Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 49940 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 49940 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal d.lgs 196,03 in quanto.
D disposto d’ufficio
Da richiesta di parte
tkimposto dalla leg
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA
avverso la sentenza resa dal Tribunale di Cremona in data 14/11/2022 nei confronti di
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell’art comma 8, D.L. 137/2020;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO.G., AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento rinvio della sentenza impugnata;
letta la memoria difensiva dell’AVV_NOTAIO
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata sentenza il Gup del Tribunale di Cremona, in esito a giudizio abbreviato, dichiarava NOME colpevole dei delitti di estorsione aggravata e maltrattamenti in famiglia ascrittigli in rubrica e, concesse le attenuanti generic riconosciuto il vincolo della continuazione, lo condannava alla pena finale di anni tre, m quattro di reclusione ed euro 4mila di multa.
Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica di Brescia il quale ha dedotto:
2.1 la violazione dell’art. 69 cod.pen. per avere il giudice omesso di effettuare il giud di comparazione in presenza di concomitanti circostanze eterogenee, applicando dapprima l’aumento di pena previsto per l’estorsione aggravata e successivamente operando sulla stessa la riduzione per le circostanze ex art. 62 bis cod.pen.;
2.2 la violazione dell’art. 442, comma 3, cod.proc.pen. in quanto il Gup effettuava una riduzione per il giudizio abbreviato inferiore ad un terzo in relazione alla pena pecuniaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato e merita accoglimento. Questa Corte ha chiarito che il rinvio operato dal secondo comma dell’art. 629 cod. pen. all’ultimo capoverso dell’art. 628 cod. pen., quanto alle circostanze aggravanti applicabili al delitto di estorsione, deve intendersi riferito, d modifiche apportate dalla legge n. 94 del 15 luglio 2009, all’attuale terzo comma dell disposizione normativa prevista per il delitto di rapina e non al comma quarto concernente il concorso fra circostanze attenuanti e aggravanti (Sez. 2, n. 18742 del 17/01/2014, Rv. 259651- 01; n. 13239 del 23/03/2016, Rv. 266662 – 01). Deve essere, altresì, precisato che, nel silenzio normativo, alla fattispecie d’estorsione non può ritenersi esteso in malam partem il peculiare e deteriore regime previsto in tema di bilanciamento per il delitto ex 628 cod.pen., che sottrae alla comparazione le circostanze privilegiate di cui ai nn.3,3bis ter, 3 quater della disposizione.
1.1 Nella specie il giudice non ha fatto corretta applicazione dei principi in materi bilanciamento tra circostanze eterogenee in quanto ha determinato la pena base per l’ipotesi di estorsione aggravata ai sensi dell’art. 628, comma 3 n. 3 bis, cod.pen. operando sulla stessa la riduzione conseguente al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in luogo di procedere alla simultanea comparazione di tutte le circostanze contestate e ritenute, secondo quanto disposto dall’art. 69 cod.pen.
A tanto consegue l’annullamento della sentenza impugnata quanto al trattamento sanzionatorio con rinvio alla Corte d’Appello di Brescia per nuovo giudizio che emendi le criticità ravvisate, dovendo ritenersi assorbito, in ragione della necessità di rideterminazi
della pena, il secondo motivo in punto di illegale riduzione per la diminuente ex art. 4 comma 2, cod.proc.pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Brescia. Visto l’art. 624 cod.proc.pen. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermaz della penale responsabilità dell’imputato.
Così deciso in Roma il 10 ottobre 2023
Il consigliere estensore
Il1;›-re sidente