Bilanciamento delle circostanze: la discrezionalità del giudice nel calcolo della pena
Il bilanciamento delle circostanze rappresenta un passaggio fondamentale nel processo penale per la determinazione della sanzione finale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito i confini del potere discrezionale del giudice di merito quando si trova a dover pesare elementi contrastanti, come le attenuanti generiche e la recidiva. La questione centrale riguarda la possibilità per il giudice di dichiarare queste circostanze equivalenti, evitando così un aumento o una diminuzione netta della pena base.
Il bilanciamento delle circostanze nel diritto penale
Nel caso analizzato, il ricorrente contestava la decisione della Corte d’Appello territoriale che aveva ritenuto equivalenti le attenuanti generiche e la recidiva contestata. Secondo la difesa, tale giudizio non teneva in debito conto alcuni elementi favorevoli. Tuttavia, la Suprema Corte ha ricordato che il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti, previsto dall’articolo 69 del codice penale, è affidato alla prudente valutazione del giudice di merito. Questa valutazione non può essere sindacata in sede di legittimità se supportata da una motivazione logica e coerente con i fatti di causa.
Criteri per il bilanciamento delle circostanze
La Corte ha precisato che, per assolvere all’obbligo di motivazione sulla misura della pena, il giudice deve fare riferimento ai criteri indicati dall’articolo 133 del codice penale. Questi includono la gravità del reato, i precedenti penali del reo, la condotta contemporanea o successiva al reato e la capacità a delinquere. Nel caso specifico, i giudici di merito avevano correttamente evidenziato la presenza di plurimi precedenti penali, l’utilizzo di diversi alias da parte del soggetto e la natura professionale dell’attività illecita svolta, ammessa dallo stesso imputato come mezzo di sostentamento.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sul principio per cui la graduazione della pena rientra pienamente nella discrezionalità del giudice di merito. Non è richiesta una spiegazione analitica per ogni singolo grammo di pena inflitto, a meno che la sanzione non sia di gran lunga superiore alla misura media edittale. Poiché nel caso in esame la pena era stata contenuta entro limiti ragionevoli e basata su elementi oggettivi quali la recidiva e la gravità della condotta, il ricorso è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha inoltre rilevato che i motivi di ricorso erano una mera riproposizione di quanto già discusso e respinto in appello, rendendo l’impugnazione inammissibile.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dalla Cassazione confermano che il bilanciamento delle circostanze non richiede un formalismo eccessivo, ma una valutazione complessiva della personalità del reo e del fatto commesso. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta non solo la conferma della condanna precedente, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione sottolinea l’importanza di presentare motivi di ricorso che non siano puramente ripetitivi e che affrontino criticamente le ragioni giuridiche fornite dai giudici nei gradi precedenti.
Cosa succede se il giudice ritiene le attenuanti equivalenti alla recidiva?
In questo caso le circostanze si annullano a vicenda e la pena viene calcolata sulla base del reato semplice, senza gli aumenti previsti per la recidiva né le diminuzioni per le attenuanti.
Il giudice deve sempre spiegare nel dettaglio come ha calcolato la pena?
Il giudice deve motivare il percorso logico seguito, ma una spiegazione dettagliata e specifica è obbligatoria solo se la pena inflitta è molto superiore alla media prevista dalla legge.
Quali elementi pesano maggiormente nel giudizio di bilanciamento?
Pesano i criteri dell’articolo 133 del codice penale, tra cui la gravità del fatto, i precedenti penali, la condotta del reo e la sua capacità a delinquere.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41992 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41992 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esamiNOME il ricorso di NOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura la ritenuta equivalenza tra circostan attenuanti generiche e contestata recidiva risulta manifestamente infondato oltre ch riproduttivo di identica censura formulata in sede di gravannutata con corretti riferim in fatto e in diritto dalla Corte di appello che ha apprezzato la precedente condanna, i plu precedenti sotto altro nome, il dato qualitativo della sostanza ceduta in uno alle st dichiarazioni del ricorrente che aveva ammesso di svolgere tale attività per mantenersi; ch infatti, la graduazione della pena, anche con riferimento al giudizio di bilanciamento aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per ass al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cu 133 cod. pen., essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243), evenienza – quest’ultima – non corrispondente all’ipotesi sottoposta al vaglio di questa Corte;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/09/2023.