Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 21903 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21903 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CALTAGIRONE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/10/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lettele conclusioni del PG, NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 14 marzo 2023 il Tribunale di sorveglianza di Catania ha dichiarato inammissibile con procedura de plano il reclamo proposto da NOME COGNOME avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza della stessa città, 1 ‘8 novembre 2022, aveva rigettato l ‘istanza di liberazione anticipata con riguardo ai semestri dal 22 novembre 2010 al 19 maggio 2018.
A ragione della decisione osservava che analogo reclamo, avente a oggetto il medesimo periodo di detenzione, era stato rigettato con ordinanza dello stesso Tribunale in data 19 ottobre 2022, ravvisando un ‘ipotesi di bis in idem.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME, tramite il difensore di fiducia, e deduce la violazione della legge penale, quanto alla corretta applicazione delle norme previste dall ‘ordinamento penitenziario, in riferimento all ‘ art. 666 cod. proc. pen.
Il provvedimento sarebbe erroneo in punto di ritenuta inammissibilità dell ‘impugnazione con riguardo al beneficio della liberazione anticipata per i suindicati semestri, poiché è stata immotivatamente ritenuta la preclusione determinata dalla precedente ordinanza eepi – 4e- qtra4e – 4 Tribunale di sorveglianza di Cataniaxin data 19 ottobre 2022.
Osserva la difesa che non sarebbe ravvisabile il rilevato bis in idem poiché il precedente rigetto del reclamo era stato motivato sulla scorta della circostanza che il periodo di detenzione oggetto di istanza di liberazione anticipata non era riferibile al titolo in esecuzione, laddove l ‘odierno ricorrente aveva svolto la seconda istanza con riferimento al titolo a lui riferibile del 14 ottobre 2021 e al periodo di detenzione in carcere dallo stesso sofferto ed ancora in esecuzione.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, è intervenuto con requisitoria scritta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente deve rilevarsi che il Procuratore generale presso questa Corte ha depositato la requisitoria in data 5 dicembre 2023, oltre il termine del quindicesimo giorno antecedente l ‘udienza camerale, previsto dall ‘ art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
Poiché il rispetto di tale termine è posto al fine di soddisfare le esigenze di funzionalità e adeguatezza del contraddittorio cartolare in vista dell’udienza cui le parti non sono ammesse a comparire, potendo tuttavia trasmettere memorie fino al quinto giorno antecedente, l’intervento della Pubblica accusa deve considerarsi tardivo e delle relative conclusioni non deve tenersi conto in questa sede.
Il ricorso è fondato poiché il provvedimento impugNOME è stato emesso de plano fuori dei casi previsti dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
2.1. È canone pacifico nell’interpretazione di questa Corte che il principio generale dell’ordinamento, esplicitato dall’art. 649 cod. proc. pen. per il giudizio di cognizione, trova applicazione anche nel procedimento di sorveglianza, in forza dell’art. 666, comma secondo, cod. proc. pen., richiamato dall’art. 678 stesso codice, che sancisce l’inammissibilità della successiva istanza, se fondata sui medesimi presupposti di fatto e sulle stesse ragioni di diritto di quella precedente, già dichiarata inammissibile ovvero rigettata con provvedimento non impugNOME e perciò divenuto definitivo (fra molte, in termini relativamente a fattispecie inerente alla mera riproposizione di istanza di liberazione anticipata già dichiarata inammissibile, Sez. 1, n. 6628 del 01/12/1999, dep. 2000, Bauleo, Rv. 215230; e più di recente, Sez. 1, n. 41344 del 14/04/2023, Condemi, Rv. 285128).
L’effetto preclusivo del giudicato non giunge, tuttavia, a impedire la valida riproposizione della richiesta quando siano allegati, a suo corredo, fatti nuovi. E la novità delle circostanze di fatto o delle ragioni di diritto è ravvisabile quando l deduzioni riguardino fatti cronologicamente sopravvenuti alla decisione, ovvero pregressi o coevi che, tuttavia, non abbiano formato oggetto di considerazione da parte del giudice nell’ambito della precedente decisione.
In altri termini, estendendosi la preclusione del giudicato alle sole questioni «dedotte ed effettivamente decise» (Sez. 1, n. 27712 del 01/07/2020, COGNOME, Rv. 279786; Sez. 1, n. 30496 del 03/06/2010, COGNOME, Rv. 248319), a fronte di una determinazione già assunta e non impugnata ovvero inutilmente impugnata, ciò che rileva è che quanto dedotto a sostegno della nuova istanza non sia stato apprezzato in precedenza, a prescindere dalla circostanza che gli elementi di fatto o di diritto fossero o meno oggettivamente preesistenti o successivi alla decisione, poiché la preclusione debole, correlata al divieto del bis in idem, copre esclusivamente “il dedotto” e non anche “il deducibile”, ossia le questioni proponibili, ma non dedotte o non valutate nemmeno implicitamente nella decisione.
2.3. Ciò premesso, nel caso che ci occupa, nella prima ordinanza il Tribunale si era fermato, nel rigetto dell’istanza, alla constatazione che la richiesta di liberazione anticipata riguardasse altro titolo esecutivo, senza svolgere alcuna delibazione in punto di partecipazione del condanNOME all’opera rieducativa. Sicché l’allegazione, con la nuova istanza, di elementi non valutati ancorché preesistenti, è ostativa alla dichiarazione d’inammissibilità emessa ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Consegue a tali rilievi che, avendo il Tribunale di sorveglianza omesso di fissare l’udienza in camera di consiglio e trbtiel adottato un provvedimento de plano fuori dei casi espressamente stabiliti, si determina una nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., per effetto della estensiva applicazione delle previsioni della «omessa citazione dell’imputato e dell’assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza» (Sez. 1, n. 22282 del 23/06/2020, D., Rv. 279452; Sez. 1, n. 41754 del 16/09/2014, COGNOME, Rv. 260524; Sez. 1, n. 12304 del 26/02/2014, COGNOME, Rv. 259475).
Sulla scorta delle ragioni esposte il decreto impugNOME dev’esser annullato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catania per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ai Tribunale di sorveglianza di Catania.
Così deciso il 20 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
GLYPH Il Presidente