Bilanciamento Recidiva: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sul delicato tema del bilanciamento recidiva e circostanze attenuanti nel processo penale. Con una decisione netta, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per il reato di evasione, confermando la valutazione del giudice di merito e ribadendo i limiti entro cui può essere mossa una censura in sede di legittimità. Questo caso evidenzia come la manifesta infondatezza del motivo di ricorso possa condurre a una pronuncia di inammissibilità.
I Fatti del Caso: Il Ricorso contro la Condanna per Evasione
Il caso trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la critica al giudizio di bilanciamento delle circostanze. Nello specifico, l’appellante contestava la mancata esclusione della recidiva e il giudizio di equivalenza con le circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), che non aveva portato a una riduzione della pena.
La Decisione della Corte e il Corretto Bilanciamento Recidiva
La Corte di Cassazione ha respinto la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella valutazione del motivo come “manifestamente infondato”. Secondo gli Ermellini, la critica mossa dall’imputato non evidenziava vizi logici o giuridici nella sentenza impugnata, ma si limitava a proporre una diversa valutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità. La Corte ha sottolineato che il giudice di merito aveva correttamente operato il bilanciamento recidiva e attenuanti, fornendo una motivazione logica e coerente.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che la motivazione della Corte d’Appello era puntuale e adeguata. Il giudice del gravame aveva ritenuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, senza escludere quest’ultima. La ragione di tale scelta era stata chiaramente esplicitata: il reato commesso, ovvero l’evasione, è stato considerato “indice di maggiore pervicace volontà di realizzazione di condotte di reato”. In altre parole, la natura stessa del reato dimostra una particolare inclinazione a delinquere del soggetto, che giustifica pienamente il mantenimento della recidiva nel calcolo della pena e impedisce una sua totale neutralizzazione attraverso le attenuanti. La censura del ricorrente, quindi, non era in grado di scalfire la coerenza e la logicità di tale ragionamento.
Le Conclusioni
La pronuncia conferma un principio consolidato: il giudizio sul bilanciamento delle circostanze è una valutazione di merito, ampiamente discrezionale per il giudice, e può essere sindacata in Cassazione solo in caso di manifesta illogicità o violazione di legge. Non è sufficiente proporre una diversa lettura delle circostanze. Inoltre, la natura del reato commesso può essere un elemento determinante per negare un giudizio di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva. Per l’imputato, la dichiarazione di inammissibilità ha comportato non solo la conferma della condanna, ma anche il pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, a testimonianza della perentorietà con cui vengono trattati i ricorsi palesemente infondati.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato, relativo al bilanciamento delle circostanze, è stato ritenuto “manifestamente infondato”, ovvero palesemente privo di fondamento giuridico.
Qual era l’argomento principale del ricorrente?
Il ricorrente contestava il giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva, sostenendo che quest’ultima avrebbe dovuto essere esclusa o, comunque, soccombere rispetto alle attenuanti.
Come ha giustificato la Corte la decisione di non escludere la recidiva?
La Corte ha confermato la motivazione del giudice d’appello, secondo cui il reato di evasione è “indice di maggiore pervicace volontà di realizzazione di condotte di reato”, rendendo quindi logica e corretta la decisione di non escludere la recidiva e di bilanciarla come equivalente alle attenuanti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29834 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29834 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G.N. 9130/24 COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen., avente ad oggetto il giudizio di bilanciamento fra circostanze ovvero l’esclusione della contestata recidiva, è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata;
Considerato, invero, che il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale quanto al giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza delle circostanze di cui all’art. 62-bis cod. pen. con la ritenuta recidiva, la cui esclusione non era ipotizzabile “essendo il reato commesso indice di maggiore pervicace volontà di realizzazione di condotte di reato” (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28/06/2024