Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4244 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4244 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a COGNOME 11 19/09/1992 COGNOME NOME nato a NAPOLI il 23/09/1994
avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME, ritenuto che il primo motivo di NOME COGNOME e il primo motivo di NOME COGNOME che contestano la mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62, comma 1, n. 6 cod. pen. sono indeducibile in quanto fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano in particolare pag. 6 e 7);
che invero la Corte d’appello fa corretta applicazione del principio di diritto in forza del quale i fini della configurabilità dell’attenuante prevista dall’art. 62 n. cod. pen., è necessario che la riparazione del danno, oltre che volontaria e integrale, sia effettiva, dovendo la somma proposta a titolo risarcitorio essere offerta alla parte lesa in modo da consentire alla stessa di conseguirne la concreta e incondizionata disponibilità nel rispetto delle prescrizioni civilistiche relative versamento diretto del danaro o con forme equipollenti che rivelino la volontà dell’imputato di eliminare, per quanto possibile, le conseguenze dannose del reato (Sez. II, n. 25579, del 01/03/2022, COGNOME, Rv. 283628 – 01);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso di NOME COGNOME e il secondo motivo di NOME COGNOME che contestano il giudizio di comparazione fra opposte circostanze non sono consentiti in sede di legittimità e sono manifestamente infondati implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931);
che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 7 della sentenza impugnata ove la Corte d’appello ha ritenuto non sussistere elementi idonei ad attribuire alle diminuenti una forza tale da prevalere sulle aggravanti del numero di persone e dall’aver commesso il fatto ai danni di persona ultrasessantacinquenne) sono, pertanto, incensurabili;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso di NOME COGNOME che contesta la sussistenza della recidiva non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato;
che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 3) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’ arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato “sub iudice”;
ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta l’omessa motivazione in relazione alla determinazione della pena base è manifestamente infondato in quanto omette di confrontarsi con la sentenza impugnata, a fronte di una motivazione congrua e non illogica secondo cui la pena inflitta appare certamente congrua e proporzionata alla gravità del fatto e alla capacità a delinquere palesati dagli imputati;
ritenuto che il quarto motivo di ricorso di NOME COGNOME che denuncia vizio di omessa motivazione sulla misura dell’aumento di pena per la continuazione fra reati è manifestamente infondato;
che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269);
che l’obbligo è stato precisato nel senso che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultin rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia opera surrettiziamente un cumulo materiale di pene;
rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2024
Il Consigliere COGNOME
Il Presidente