Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 26895 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 26895 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/05/2025
In nome del Popolo Italiano
TERZA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 809
CC – 21/05/2025
R.G.N. 1747/2025
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso di COGNOME NOMECOGNOME nato a San Severo il 05/03/1984, avverso l’ordinanza in data 14/11/2024 del Tribunale di Potenza, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 14 novembre 2024 il Tribunale del riesame di Potenza ha confermato il sequestro preventivo dei beni di NOME COGNOME ma ha ridotto gli importi in relazione ai reati dei capi 16), 17) e 18), consistenti in violazioni dell’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, disponendo la restituzione delle differenze.
Il ricorrente deduce la violazione di legge e di norme processuali in relazione al bis in idem cautelare, posto che il Tribunale del riesame aveva già annullato un precedente sequestro preventivo pronunciandosi nel merito (primo motivo), la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione sempre in relazione al bis in idem cautelare (secondo motivo) nonchØ la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione in ordine al periculum in mora (terzo motivo).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł nel complesso infondato.
I primi due motivi di ricorso riguardano la formazione di una preclusione cautelare dovuta al fatto che con ordinanza in data 10 ottobre 2024 il Tribunale del riesame aveva
annullato il sequestro preventivo entrando nel merito, con riferimento alle modalità di calcolo dell’imposta evasa e all’omesso deposito di alcuni atti acquisiti dalla polizia giudiziaria e addotti dal G.i.p. a supporto del primo sequestro, per cui il P.m., piuttosto che ricorrere per cassazione, aveva preferito adottare un sequestro preventivo d’urgenza, poi convalidato dal G.i.p. Nella prospettiva difensiva, sviluppata con il primo motivo, la valutazione di merito delle contestazioni, con riferimento alle modalità di calcolo dell’imposta evasa, aveva spiegato certamente un effetto preclusivo rispetto all’emissione del nuovo titolo cautelare, arbitrariamente rinnovato dal P.m. e dal G.i.p., in spregio del divieto del doppio giudizio cautelare; in quella sviluppata con il secondo motivo, il ‘primo’ riesame si era diffusamente soffermato sui molteplici aspetti inerenti al merito delle contestazioni e al materiale probatorio posto alla base della misura applicata, sicchØ la motivazione resa dal ‘secondo’ riesame, per giustificare la non operatività del principio di preclusione rispetto al nuovo giudizio sul medesimo affare cautelare, si appalesava come manifestamente illogica e quindi apparente.
Gli assunti sono erronei.
E’ pacifico in giurisprudenza che il principio del ne bis in idem non preclude l’emissione di un nuovo provvedimento di sequestro preventivo sui medesimi beni rispetto ai quali il vincolo, precedentemente disposto, sia stato annullato a seguito di impugnazione, nel caso in cui non sia stata ancora depositata la motivazione dell’ordinanza di annullamento (Sez. 3, n. 33988 del 16/06/2023, COGNOME, Rv. 285206 – 01), e ciò perchØ, fino a quando non sono conoscibili le argomentazioni della decisione di annullamento del provvedimento impositivo, non sussistono preclusioni derivanti dal cosiddetto ‘giudicato cautelare”. L’importante Ł che non vi sia una litispendenza (Sez. 3, n. 43365 del 08/10/2024, Carta, Rv. 287142 – 01; Sez. 3, n. 20245 del 14/02/2024, COGNOME, Rv. 286326 – 01), circostanza esclusa nella vicenda in esame, perchØ, come detto, il P.m. non ha impugnato la precedente ordinanza di annullamento.
