Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 27230 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 27230 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/05/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
avverso la sentenza del 17/12/2024 della Corte di Appello di Trieste udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Sent. n. sez. 322/2025
UP – 02/05/2025
R.G.N. 9274/2025
Sotto tale profilo, pertanto, proprio in virtø di tale analogia, al fine del riconoscimento della circostanza attenuante ad effetto speciale della collaborazione, prevista dall’art. 12, comma 3quinquies , d.lgs. n. 286 del 1998 in favore di chi si adoperi per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, «non Ł sufficiente ravvisare un qualsiasi atteggiamento di resipiscenza dell’imputato, la sua confessione di responsabilità o la descrizione di circostanze di secondaria importanza» (Sez. 1, n. 2203 del 14/11/2017 dep. 2018, P.G. in proc. COGNOME, Rv. 272058).
dell’albergo di Zagabria ove aveva alloggiato prima della partenza e le utenze telefoniche con cui si era rapportato- sono circostanze di secondaria importanza, peraltro già note agli inquirenti.
Per tale ragione, pertanto, la conclusione nel senso che l’apporto fornito dallo stesso, per l’estrema genericità, non costituisce un contributo concreto alla individuazione dei responsabili, ovvero alla sottrazione delle risorse per la consumazione dei delitti, o ancora alla ricostruzione dei fatti, risulta corretta. Ciò anche considerato che le dichiarazioni rese non sono stati utili all’individuazione di coloro che gli avevano affidato l’incarico e anche la chiamata in correità del COGNOME Ł risultata ininfluente, in quanto lo stesso ha confessato.
Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 69 e 132 cod. pen. in quanto la Corte territoriale, a fronte dell’esclusione dell’aggravante di cui alla lettera a) del comma 3 dell’art. 12 d.gls. 286 del 1998, non ha proceduto a un nuovo e complessivo giudizio di bilanciamento delle circostanze.
La doglianza Ł manifestamente infondata.
La decisione del giudice di appello, per il quale l’eliminazione dell’aggravante di cui all’art. 12, comma 3, d.lgs. 286 del 1998 non incide nel caso in esame sul calcolo della pena detentiva, peraltro già applicata prendendo le mosse dai minimi, Ł corretta e risulta conforme ai principi sanciti da Sez. U, n. 40982 del 21/6/2018, P., Rv. 273937, in base ai quali, nel calcolo della pena, le circostanze attenuanti generiche non possono che trovare applicazione dopo gli aumenti apportati per le aggravanti di cui all’art. 12, comma 3 e comma 3ter , d. lgs. n. 286 del 98, in quanto un preventivo bilanciamento con il comma 3 vanificherebbe l’applicazione dei commi 3ter e 3quater .
Pure a fronte dell’esclusione della citata aggravante, considerata la confermata sussistenza della circostanza di cui al comma 3ter della stessa norma, infatti, la possibilità di procedere al giudizio di bilanciamento Ł preclusa dalla previsione del comma 3quater a norma del quale le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 114 cod. pen. non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto all’ipotesi di cui all’art. 12, comma 3ter , che, appunto, Ł stata ritenuta e confermata nel caso di specie (Sez. 1, n. 27349 del 16/04/2021, COGNOME, Rv. 281669 – 01)
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 02/05/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME