Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 20481 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 20481 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a FABRIANO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 28/04/2023 del CORTE APPELLO di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO per l’inammissibilità del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art.23 co.8 d.l. 137/20.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento la Corte d’appello di Ancona ha confermato la cond dell’imputato pronunciata dal GUP di Ancona il 4 febbraio 2021 alla pena di giustizia pe di stupefacente e tentata estorsione aggravata.
Presentando ricorso per cassazione, la difesa dell’imputato deduce con un primo violazione di legge, in relazione all’art.606 lett. c) c.p.p. per inosservanza dell’ error in procedendo. Il giudice non ha riconosciuto il bis in idem tra la decisione impugnata (in relazione al reato di tentata estorsione) e precedente condanna dell’imputato per lo
Con secondo motivo si lamentano i vizi motivazionali dell’art.606 lett. e) c.p.p. i credibilità ed attendibilità della persona offesa.
Con memoria inviata per PEC il AVV_NOTAIO ha ch rigetto del ricorso in relazione ad entrambi i motivi dedotti ed in subordine la rim questione profilata nel primo motivo alle Sezioni Unite della Cassazione.
Con memoria inviata per PEC il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO ha cont conclusioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, insistendo per l’accoglimento del rico
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato mentre il secondo non è consentito ed è aspec
2. Per logica espositiva, appare opportuno partire dal secondo motivo che, come det consentito ed è aspecifico, risolvendosi, a dispetto della formale intestazione della che menziona espressamente la lettera e) dell’art.606 c.p.p. ed elenca la tr motivazionali ivi indicati, in una indebita richiesta di rivalutazione del fatto. Il m pedissequamente le tesi difensive sulla valutazione delle prove ed in particolare sul della persona offesa Sestili e sulla valutazione della sua deposizione. Dette tesi costituito l’ossatura dell’atto di appello, vengono riproposte in questa sede in man senza elaborare alcuna critica di legittimità (non si dice in cosa consista la contra illogicità motivazionale che, peraltro dovrebbe essere manifesta) ma sempl contestando gli esiti della ricostruzione accolta dai giudici di merito che con motivaz adeguata (cfr.pg 4 e 5) hanno fornito giustificazione della complessiva ‘tenu testimonianza della persona offesa in base all’assenza di profili calunniosi (Sestili dai Carabinieri, non vi si recò autonomamente) ed alla natura (anche) autoaccusat versione fornita, che esclude intendimenti mendaci e persecutori.
Occorre ribadire che fuoriesce dal perimetro del sindacato di legittimità il sovrappor valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, attraverso una diversa inte benché anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storic ancora, un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova, compito del giudice di legittimità stabilire se quei giudici abbiano esaminato tutti loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207 U, n. 930 del 13/12/1995, COGNOME, Rv. 203428). Ne consegue che non sono censurabili i ambito, se non entro i detti limiti, tanto la valutazione del giudice di merito contrasti testimoniali o tra fonti di prova, quanto la sua scelta tra diverg interpretazioni dei fatti (cfr. Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, Rv. 271623).
A ciò si aggiunge la improprietà concettuale con cui la rubrica del motivo s promiscuamente e genericamente a tutti tre i parametri dell’art.606 lett.e) c.p.p contraddittorietà e manifesta illogicità) senza considerarne l’alternatività (se la contraddittoria o illogica, non può essere mancante) ed i caratteri specifici. Sott profilo, infatti, non va ignorato che i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della m per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non su sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità (Sez. U 16/07/2020, Filardo) ed è di per sé dimostrativa della natura di merito della dogli non consentita in questa sede, rendendo il ricorso inammissibile in parte qua ex art. 606 comma 3 c.p.p..
Il primo motivo, per contro, merita accoglimento.
Infatti, a dispetto del mancato accoglimento del motivo attinente alla ricostruzi della vicenda accaduta il 4 novembre 2017, è necessario procedere alla valutazi sussistenza della dedotta violazione del divieto di doppio giudizio, a ciò non ostando in questa sede, che invece impedisce la valutazione da parte di questa Corte delle di fatto evidenziate per sostenere l’eadem res. Infatti, a fronte dell’evidente prossimità d vicenda (per luogo e tempo, per identità della persona offesa e per motivi a delinquer l’analisi fattuale sulla base dell’esame dei documenti e delle conclusioni tratte pronunce consentirà di determinare se, a dispetto degli elementi differenziali s cominciare dall’oggetto della pretesa, telefonino in un caso, somma di danaro nell’al o meno ravvisare l’identità del fatto, preclusiva del secondo giudizio.
Per tale ragione, la sentenza va annullata con rinvio del processo ad altra Se Corte d’appello di Perugia per nuovo giudizio in relazione al capo B di imputazione m l’ulteriore imputazione, dichiarato in parte qua inammissibile il ricorso, va disposta l’irrevocabi della dichiarazione di responsabilità ex art.624 c.p.p..
All’esito del giudizio sul tema assegnatole (sussistenza del bis in eadem), in caso di soluzione positiva (cioè di violazione della regola del doppio giudizio) la Corte dovrà trarne conseguenze, procedendo alla autonoma determinazione della pena per il reato ‘min precedenza unificato ai fini sanzionatori.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato ex art.629 c.p. di cui al capo rinvio alla Corte d’appello di Perugia per nuovo giudizio sul suddetto capo. Dichiara in il ricorso limitatamente al reato ex art.73 co.5 d.p.r. 309/90 di cui al capo A) per il irrevocabile l’affermazione di responsabilità.
Così deciso in Roma, 8 febbraio 2024 Il Con igliere relatore COGNOME
Il Presidil t