Bilanciamento Circostanze: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’esito di un processo penale dipende spesso da un’operazione giuridica complessa e delicata: il bilanciamento circostanze aggravanti e attenuanti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i requisiti di ammissibilità di un ricorso che contesta tale valutazione, sottolineando l’importanza di motivi specifici e non generici. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Processo
Il caso riguarda un individuo condannato in primo e secondo grado per il reato di furto in abitazione. La Corte d’Appello aveva confermato la condanna, riconoscendo le attenuanti generiche ma operandone un giudizio di equivalenza rispetto alle circostanze aggravanti contestate. Insoddisfatto della decisione, l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione proprio in merito a tale giudizio di bilanciamento.
La Decisione della Cassazione e il Corretto Bilanciamento Circostanze
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi presentati dall’imputato non meritevoli di un esame nel merito. La decisione si fonda su due ragioni principali: la novità e la genericità dei motivi di ricorso. Questi due vizi procedurali impediscono alla Corte di Cassazione di riesaminare la valutazione compiuta dai giudici dei gradi precedenti.
Motivi Nuovi e Generici: il Cuore della Questione
Il ricorso è stato considerato inedito perché, nell’atto di appello, la difesa aveva chiesto il riconoscimento di una specifica attenuante (il risarcimento del danno) e la sua prevalenza, mentre in Cassazione ha contestato in modo più ampio il giudizio di bilanciamento delle attenuanti generiche. Questo cambiamento di prospettiva non è consentito, poiché il ricorso in Cassazione deve vertere sugli stessi punti dibattuti in appello.
Inoltre, il motivo è stato giudicato generico. L’imputato si è limitato a lamentare una mancata valutazione di elementi positivi, senza considerare che il giudice di merito li aveva già presi in esame proprio per concedere le attenuanti generiche. Il ricorso non ha mosso una critica specifica e puntuale al ragionamento logico-giuridico della Corte d’Appello, ma si è risolto in una richiesta generica di una valutazione più favorevole.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha spiegato che il giudizio di bilanciamento circostanze è un’attività discrezionale del giudice di merito, che può essere sindacata in sede di legittimità solo se la motivazione è palesemente illogica o contraddittoria. Nel caso di specie, il giudice d’appello aveva correttamente concesso le attenuanti generiche basandosi su elementi positivi, ma aveva ritenuto, con motivazione adeguata, che tali elementi non fossero così rilevanti da prevalere sulle aggravanti, optando per un giudizio di equivalenza. Il ricorrente, invece di attaccare specifici passaggi illogici della sentenza impugnata, si è limitato a riproporre una propria valutazione dei fatti, chiedendo un esito più favorevole. Questo approccio, secondo la Corte, trasforma il ricorso in un inammissibile tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito della questione, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: l’impugnazione, specialmente in Cassazione, deve essere tecnica e mirata. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso con la decisione. È necessario individuare e argomentare in modo preciso i vizi di legge o di motivazione che inficiano la sentenza. Un ricorso basato su motivi nuovi o formulato in termini generici è destinato a essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Per gli operatori del diritto, ciò significa che la redazione degli atti di impugnazione richiede la massima precisione e coerenza con le argomentazioni svolte nei gradi precedenti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano sia ‘inediti’, in quanto diversi da quelli discussi in appello, sia ‘generici’, poiché non criticavano specificamente la logica della sentenza impugnata ma si limitavano a chiedere una valutazione più favorevole.
Cosa significa che le circostanze sono state bilanciate in termini di equivalenza?
Significa che il giudice ha considerato le circostanze attenuanti (elementi a favore dell’imputato) e le circostanze aggravanti (elementi a suo sfavore) di pari peso. Di conseguenza, la pena base non viene né diminuita né aumentata per effetto di tale bilanciamento.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di rivalutare i fatti del processo?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è rivalutare i fatti, ma controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato le loro decisioni in modo logico e coerente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7810 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7810 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ne ha confermato la condanna per il reato di furto abitazione;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizi di motivazione in punto di giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuan generiche e aggravanti, è inammissibile in quanto:
inedito, poiché con l’atto di appello si domandava il riconoscimento dell attenuante del risarcimento del danno con giudizio di prevalenza (unitamente alle attenuanti generiche) sulle ritenute aggravanti (motivi III), nonch genericamente, una riduzione della pena;
generico, poiché deduce l’omessa valutazione di elementi positivi, gi apprezzati dal giudice di merito ai fini della concessione delle at:tenuanti generi e al conseguente giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/02/2024