Bilanciamento circostanze: la Cassazione stabilisce i limiti del ricorso
Il bilanciamento circostanze attenuanti e aggravanti è uno dei poteri più discrezionali del giudice penale, cruciale per determinare l’entità della pena. Tuttavia, questa discrezionalità non è assoluta. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 12170/2024) chiarisce i ristretti limiti entro cui è possibile contestare tale valutazione in sede di legittimità, confermando un orientamento ormai consolidato che porta spesso alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo, pronunciata dal Tribunale e confermata in appello, per un reato di lieve entità previsto dalla normativa sugli stupefacenti (art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990). L’imputato ha deciso di ricorrere in Cassazione, non contestando la sua colpevolezza, ma focalizzando le sue censure esclusivamente su due aspetti del trattamento sanzionatorio: il giudizio di bilanciamento circostanze e l’eccessività della pena inflitta. In particolare, lamentava che le circostanze attenuanti generiche fossero state considerate solo equivalenti alla recidiva contestata, e non prevalenti.
I Limiti del Giudizio sul bilanciamento delle circostanze
Il cuore della questione giuridica non risiede nei fatti, ma nei poteri della Corte di Cassazione. Il ricorso dell’imputato chiedeva, in sostanza, una nuova e diversa valutazione del merito, ovvero un nuovo giudizio sul peso da attribuire alle attenuanti rispetto alle aggravanti. La Corte Suprema ha ribadito che il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio, ma di un organo di legittimità. Ciò significa che non può riesaminare i fatti o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito.
Il sindacato della Cassazione sul giudizio di bilanciamento circostanze è confinato a un controllo esterno sulla logicità e coerenza della motivazione. L’intervento è possibile solo quando la decisione impugnata è frutto di un palese arbitrio o di un ragionamento manifestamente illogico, evenienze che non sono state riscontrate nel caso di specie.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. La decisione del giudice di merito di considerare equivalenti le circostanze attenuanti generiche e la recidiva è stata ritenuta sorretta da una motivazione sufficiente, congrua e priva di vizi logico-giuridici.
Le Motivazioni
Nelle sue motivazioni, la Corte ha richiamato la propria giurisprudenza consolidata. Ha sottolineato che, in tema di valutazione degli elementi per la concessione delle attenuanti o per il giudizio di comparazione, è ammissibile anche una motivazione implicita o espressa con formule sintetiche. L’importante è che dal complesso della sentenza emerga una valutazione coerente con i criteri stabiliti dall’art. 133 del codice penale. Citando una fondamentale sentenza delle Sezioni Unite (n. 10713/2010), la Corte ha ribadito che le statuizioni relative al bilanciamento sono censurabili in cassazione solo se frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico. Poiché nel caso esaminato la motivazione del giudice d’appello risultava ‘esistente, sufficiente, congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dare conto del decisum’, il ricorso non poteva che essere respinto.
Le Conclusioni
La sentenza in commento offre un’importante lezione pratica: un ricorso per cassazione basato unicamente sulla richiesta di una diversa valutazione della pena o del bilanciamento circostanze ha scarse probabilità di successo se non si è in grado di dimostrare una palese illogicità o arbitrarietà nella decisione del giudice di merito. La dichiarazione di inammissibilità comporta, inoltre, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro. Questo conferma la necessità di ponderare attentamente i motivi di ricorso, evitando di adire la Suprema Corte per questioni che attengono alla valutazione discrezionale del giudice di merito.
Quando la Corte di Cassazione può annullare la decisione sul bilanciamento delle circostanze?
La Corte di Cassazione può intervenire solo quando la valutazione del giudice di merito è frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico. Non può sostituire la propria valutazione, ma solo controllare la correttezza logico-giuridica della motivazione.
È sufficiente una motivazione sintetica per giustificare il bilanciamento delle circostanze?
Sì, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, è ammessa anche una motivazione cosiddetta implicita o espressa con formule sintetiche, purché dal complesso della sentenza sia possibile ricostruire il ragionamento del giudice e la sua coerenza con i criteri di legge (art. 133 c.p.).
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, e non si ravvisa un’assenza di colpa da parte del ricorrente, quest’ultimo viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, il cui importo è stabilito dalla Corte.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 12170 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 12170 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
CIMMINO
che ha concluso chiedendo
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Roma con la impugnata sentenza, ha confermato la decisione del locale Tribunale, appellata da COGNOME NOME, che aveva ritenuto quest’ultimo responsabile del reato di cui all’art. 73 comma 5 DPR n. 309 del 1990, condannandolo alla pena di giustizia,
Avverso tale decisione ricorre il COGNOME lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e la contestata recidiva nelle forme della sola equivalenza, nonché l’eccessività della pena.
CONSIDERATO IN DIRTTO
Il ricorso che attiene esclusivamente al trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato e come tale va dichiarato inammissibile.
E’ infatti il caso di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti , la giurisprudenza di questa Corte non solo ammette la cd. motivazione implicita (ex plurimis Sez. 1, n. 12624 del 12.02.2019, Rv. 275057) o con formule sintetiche (Sez. 4 n. 54966 del 20.09-.2017, Rv. 271524), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. , sono censurabili i cassazione soltanto quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (secondo l’autorevole insegnamento di SS.UU. n. 10713 del 25.02.2010, Rv 245931). Si tratta di evenienze che non sussistono nel caso di specie in quanto la motivazione risulta esistente, sufficiente, congrua, esente da vizi ‘agivo giuridici ed idonea a dare conto del decisum.
Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 c.p.p. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme al diritto, indicata in dispositivo.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende