Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 35246 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6   Num. 35246  Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato a Catanzaro il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/04/2025 del Tribunale del riesame di Catanzaro letti gli atti, il ricorso e il provvedimento impugnato; udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso l’ordinanza in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato l’ordinanza emessa il 28 marzo 2025 dal GIP del medesimo Tribunale di applicazione della misura custodiale nei confronti dell’indagato per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 90, ritenutone il ruolo di organizzatore del sodalizio capeggiato dal fratello NOME COGNOME, finalizzato al traffico di cocaina ed eroina, operante in Catanzaro dal gennaio 2021 al gennaio 2023, e sussistente un concreto pericolo di reiterazione, fronteggiabile unicamente con la misura più rigorosa.
Ne chiede l’annullamento per i motivi di seguito illustrati.
1.1. Con il primo motivo denuncia l’omessa valutazione dei rilievi difensivi contenuti nella memoria depositata in udienza, con i quali si contestava la gravità indiziaria in relazione al reato associativo e al ruolo di promotore e organizzatore ascritto al ricorrente. In particolare, si contestava l’inidoneità delle conversazioni intercettate a dimostrare il ruolo apicale del ricorrente, mancando elementi da cui desumere la consapevolezza dell’esistenza del sodalizio e la volontaria adesione al programma associativo nonché la genericità della motivazione resa in punto di esigenze cautelari.
1.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 649 cod. proc. pen. e 74 d.P.R. n. 309 del 90.
A fronte della deduzione difensiva con la quale si sosteneva che il segmento di condotta, oggetto del procedimento in esame, fosse stato già oggetto di valutazione nel procedimento n. 637/2017 cd. Aesontium relativo alla stessa associazione operante nel medesimo arco temporale e con coincidenza soggettiva e oggettiva, il Tribunale ha ritenuto che i sodalizi fossero autonomi in ragione di alcune differenze relative, ad esempio, ai canali di fornitura- albanese nel procedimento del 2017, campano nel presente-, senza però approfondire la identica condotta ascritta al ricorrente nei due procedimenti. Né il Tribunale ha rilevato dalle sentenze di primo e secondo grado prodotte gli elementi indicativi della identità del fatto derivanti dalla coincidenza del dato temporale e territoriale, essendo l’abitazione di INDIRIZZO il luogo di svolgimento dell’attività illecita, dalla coincidenza dei ruoli del ricorrente e del fratello NOME la coincidenza dei partecipi, sicché sul punto la motivazione è illogica e carente.
1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al ruolo di organizzatore del sodalizio per avere il Tribunale fondato la valutazione sul contenuto delle conversazioni intercettate indicate dal P.m. e dal G.I.P., trascurandone altre deponenti in senso opposto; il Tribunale non ha considerato che: il ricorrente ha partecipato per un periodo di tempo limitato; i colloqui danno conto di una gestione a carattere familiare; la suddivisone di dosi è attività esclusiva del ricorrente diretta a conseguire un maggior ricavo in proprio; non è sufficiente ad integrare la partecipazione la commissione di più reati di cui all’art. 73 d.P.R. 309 del 90 e sul piano soggettivo è affermata, ma non argomentata, la consapevolezza del ricorrente di agire all’interno di un gruppo organizzato.
1.4. Con il quarto motivo si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari per essere la motivazione generica e astratta. Il Tribunale non ha considerato che: al ricorrente si contestano episodi di acquisto di minime quantità; non sono emersi rapporti con
fornitori o altri partecipi; i fatti risalgono a circa cinque anni fa; il ricorren incensurato ed era già detenuto da epoca precedente all’esecuzione della misura.
1.5. Con il quinto motivo si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla esclusione della ipotesi meno grave del reato associativo nonostante i singoli episodi di spaccio avessero ad oggetto piccole cessioni al minuto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Il primo motivo è del tutto infondato a fronte dell’ampia motivazione resa in base alle risultanze captative (pag. 8-12).
La prospettata inidoneità dei colloqui intercettati a dimostrare l’esistenza dell’associazione e il ruolo organizzativo del ricorrente è smentita dal tenore esplicito delle conversazioni intercettate, valorizzate nell’ordinanza, che dimostrano: i ruoli dei singoli; la presenza di una base operativa presso l’abitazione di COGNOME NOME, presidiata continuativamente, assicurando la costante presenza e l’avvicendamento dei sodali per soddisfare le richieste della clientela nonché un costante sistema di vigilanza; la costante disponibilità di non modiche quantità di sostanze di diversa natura (“la bianca” e “la nera”) e diversa tipologia (“in pietra” o “in polvere”); il numero imponente di cessioni realizzate; i conteggi dei proventi e dei debiti maturati nei confronti dei fornitori; la destinazione dei proventi, confluiti nella “cassa comune”, tenuta in borselli separati (distinguendo i proventi della “bianca” e della “nera”), anche al sostentamento dei detenuti e all’assistenza legale oltre che alle esigenze correnti; i prezzi da praticare per le diverse sostanze detenute; il confezionamento delle dosi anche in presenza e con l’ausilio di minori e le operazioni di taglio eseguite.
