Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14401 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 14401 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/03/2025
minima gravità del fatto.
3.3. Vizio della motivazione perchØ non adeguata in relazione alla mancata concessione della ipotesi di cui all’art. 648, comma quarto, cod. pen. (indicata in ricorso come fattispecie di cui al capoverso dell’art. 648 cod. pen.); la motivazione sul punto Ł apparente e apodittica non potendo essere ritenuta sufficiente la affermazione secondo la quale la scopa elettrica in questione per quanto usata non può essere considerata di modico valore.
3.4. Vizio della motivazione perchØ omessa in ordine allo specifico motivo di appello con il quale era stata richiesta la applicazione della continuazione con la sentenza del G.i.p. di Matera.
Ricorso NOME COGNOME (Avv. NOME COGNOME).
4.1. Violazione di norme processuali con riferimento all’art. 431 cod. proc. pen.; il giudice di appello, concordando con la decisione formalizzata dal giudice di primo grado con ordinanza del 14/02/2020, ha utilizzato in violazione dell’art. 431 cod. proc. pen. i verbali di restituzione dei beni per sostenere la responsabilità del ricorrente; non sono mai stati sentiti in dibattimento i presunti proprietari e tali elementi sono insufficienti per affermare la responsabilità del ricorrente per i delitti ascritti.
4.2. Violazione di legge per la mancata concessione della ipotesi di cui all’art. 648, comma quarto, cod. pen. e per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni relative al diniego dell’ipotesi di lieve entità, all’accertamento della recidiva, alla concessione delle attenuanti generiche e all’applicazione della continuazione esterna per il COGNOME, con rigetto nel resto, mentre ha concluso per l’inammissibilità del ricorso del COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono solo parzialmente fondati, per le ragioni che seguono. In particolare, sono fondati il terzo e quarto motivo di ricorso proposti dal COGNOME e il secondo motivo di ricorso del COGNOME con esclusivo riferimento al giudizio di bilanciamento tra le circostanze concorrenti. Nel resto i ricorsi sono inammissibili.
Il primo motivo di ricorso del COGNOME e del COGNOME possono essere trattati congiuntamente perchØ del tutto sovrapponibili. I motivi sono manifestamente infondati. In tal senso,
si deve osservare come la Corte di appello abbia correttamente applicato il principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale i verbali di riconoscimento, così come quelli di restituzione dei beni sottratti al proprietario, in quanto finalizzati alla descrizione di beni suscettibili di essere alienati o trasformati da parte dei proprietari cui sono stati riconsegnati, rientrano nel novero degli atti che possono essere inseriti nel fascicolo per il dibattimento ai sensi dell’art. 431, lett. b), cod. proc. pen. (La Corte ha chiarito che sono da considerare atti irripetibili quelli mediante i quali la polizia giudiziaria prende diretta cognizione di fatti, situazioni o comportamenti umani dotati di una qualsivoglia rilevanza penale e suscettibili, per la loro natura, di subire modificazioni o, addirittura, di scomparire in tempi piø o meno brevi, sì da risultare tali da essere, in seguito, soltanto riferiti) (Sez. 2, n. 32268 del 11/05/2010, COGNOME, Rv. 248211-01; nello stesso senso Sez.6, n. 52201 del 16/10/2018, Dumnici, n.m.; Sez. 5, n. 26569 del 04/03/2021, COGNOME, n.m.). Dunque, i verbali di riconoscimento, così come quelli di restituzione dei beni sottratti al proprietario, in quanto finalizzati alla descrizione di beni suscettibili di essere alienati o trasformati da parte dei proprietari, cui sono stati riconsegnati, rientrano nel novero degli atti che possono essere inseriti nel fascicolo per il dibattimento ai sensi dell’art. 431, lett. b), cod. proc. pen., in quanto atti irripetibili. Da tali elementi coerentemente la Corte di appello ha desunto la pacifica provenienza delittuosa dei beni detenuti dai due ricorrenti, in assenza di un a valida giustificazione da parte degli stessi in ordine alla provenienza del bene.
Il secondo motivo di ricorso proposto dal COGNOME non Ł consentito in quanto del tutto reiterativo, oltre che generico, in mancanza di confronto con la motivazione della Corte di appello che ha specificamente argomentato sul punto, richiamando la presenza di numerosi precedenti penali a carico del ricorrente, anche di natura specifica (pag. 5 della motivazione). Deve essere, quindi, ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale Ł inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01). La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che il ricorso di cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’appello, e motivatamente respinti in secondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01).