Inoltre, a differenza di quanto opinato dal ricorrente, nØ i dubbi sulle modalità di calcolo dell’imposta evasa, rispetto a cui i giudici del riesame non hanno poteri istruttori nØ le questioni relative all’omesso deposito di taluni atti acquisiti dalla polizia giudiziaria, integrano la motivazione di merito dell’esclusione del periculum in mora. Il Tribunale del riesame ha accertato, invece, che il precedente vincolo era stato caducato per carenza motivazionale del periculum in mora , perchØ il G.i.p. aveva solo genericamente fatto riferimento alla natura del denaro e dei beni che sarebbero stati facilmente alienabili, occultabili o disperdibili, vizio pacificamente formale in quanto fondato sul disposto dell’art. 292, comma 2, lett. c), dell’art. 309, comma 9 e dell’art. 324, comma 7, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 15125 del 28/03/2024, COGNOME, Rv. 286171 – 01; Sez. 3, n. 23400 del 14/02/2024, Urbani, Rv. 286545-01; Sez. 3, n. 3038 del 14/11/2023, dep. 2024, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 285747 – 01, cit. anche nell’ordinanza impugnata).
Infine, il ricorrente non si Ł confrontato affatto con la parte della motivazione dell’ordinanza a pag. 22 in cui si Ł dato atto di un novum costituito dall’annotazione n. 76699 del 21 ottobre 2024 secondo cui, insieme a NOME COGNOME aveva costituito, il 25 marzo e il 24 aprile 2024, subito dopo essere venuto a conoscenza dell’indagine, due nuove società con lo stesso oggetto, aventi lo scopo di svuotare i patrimoni di quelle sotto indagine. Alla luce del fatto che il G.i.p. aveva evidenziato sia tale fatto che la negativa personalità degli indagati, il Tribunale del riesame ha logicamente ritenuto valida la motivazione sul periculum in mora. Si tratta di un ulteriore argomento che conforta la legittimità del provvedimento impugnato, in quanto il principio del ne bis in idem non preclude l’emissione di un nuovo sequestro preventivo, allorquando nel secondo provvedimento siano stati
valutati dall’autorità giudiziaria elementi precedentemente non esaminati perchØ non disponibili (Sez. 3, n. 16616 del 18/11/2019, dep. 2020, Iuvinale, Rv. 278947-01; Sez. 3, n. 24963 del 18/02/2015, Aprovitola, Rv. 264095-01).
In definitiva, entrambi i motivi vanno rigettati.
Il terzo motivo, attinente alla mancanza di motivazione sul periculum in mora nel nuovo sequestro, non integrabile dal Tribunale del riesame, invece, Ł inammissibile. Il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora , da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 – 01). In tema di impugnazioni cautelari reali, poi, non Ł consentito al tribunale del riesame integrare la motivazione del decreto di sequestro preventivo a fini di confisca in punto di periculum in mora , nel caso in cui essa sia del tutto mancante, in quanto tale carenza Ł causa di radicale nullità del provvedimento ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 3038 del 14/11/2023, dep. 2024, NOME COGNOME, Rv. 285747 – 01, cit.), ma Ł ben possibile che il tribunale, invece, valorizzi anche condotte successive alla commissione dei reati contestati.
Nel caso di specie, il Tribunale del riesame, con motivazione chiara ed esauriente, da pag. 21 a pag. 23, ha spiegato le ragioni per cui la motivazione del provvedimento impugnato non potesse essere ritenuta assente o apparente, sottolineando come il G.i.p. avesse fatto riferimento alla negativa personalità degli indagati, i quali, come detto, avevano manifestato una non trascurabile capacità organizzativa nel realizzare le descritte condotte illecite e nel disperdere la garanzia patrimoniale, in particolare costituendo due nuove società allo scopo di svuotare i patrimoni di quelle oggetto di indagini. Il Tribunale del riesame ha poi descritto l’allarmante ampio scenario imprenditoriale e un davvero imponente sistema di evasione tributaria, con fatture per operazioni inesistenti del complessivo valore di 52 milioni di euro e, con riferimento specifico alla posizione del ricorrente, ha osservato che era un soggetto in grado di approntare strategie di gestione patrimoniale a piø ampio spettro, sfruttando le strutture societarie, oltre che le sue risorse economiche. Tanto basta ai fini della motivazione sul periculum in mora , dal che consegue che la terza censura esorbita dai limiti propri della cognizione del giudice di legittimità nella cautela reale, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., risolvendosi, a ben vedere, in un vizio di motivazione piuttosto che nella violazione di legge.
Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso va pertanto rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Così deciso, il 21 maggio 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME