Bilanciamento Circostanze: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Il bilanciamento circostanze è uno degli strumenti più delicati e discrezionali a disposizione del giudice penale. Consiste nel soppesare le circostanze attenuanti e aggravanti per definire una pena equa e proporzionata al caso concreto. Ma cosa succede quando un imputato contesta questa valutazione in Cassazione? Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di come la Suprema Corte affronti tali questioni, delineando i confini dell’ammissibilità del ricorso.
Il Fatto: Il Ricorso Contro la Valutazione delle Circostanze
Il caso analizzato trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. L’imputato, condannato per il reato di evasione previsto dall’art. 385 del codice penale, aveva impugnato la decisione lamentando un errato giudizio di bilanciamento. Nello specifico, la difesa contestava la scelta del giudice di considerare equivalenti le circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) e la recidiva, un’aggravante che denota una maggiore pericolosità sociale del reo. Secondo il ricorrente, le attenuanti avrebbero dovuto prevalere, portando a una riduzione della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione e il bilanciamento circostanze
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della scelta del giudice d’appello, ovvero non stabilisce se le circostanze andassero considerate equivalenti o prevalenti. Piuttosto, si concentra sulla qualità del motivo di ricorso e sulla logicità della motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha stabilito che la doglianza del ricorrente era ‘manifestamente infondata’.
Le Motivazioni: Quando un Ricorso è Manifestamente Infondato?
La Suprema Corte ha chiarito che il giudice di secondo grado aveva fornito una motivazione logica, coerente e puntuale riguardo al giudizio di equivalenza. In sostanza, la sentenza d’appello spiegava in modo adeguato perché, nel caso specifico, le attenuanti generiche non potevano prevalere sulla recidiva. Di fronte a una motivazione immune da vizi logici e giuridici, il ricorso in Cassazione che si limita a proporre una diversa valutazione dei fatti, senza evidenziare una reale violazione di legge o un’illogicità manifesta, non può essere accolto. Il compito della Cassazione, infatti, non è quello di effettuare un nuovo giudizio sul fatto, ma di controllare la corretta applicazione della legge e la coerenza del percorso argomentativo seguito dai giudici di merito. Poiché la censura del ricorrente si risolveva in una critica non consentita alla valutazione del giudice del gravame, è stata giudicata manifestamente infondata, determinando l’inammissibilità dell’intero ricorso.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio. Per contestare il bilanciamento circostanze, non è sufficiente essere in disaccordo con la valutazione del giudice; è necessario dimostrare che tale valutazione è viziata da un errore di diritto o da un’argomentazione palesemente illogica o contraddittoria. In assenza di tali vizi, il ricorso è destinato all’inammissibilità, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato, relativo al bilanciamento delle circostanze, è stato ritenuto manifestamente infondato, ovvero privo di palese fondamento giuridico.
Cosa significa che il giudice ha operato un corretto giudizio di bilanciamento delle circostanze?
Significa che il giudice ha motivato la sua decisione di considerare equivalenti le circostanze attenuanti e l’aggravante della recidiva in modo logico, coerente e puntuale, rendendo la sua valutazione incensurabile in sede di legittimità.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29833 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29833 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sut
R.G.N. 9076/24 COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen., avente ad oggetto il giudizio di bilanciamento, è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata;
Considerato, invero, che il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale quanto al giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza delle circostanze di cui all’art. 62-bis cod. pen. con la ritenuta recidiva (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28/06/2024