Bilanciamento Circostanze e Recidiva: Quando il Ricorso è Inammissibile
L’esito di un processo penale dipende spesso da un delicato equilibrio tra fattori che aggravano e altri che attenuano la responsabilità dell’imputato. Il cosiddetto bilanciamento circostanze è un momento cruciale nella determinazione della pena. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un ricorso su questo punto, se non adeguatamente formulato, sia destinato a fallire, soprattutto in presenza di una recidiva.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando un’errata applicazione della legge penale. Nello specifico, contestava la decisione dei giudici di merito di non far prevalere le circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti contestate. L’obiettivo del ricorrente era ottenere un giudizio di bilanciamento circostanze a lui più favorevole, che si sarebbe tradotto in una pena inferiore.
Il ricorso si basava su un unico motivo: la violazione dell’articolo 69 del codice penale e un vizio di motivazione. Secondo la difesa, la Corte d’Appello non aveva adeguatamente spiegato perché le attenuanti non potessero essere considerate prevalenti.
La Decisione della Cassazione sul Bilanciamento Circostanze
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi solidi e interconnessi: la genericità del motivo presentato e la presenza di un ostacolo giuridico insormontabile rappresentato dalla recidiva dell’imputato.
La Genericità del Motivo di Ricorso
In primo luogo, i giudici hanno definito il ricorso “del tutto generico”. Questo significa che la richiesta di un giudizio di bilanciamento più favorevole non era supportata da specifiche “ragioni di diritto e dati di fatto”. Non basta, infatti, lamentare una decisione sfavorevole; è necessario indicare con precisione quali elementi il giudice di merito avrebbe trascurato o mal interpretato nel ritenere le aggravanti equivalenti o prevalenti sulle attenuanti. Un ricorso che si limita a una semplice doglianza, senza argomentarla, è privo dei requisiti minimi per essere esaminato.
L’Ostacolo della Recidiva
In secondo luogo, e in modo ancora più decisivo, la Corte ha sottolineato un aspetto che rendeva la richiesta del ricorrente comunque impraticabile. L’imputato era gravato da una “recidiva reiterata specifica infraquinquennale”. Questa condizione, mai contestata o messa in discussione nei precedenti gradi di giudizio, costituisce per legge un impedimento alla prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti. Pertanto, anche se il ricorso fosse stato formulato in modo specifico e dettagliato, la richiesta non avrebbe potuto trovare accoglimento.
Le Motivazioni della Sentenza
Le motivazioni della Corte sono chiare e lineari. Un ricorso in Cassazione non può limitarsi a una generica richiesta di rivalutazione, ma deve articolare critiche precise e pertinenti alla decisione impugnata. Nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito alcun elemento concreto per sostenere la sua tesi, rendendo il suo motivo di appello vago e, di conseguenza, inammissibile.
Oltre a questo vizio formale, la Corte ha rilevato un impedimento sostanziale. La legge penale stabilisce dei limiti precisi al potere discrezionale del giudice nel bilanciamento circostanze. La presenza di una recidiva qualificata, come quella contestata all’imputato, è uno di questi limiti. Ignorare questo dato normativo significa presentare una richiesta legalmente impossibile da accogliere. La Corte, quindi, non ha fatto altro che applicare una regola procedurale (la necessità di motivi specifici) e una sostanziale (gli effetti della recidiva sul bilanciamento).
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce due principi fondamentali del diritto processuale penale. Primo: l’importanza della specificità dei motivi di ricorso. Le impugnazioni devono essere argomentate in modo puntuale, indicando chiaramente le ragioni di fatto e di diritto che dovrebbero portare a una riforma della decisione. Secondo: la rilevanza della storia criminale dell’imputato. La recidiva non è un mero dato anagrafico, ma una condizione giuridica con effetti diretti e vincolanti sulla determinazione della pena, che può precludere l’accesso a benefici come un più favorevole giudizio di bilanciamento.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due ragioni principali: era “del tutto generico”, in quanto privo di specifiche ragioni di diritto e di fatto a sostegno della richiesta, e la pretesa era comunque infondata a causa della presenza di una recidiva qualificata che impediva legalmente un giudizio di bilanciamento più favorevole.
Cosa si intende per ‘bilanciamento delle circostanze’ in questo contesto?
È la valutazione comparativa che il giudice compie tra le circostanze aggravanti (che aumentano la pena) e quelle attenuanti (che la diminuiscono). In questo caso, il ricorrente chiedeva che le attenuanti generiche fossero considerate più importanti (prevalenti) delle aggravanti, ma la sua richiesta è stata respinta.
In che modo la recidiva dell’imputato ha influenzato la decisione della Corte?
La recidiva dell’imputato, definita come “reiterata specifica infraquinquennale”, ha costituito un ostacolo legale insormontabile. La legge penale prevede che, in presenza di tale tipo di recidiva, le circostanze attenuanti non possano essere ritenute prevalenti sulle aggravanti. Di conseguenza, la richiesta del ricorrente era, in partenza, giuridicamente impossibile da accogliere.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41283 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41283 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge con riferimento all’art. 69 cod. pen. ed il vizio di motivazione in punto di mancata prevalenza delle concesse attenuanti generiche sulle ritenute aggravanti, è del tutto generico in quanto privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto sorreggono la richiesta di un più favorevole giudizio di bilanciamento tra circostanze, peraltro non praticabile in considerazione della recidiva reiterata specifica infraquinquennale di cui è attinto l’imputato / la cui esclusione non è mai stata invocata;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 4 novembre 2025.