Elementi, questi, di cui si propone una lettura riduttiva, meramente oppositiva al ragionamento del Tribunale che ha attribuito rilievo al ruolo organizzativo e di coordinamento assunto dal ricorrente dopo l’arresto del fratello.
La coordinata lettura dei colloqui intercettati depone per l’esistenza di una struttura organizzata di uomini e mezzi, idonea a garantire un flusso continuo di approvvigionamenti e cessioni, con apporto coordinato dei singoli, piena condivisione del programma illecito e proiezione futura dello stesso. In tale contesto la coralità delle condotte, il comune conteggio dei ricavi e dei quantitativi residui ed i concordati prezzi di vendita risultano incompatibili con la
prospettata autonomia operativa dei singoli, legati da rapporti familiari, che rinsaldano il vincolo associativo ed i colloqui riportati nell’ordinanza per illustrare i numerosi reati fine ascritti al ricorrente consentono di ritenere provata la continua disponibilità di non modici quantitativi di sostanze stupefacenti e conseguentemente corretta l’esclusione dell’ipotesi associativa meno grave.
E’, tuttavia, fondato il secondo motivo, che pone il tema de/ bis in idem cautelare.
Il Tribunale ha risposto all’eccezione difensiva, sottolineando la diversità dei due sodalizi e la autonoma sfera di operatività di quello in oggetto di matrice familiare; ha evidenziato che nel procedimento cd Aesontium l’associazione aveva composizione soggettiva, ruoli e ambito di operatività non collimanti con quelli oggetto del presente, ad esempio, con riferimento al canale di fornitura albanese, non campano-; alla sede operativa- che dalle sentenze di merito risultava essere quella di COGNOME NOME– ; al diverso ruolo del ricorrente nei due procedimenti (pag. 6), specie con riguardo alla posizione organizzativa assunta dopo l’arresto del fratello NOME (pag. 12), sì da potersi escludere che l’organizzazione in esame fosse una semplice evoluzione della precedente.
La risposta, formalmente completa, è, in realtà, inappagante e generica, perché fa leva essenzialmente sulla differente, seppur parziale, composizione soggettiva delle due associazioni e sul ruolo organizzativo assunto dal ricorrente, trascurando la comune matrice familiare di entrambe le associazioni, operanti nello stesso ambito territoriale e spaziale con la partecipazione di entrambi i fratelli COGNOME, ma, soprattutto, prescindendo dall’epoca del commesso reato (così a pag.6).
Proprio questo dato dimostra la fragilità del ragionamento del Tribunale, atteso che, ancorando la valutazione al capo di incolpazione, che fissa nel periodo dal gennaio 2021 al gennaio 2023 l’epoca di operatività della nuova associazione, il Tribunale dà conto della successione o dell’eventuale sovrapposizione temporale delle due associazioni né chiarisce i margini di operatività di quella in esame dopo l’arresto dei componenti principali nell’ottobre 2021, tra cui il ricorrente. In mancanza di una precisa descrizione degli elementi oggettivi e soggettivi delle due associazioni in questione non è possibile effettuare una comparazione in maniera completa al fine di verificare ed escludere l’identità del fatto, preclusiva di un nuovo giudizio cautelare. Non è, quindi, chiaro né quale segmento temporale sia coperto dalla sentenza emessa anche nei confronti del ricorrente nel procedimento del 2017 né se vi sia una parziale sovrapposizione dei periodi di operatività delle due diverse associazioni.
Alla luce dell’orientamento citato nell’ordinanza, secondo il quale in caso di procedimento per il delitto di associazione finalizzata al traffico di sostane
stupefacenti, al fine di escludere la medesimezza del fatto, non rilevano né, dal punto di vista del soggetto, eventuali mutamenti nelle modalità di partecipazione (attività e ruoli), né, dal punto di vista dell’organizzazione, eventuali mutamenti in ordine ai suoi equilibri interni in relazione al numero dei componenti, ma è necessario accertare che il soggetto sia passato ad una diversa organizzazione criminale ovvero che si sia verificata una successione nelle attività criminali tra organismi diversi, sia pure con lo stesso nome ed operanti nello stesso territorio (Sez.6, n. 49921 del 25/01/2018, COGNOME, Rv. 274287; Sez.6, n. 28116 del 26/03/2015, COGNOME e altri, Rv. 263928), il rilevato deficit della motivazione impone l’annullamento dell’ordinanza per la rilevanza del tema posto con ricaduta, potenzialmente decisiva, sulla posizione del ricorrente.
Per le ragioni esposte l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio Tribunale del riesame di Catanzaro per nuova valutazione sul punto, ritenuti assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell’art. 309, comma7, c.p.p.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso, 8 ottobre 2025