOME
Infondate sono le censure formulate nel secondo motivo, che contestano la mancata retrodatazione del decorso dei termini di custodia cautelare relativi all’ordinanza impugnata al giorno di applicazione della precedente ordinanza per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico.
Occorre innanzitutto precisare che, alla luce di quanto rilevato in precedenza al § 2.1., in caso di contestazione del reato permanente in forma c.d. “chiusa”, cioè con l’indicazione della data finale di commissione del fatto, le condotte successive a questa data, configurano un nuovo reato, eventualmente collegato al precedente dal vincolo della continuazione.
Ciò posto, trova applicazione il principio, enunciato anche dalle Sezioni Unite, in forza del quale, ai fini della retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare ai sensi dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., il presupposto dell’anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza coercitiva, rispetto all’emissione della prima, non ricorre allorché il provvedimento successivo riguardi un reato di associazione e la condotta di partecipazione alla stessa si sia protratta dopo l’emissione della prima ordinanza (così Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, COGNOME, Rv. 235910-01, nonché, tra le tante, di recente, Sez. 2, n. 16595 del 06/05/2020, COGNOME, Rv. 279222-01, e con specifico riferimento alla fattispecie di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, Sez 6, n. 37952 del 26/04/2007, COGNOME, Rv. 237857-01).
Nella specie, in effetti, per quanto espressamente indicato nell’ordinanza impugnata, la prima ordinanza è stata emessa il 22 gennaio 2020, e, però, è puntualmente dimostrata la protrazione della condotta di partecipazione in epoca
successiva a tale data, perché l’attuale ricorrente, il giorno seguente, in data 23 gennaio 2020, è stato trovato in possesso a fini di spaccio di cocaina, e, soprattutto, ha interagito con i membri del gruppo criminale al fine di salvaguardane l’operatività e l’impunità, segnatamente asserendo ad NOME COGNOME di aver provveduto a cancellare dal proprio telefono cellulare tutti i dati potenzialmente pericolosi per i sodali.
Manifestamente infondate sono le censure enunciate nel terzo motivo, che contestano la ritenuta indispensabilità dell’applicazione della custodia in carcere, deducendo che l’imputato, in relazione alla precedente imputazione, è stato sottoposto agli arresti domiciliari, e che, comunque, occorre tener conto del decorso del tempo.
Invero, l’ordinanza impugnata, oltre a richiamare la presunzione relativa di necessità di applicazione della custodia in carcere per il reato per cui si procede, per confermare tale necessità in concreto, evidenzia che NOME COGNOME: -) è gravato di plurimi precedenti penali, anche per reati concernenti gli stupefacenti; -) è stato condannato in primo grado per il reato di partecipazione all’associazione finalizzata al narcotraffico facente capo al “RAGIONE_SOCIALE” alla pena di otto anni di reclusione; -) risulta aver commesso fatti indicativi della sua pericolosità, e del suo inserimento in un sodalizio criminale, nel gennaio 2020, mentre era in corso il suo arresto; -) il suo arresto del 23 gennaio 2020 è stato determinato dalla violazione degli arresti domiciliari, in quanto si era ingiustificatamente allontanato dalla stessa, ed aveva inoltre continuato a detenere droga a fi i di spaccio. y.
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Le indicaterg no congrue per fondare la conclusione della necessità di applicazione della custodia in carcere per il reato per cui si procede, anche a fronte della concessione degli arresti domiciliari per la precedente condotta associativa, e del decorso del tempo, invero poco significativo.
Alla complessiva infondatezza delle censure segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 30/11/2022