Sono invece fondati il terzo e quarto motivo di ricorso. Ricorre il vizio della motivazione lamentato in ordine alla richiesta applicazione del disposto di cui all’art. 648, comma quarto, cod. pen. Sul punto la Corte di appello, tenuto conto della intervenuta limitazione della condotta riferita al ricorrente ad un solo bene (una scopa elettrica), riconosciuto come usato, rispetto alla originaria imputazione, ha reso una motivazione di fatto apparente, richiamando al fine di giustificare il diniego le argomentazioni invece rese in tema di recidiva (pag. 5 della sentenza dove si afferma: ‘Peraltro queste considerazioni consentono anche di rigettare la richiesta difensiva di applicazione dell’art. 648 cpv. c.p.). Ricorre in tal senso una manifesta illogicità della motivazione, oltre che una sua sostanziale apoditticità, che sconfina nell’apparenza, non ricorrendo in concreto alcuna valutazione in ordine all’eventuale possibilità di riconoscere per il fatto ascritto, in relazione alla sua specifica connotazione, al ricorrente la applicazione della previsione di cui all’art. 648, quarto comma, cod. pen. Il giudice del merito in sede di rinvio dovrà conseguentemente valutare il tema introdotto con specifico motivo di appello nell’ambito della propria autonoma e completa discrezionalità.
¨ fondato anche il motivo proposto in ordine alla richiesta di valutare la possibile applicazione della continuazione esterna con la sentenza del G.i.p. di Matera, specificamente richiamata dal ricorrente nel proprio motivo di appello.
Sul punto si deve rilevare come la Corte di appello abbia effettivamente riportato il motivo proposto dal Perrelli al punto d) del riepilogo dei motivi, senza tuttavia poi fornire alcuna risposta sul punto devoluto. La motivazione risulta, dunque, omessa. Il giudice di merito dovrà dunque affrontare il tema devoluto specificamente dalla difesa.
¨ solo parzialmente fondato invece il secondo motivo proposto dal COGNOME, con particolare riferimento al tema della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, avendo così il ricorrente in appello introdotto lo specifico tema del bilanciamento delle circostanze concorrenti. In tal senso, occorre rilevare come sul punto la Corte di appello abbia motivato affermando: ‘non vi Ł alcuno spazio per un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, riconosciute dal primo giudice senza una motivazione’; nel considerare tale dato la Corte di appello ha censurato la decisione di primo grado, ma non ha affrontato il tema specifico devoluto dal ricorrente con motivazione specifica e incentrata sul giudizio di bilanciamento di circostanze concorrenti e conseguente possibile applicazione delle circostanze attenuanti generiche in eventuale regime di prevalenza. Il giudice del rinvio dovrà dunque nell’ambito della propria discrezionalità sanare tale mancanza motivazionale in presenza di uno specifico motivo devoluto sul punto.
¨ invece manifestamente infondata la doglianza articolata nell’ambito dello stesso motivo in ordine alla mancata applicazione al Manfredi della disciplina di cui all’art. 648, comma quarto, cod. pen. La Corte di appello ha difatti ritenuto, in senso conforme al giudice di primo grado, impossibile il riconoscimento della ipotesi attenuata di cui al comma quarto dell’art. 648 cod. pen., attesa la quantità di beni oggetto di imputazione e la ricostruzione della condotta posta in essere dal ricorrente con motivazione che non si presta a censure in questa sede, sicchØ in concreto la censura si appalesa per la sua genericità ed aspecificità, in mancanza di confronto con gli elementi valutati in senso conforme dai giudici di merito sul punto.
Deve in conclusione essere disposto l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari per i motivi sopra indicati, con dichiarazione di inammissibilità nel resto dei ricorsi ed irrevocabilità conseguente della affermazione di responsabilità dei ricorrenti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME Tommaso limitatamente al giudizio di bilanciamento tra le circostanze concorrenti e nei confronti di COGNOME Nicola limitatamente al riconoscimento della circostanza attenuante, comma quarto, cod. pen. e della continuazione c.d. esterna, con rinvio per nuovo giudizio sui predetti punti ad altra sezione della Corte di appello di Bari.
Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi ed irrevocabili le affermazioni di responsabilità.
Così Ł deciso, 06/03/2025
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME