Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 1412 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 1412 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; 06,….’.’ 2-fs udito il Pubblico M’ ‘ tero, in persona del Sostituto~tore NOME COGNOME COGNOME ha con so chiedendo
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza emessa in data 7/7/21, il Tribunale di Monza ha dichiarato COGNOME NOME responsabile del reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 2 cod. pen., 61, comma 1, n. 7 cod. pen., condannandolo alla pena di anni 2, mesi 4 di reclusione ed euro 300,00 di multa, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva
Con sentenza del 16/3/2022, la Corte di appello di Milano ha riformato il trattamento sanzionatorio, irrogando la pena di anni 1, mesi 4 di reclusione ed euro 120,00 di multa.
Insorge la difesa dell’imputato, proponendo ricorso per cassazione, nel quale si duole della illegalità della pena.
Lamenta come entrambi i giudici di merito abbiano applicato una pena illegale.
Rappresenta che la Corte d’appello ha utilizzato come quadro normativo l’art. 624-bis del codice penale, affermando che “l’aggravante di cui all’art. 625 comma 1 n.2 debba essere ritenuta aggravante privilegiata che, ai sensi dell’art. 624 bis c.p. ultimo comma, rimane sottratta al giudizio di bilanciamento”.
Il vizio deriva dal fatto che, inizialmente, la fattispecie contestata era quella prevista e punita dall’art. 624-bis cod. pen.
Detta fattispecie, tuttavia, è stata riqualificata dal primo giudice, il quale h ravvisato in atti la fattispecie di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 2, 6 comma 1, n.7 cod. pen.
La Corte di merito avrebbe dovuto, quindi, procedere ad un diverso giudizio di bilanciamento, ex art. 69 c.p., ritenendo le attenuanti generiche equivalenti a tutte le aggravanti ed alla recidiva contestate.
Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Il motivo di doglianza è fondato e deve essere accolto.
Il ricorrente è stato condannato, in primo grado, per il reato di cui agli artt 624, 625 comma 1, n. 2) cod. pen. e 61, comma 1, n. 7) cod. pen.;
La Corte di merito, nel procedere alla rideterminazione della pena, in accoglimento dell’appello del difensore, ha così giustificato il trattamento sanzionatorio:”La concessione delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti contestate non comporta che la pena edittale a cui fare riferimento sia quella prevista dall’art. 624 c.p., che prevede un minimo di sei mesi di reclusione e di euro 154,00 di multa ed un massimo di
tre anni di reclusione e di euro 516,00 di multa, in quanto l’art. 625 comma 1 n. 2 c.p. deve ritenersi un’aggravante privilegiata che ai sensi dell’art. 624 bis c.p. ultimo comma rimane sottratta a giudizio di bilanciamento.
Orbene, la pena edittale prevista dall’art. 625 comma 1 r. 2 c.p. è quella di anni due e 927,00 euro di multa per quanto riguarda il minimo e di sei anni di reclusione e 1500,00 euro di multa per quanto riguarda il massimo.
Le circostanze attenuanti generiche, pertanto, nella fattispecie operano solo con riferimento alla recidiva.
La pena base individuata dal Giudice di prime cure individuata in anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 450,00 di multa appare nella fattispecie comunque troppo elevata, tenuto conto del minimo edittale sopra indicato, corrispondente, quanto alla pena detentiva, ad anni due di reclusione.
Conseguentemente, valutati i criteri di cui all’art. 133 e 133 bis c.p., nonché tenuto conto della circostanza che l’imputato ha quasi integralmente scontato la pena irrogata in carcere, pena congrua pare essere quella di anni uno mesi quattro di reclusione ed euro 120,00 di multa (pena base: anni 2 di reclusione ed euro 180,00 di multa ridotta per il rito all’anzidetta penar.
Ebbene, il giudice di primo grado aveva riqualificato il fatto, escludendo la fattispecie di cui all’art. 624-bis cod. pen.; pertanto il riferimento all’art. comma 1, n. 2 cod. pen., quale aggravante “privilegiata” sottratta a giudizio di bilanciamento ai sensi dell’art. 624-bis, ultimo comma, cod. pen. è del tutto inconferente.
Parimenti inesatta è la constatazione in base alla quale, per effetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, la cornice edittale di riferimento è rappresentata dall’art. 625 comma 1, cod. pen.;
la cornice edittale di riferimento, ritenuto il giudizio di equivalenza rispett alle aggravanti contestate è quella del furto semplice, poiché la previsione di cui all’art. 625 cod. pen. non attiene ad un’autonoma figura di reato.
In ragione di quanto precede, deve disporsi l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio alla Corte d’appello di Milano, altra sezione, per nuovo esame sul punto. Ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen. si dichiara irrevocabile la sentenza in ordine all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio alla Corte di appello di Milano, altra sezione. Visto l’art. 624 c.p.p
dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato.
Così deciso il 25 novembre 2022
Il Consigliere estensore
Il Presidente