Bilanciamento tra Circostanze: Quando la Corte d’Appello Può Integrare la Motivazione
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale nel diritto penale: il bilanciamento tra circostanze e il potere della Corte d’Appello di integrare la motivazione della sentenza di primo grado. La decisione chiarisce i limiti dell’ammissibilità dei ricorsi basati sulla lamentata mancata riduzione della pena a seguito del riconoscimento di attenuanti generiche.
I Fatti del Caso: un Ricorso contro la Pena
Due imputati hanno presentato ricorso alla Corte di Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. Il motivo centrale del ricorso, comune ad entrambi, riguardava il giudizio di bilanciamento tra circostanze. In particolare, i ricorrenti lamentavano che, nonostante il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la Corte d’Appello non avesse applicato una conseguente riduzione della pena. La loro tesi si fondava sull’idea che tale mancata riduzione costituisse un vizio della sentenza impugnata.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. La decisione non entra nel merito della quantificazione della pena, ma si concentra sulla correttezza procedurale e motivazionale della decisione della Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno ritenuto il motivo di ricorso “manifestamente infondato”, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: il Potere Integrativo della Corte d’Appello nel bilanciamento tra circostanze
Il cuore della motivazione risiede nel riconoscimento del legittimo esercizio dei poteri della Corte d’Appello. La Cassazione ha rilevato che il giudice di secondo grado aveva correttamente “integrato” la motivazione della sentenza di primo grado. Quest’ultima, infatti, non aveva specificato in dettaglio il calcolo aritmetico che aveva portato alla determinazione della pena finale.
La Corte d’Appello, riesaminando il caso, ha sanato questa omissione, fornendo una spiegazione logica e coerente del proprio giudizio sul bilanciamento tra circostanze. Questo potere integrativo è una prerogativa fondamentale del giudice dell’appello. Come richiamato dalla stessa Cassazione attraverso precedenti giurisprudenziali, non costituisce un vizio di legittimità se la Corte d’Appello fornisce una motivazione completa che, di fatto, chiarisce o completa quella carente del primo giudice. Pertanto, la doglianza dei ricorrenti è stata giudicata priva di fondamento, poiché la decisione impugnata era sorretta da una motivazione corretta e adeguata.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ribadisce un principio importante: l’appello non è solo uno strumento per contestare la decisione, ma anche un grado di giudizio in cui la motivazione può essere perfezionata. Un imputato non può fondare un ricorso in Cassazione sulla semplice omissione di un dettaglio nel calcolo della pena da parte del primo giudice, se la Corte d’Appello ha successivamente fornito una motivazione completa e corretta. Questa pronuncia consolida l’autonomia del giudice di secondo grado nel motivare le proprie decisioni e stabilisce che, una volta che la motivazione è resa in modo logico e conforme alla legge, anche se in via integrativa, la questione non può essere validamente riproposta dinanzi alla Corte di Cassazione.
È possibile ricorrere in Cassazione se, pur essendo state concesse le attenuanti generiche, la pena non è stata ridotta?
No, se la mancata riduzione è giustificata da un corretto giudizio di bilanciamento tra circostanze. In questo caso, la Corte di Appello aveva legittimamente integrato la motivazione della sentenza di primo grado, spiegando perché le attenuanti non comportassero una diminuzione della pena, rendendo il ricorso manifestamente infondato.
La Corte d’Appello può correggere o integrare la motivazione di una sentenza di primo grado sul calcolo della pena?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che la Corte d’Appello, nell’esercizio delle sue prerogative, può correttamente integrare la motivazione della sentenza di primo grado, specialmente se questa non aveva specificato in dettaglio il calcolo effettuato per determinare la pena finale.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, la somma è stata fissata in tremila euro per ciascun ricorrente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44706 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44706 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a CORIGLIANO CALAI3R0 il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a CORIGLIANO CALABRO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME;
Rilevato che l’unico motivo dei ricorsi, comune ad entrambi gli imputati, con cui si censu il giudizio di bilanciamento tra circostanze, lamentando in particolare , la mancata riduzione di pena a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, in quanto a pagina 2 la corte di appello, nel legittimo esercizio delle p prerogative, ha correttamente integrato la motivazione della sentenza di primo grado che non aveva specificato il calcolo effettuato per giungere alla pena finale (Sez. 5, n. 4000 07/03/2014, NOME COGNOME, Rv. 260303; Sez. 5, n. 13435 del 04/03/2022, RAGIONE_SOCIALE NOME, Rv. 282878);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna d ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno i favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente