Bilanciamento Circostanze: Quando la Discrezionalità del Giudice Rende il Ricorso Inammissibile
Il tema del bilanciamento circostanze attenuanti e aggravanti è un nodo cruciale nel diritto penale, poiché incide direttamente sulla determinazione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i confini del sindacato di legittimità su questo aspetto, sottolineando l’ampia discrezionalità del giudice di merito. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da tre imputati, condannati in appello, proprio perché le censure sollevate non scalfivano la logicità e la coerenza della motivazione della corte territoriale.
I Fatti del Processo
Tre individui, condannati dalla Corte d’Appello di Napoli, presentavano ricorso per Cassazione avverso la sentenza. Le loro doglianze si concentravano su due aspetti principali: il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate e, per uno solo di essi, un’errata dosimetria della pena in relazione alla diminuzione per il reato tentato.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Cassazione
Il motivo di ricorso comune a tutti gli imputati riguardava il giudizio di equivalenza, e non di prevalenza, operato dalla Corte d’Appello nel bilanciamento circostanze. Gli imputati lamentavano un vizio di motivazione su questo punto. Un secondo motivo, specifico per uno dei ricorrenti, contestava la quantificazione della pena, sostenendo una violazione di legge nella riduzione per il tentativo di estorsione.
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi gli argomenti, dichiarando i ricorsi manifestamente infondati e, di conseguenza, inammissibili.
Il Bilanciamento Circostanze e la Discrezionalità del Giudice
La Suprema Corte ha chiarito che la valutazione sulle circostanze del reato rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Questo potere non è sindacabile in sede di legittimità se la decisione è sorretta da una motivazione sufficiente, logica e non contraddittoria. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva correttamente ancorato il suo giudizio di equivalenza a elementi concreti, quali:
* La gravità oggettiva della condotta.
* La personalità degli imputati, gravati da precedenti penali.
* La recidiva e le altre aggravanti contestate.
Secondo gli Ermellini, una motivazione che ritiene la soluzione dell’equivalenza come la più idonea a garantire l’adeguatezza della pena è sufficiente a superare il vaglio di legittimità, purché non sia frutto di mero arbitrio.
La Dosimetria della Pena per il Reato Tentato
Anche riguardo al secondo motivo di ricorso, la Corte ha ribadito la natura discrezionale della decisione del giudice di merito. La graduazione della pena, inclusa la diminuzione per il tentativo, deve essere parametrata al disvalore concreto della condotta e al ruolo specifico ricoperto dall’imputato. La Corte d’Appello aveva esercitato tale potere in aderenza ai principi stabiliti dagli artt. 132 e 133 del codice penale, rendendo la sua decisione incensurabile in Cassazione.
le motivazioni
La decisione della Corte di Cassazione si fonda sul principio consolidato per cui il giudizio di merito sul bilanciamento circostanze costituisce una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, a meno che non emerga un vizio logico manifesto o una totale assenza di motivazione. La Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse fornito una giustificazione adeguata, collegando la scelta dell’equivalenza a fattori specifici e pertinenti del caso concreto, come la personalità degli imputati e la gravità dei fatti. Inoltre, è stato evidenziato come il giudice di merito abbia correttamente applicato i criteri normativi (artt. 132 e 133 c.p.) anche nella determinazione della pena per il reato tentato, esercitando una discrezionalità che la legge gli conferisce e che non può essere riesaminata dalla Cassazione.
le conclusioni
L’ordinanza in esame conferma che i ricorsi per Cassazione non possono trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda. Le valutazioni discrezionali del giudice, come quelle relative al bilanciamento circostanze e alla dosimetria della pena, sono legittime e definitive se supportate da una motivazione coerente e non palesemente illogica. Per gli operatori del diritto, questa pronuncia ribadisce la necessità di formulare motivi di ricorso che attacchino specifici vizi di legittimità (violazione di legge o vizio di motivazione qualificato), piuttosto che tentare di ottenere una nuova e diversa valutazione dei fatti.
Quando il giudice può stabilire l’equivalenza tra circostanze attenuanti e aggravanti anziché la prevalenza delle prime?
Il giudice può optare per l’equivalenza quando, sulla base di una valutazione discrezionale, ritiene che questa soluzione sia la più idonea a garantire l’adeguatezza della pena. Tale valutazione deve basarsi su elementi concreti come la gravità della condotta, la personalità dell’imputato e i suoi precedenti penali, e deve essere sorretta da una motivazione logica e non arbitraria.
È possibile contestare in Cassazione il giudizio sul bilanciamento delle circostanze?
No, il giudizio di merito sul bilanciamento delle circostanze non è sindacabile in Cassazione se la motivazione del giudice è sufficiente e priva di vizi logici evidenti. La Suprema Corte non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, ma può solo controllare la legittimità del ragionamento seguito.
Come viene determinata la riduzione di pena per un reato tentato?
La riduzione della pena per il tentativo rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Questi la determina valutando il disvalore concreto della condotta tentata e il ruolo specifico rivestito dall’imputato, applicando i principi generali sulla commisurazione della pena (artt. 132 e 133 c.p.).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2152 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2152 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
considerato che il motivo ricorso comune a tutti gli imputati con il quale si deduce vizio di motivazione in ordine al mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle ritenute aggravanti, è manifestamente infondato atteso che la Corte di appello ha richiamato in primo luogo la preclusione normativa di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen. e ha comunque ancorato il giudizio di equivalenza delle concesse attenuanti generiche alla recidiva e alle aggravanti diverse da quella del metodo mafioso alla gravità della condotta e della personalità degli imputati, gravati da precedenti penali (pag. 18 della sentenza impugnata); che il bilanciamento tra opposte circostanze implicao una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931);
considerato, infine, che anche il secondo motivo del ricorso proposto nell’interesse del COGNOME, con cui si contesta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di dosimetria della pena con riferimento alla riduzione operata per il tentativo è manifestamente infondato avendo la Corte di appello parametrato il trattamento sanzionatorio nei confronti dell’imputato al concreto disvalore della condotta estorsive tentata e al concreto ruolo da lui rivestito; la graduazione della pena fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., come avvenuto nel caso in esame (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243 – 01);
ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 18 novembre 2025.