Bilanciamento Recidiva: La Cassazione Sottolinea i Limiti del Ricorso
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6184/2024, ha affrontato un tema cruciale del diritto penale: il bilanciamento recidiva e le circostanze attenuanti. La decisione ribadisce principi fondamentali sulla specificità dei motivi di ricorso e sul ruolo del legislatore nella determinazione delle sanzioni, offrendo spunti importanti per comprendere i limiti dell’impugnazione di legittimità. Il caso analizzato riguarda un ricorso dichiarato inammissibile per la sua genericità e manifesta infondatezza.
Il Caso in Esame: Un Ricorso contro il Bilanciamento delle Circostanze
I fatti traggono origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’imputato contestava la decisione dei giudici di merito riguardo al giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva qualificata, come previsto dall’art. 99, quarto comma, del codice penale. Il ricorrente, in sostanza, lamentava che le attenuanti non avessero prevalso sulla recidiva, portando a una pena ritenuta eccessiva. L’argomentazione si fondava su una critica alla preclusione imposta dall’articolo 69 del codice penale in questi casi specifici.
L’Analisi della Corte di Cassazione e il bilanciamento recidiva
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, qualificandolo come generico e manifestamente infondato. Secondo gli Ermellini, il ricorrente si è limitato a formulare mere “petizioni di principio” sull’applicazione dell’art. 69 c.p., senza però muovere critiche concrete e specifiche alla decisione impugnata. In particolare, il ricorso ometteva di contestare la sussistenza della recidiva e non si confrontava con le solide argomentazioni giuridiche della Corte d’Appello. Quest’ultima, infatti, aveva correttamente richiamato la giurisprudenza consolidata sia della stessa Corte di Cassazione sia della Corte Costituzionale in materia.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della motivazione della Cassazione risiede nel richiamo al principio della discrezionalità del legislatore. La Corte ha sottolineato che la determinazione delle sanzioni e le regole sul bilanciamento delle circostanze, inclusi i divieti previsti dall’art. 69 c.p., sono frutto di una scelta del legislatore. Tale scelta può essere sindacata solo qualora risulti “manifestamente irrazionale”, cosa che non è stata ravvisata nel caso di specie. La normativa che impedisce la prevalenza delle attenuanti generiche su una recidiva qualificata non è stata considerata sproporzionata, ma una legittima opzione legislativa volta a sanzionare più aspramente chi persevera nel commettere reati. Di conseguenza, un ricorso che non affronta questi profili, ma si limita a una doglianza astratta, non può essere accolto.
Conclusioni: L’Inammissibilità del Ricorso e le Implicazioni Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La decisione rappresenta un monito importante: i ricorsi in Cassazione devono essere tecnicamente precisi e giuridicamente argomentati. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso sulla pena, ma è necessario individuare vizi specifici nella motivazione della sentenza impugnata e confrontarsi dialetticamente con la giurisprudenza pertinente. La sentenza riafferma la stabilità delle norme sul bilanciamento recidiva, confermando che solo argomenti solidi e non manifestamente irrazionali possono scalfire le scelte del legislatore in materia sanzionatoria.
Perché il ricorso sul bilanciamento tra recidiva e attenuanti è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e manifestamente infondato. Il ricorrente ha sollevato mere ‘petizioni di principio’ senza formulare critiche specifiche alla sentenza impugnata né confrontarsi con la giurisprudenza pertinente citata dalla Corte d’Appello.
Qual è il ruolo del giudice nel bilanciare la recidiva secondo la Corte?
Secondo la Corte, il bilanciamento delle circostanze è una materia la cui determinazione spetta al legislatore. Il giudice deve applicare le norme vigenti, come l’art. 69 c.p., e questa scelta legislativa non è sproporzionata a meno che non sia ‘manifestamente irrazionale’.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6184 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6184 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura il bilanciamento operato tra circostan attenuanti generiche e la recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen. è generico e manifestamente infondato, tenuto conto che il ricorrente rivolge mere petizioni di princip ordine alla preclusione contenuta dall’art. 69 cod. pen., omettendo di rivolgere critiche ritenuta recidiva e senza alcun confronto con le corrette argomentazioni giuridiche della Cor di appello che ha richiamato pertinente giurisprudenza di questa Corte e della Cort costituzionale laddove mette in risalto l’assenza di sproporzione della sanzione la determinazione spetta, se non manifestamente irrazionale, al legislatore;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/01/2024.