Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16352 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16352 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/02/2024
SENTENZA
d.lgs 196/03 in quanto:
Li disposto d’ufficio
E a richiesta di parte
il
RAGIONE_SOCIALE omissis
sul ricorso proposto da:
L.A.
, nato a
omissis
f2pposto dalla legge
avverso la sentenza del 12/07/2023 della Corte d’appello di Milano, Sezione penale per i minorenni visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 12/07/2023, la Corte d’appello di Milano, Sezione penale per i minorenni, in parziale riforma della sentenza del 24/01/2023 del G.u.p. del Tribunale per i minorenni di Milano: a) confermava la condanna di
RAGIONE_SOCIALE per i reati di rapina (capo 3 dell’imputazione) e di minaccia in concorso, aggravata dall’essere stata commessa da più persone riunite (capo 4 dell’imputazione), reati entrambi compiuti ai danni di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
b) previo riconoscimento della circostanza attenuante (della rapina) di cui all’art. 62, n. 4), cod. pen., rideterminava la pena irrogata all’imputato per i suddetti due reati, unificati dal vincolo della continuazione, in un anno e quattro mesi di reclusione ed C 300,00 di multa.
2. Avverso l’indicata sentenza del 12/07/2023 della Corte d’appello di Milano, Sezione penale per i minorenni, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, NOMECOGNOMENOME , affidato a due motivi, l cui esposizione è preceduta dalla trascrizione del sesto motivo dell’atto di appello del ricorrente (pagine da 2 a 8 del ricorso), giustificata dal fatto che i suddetti due motivi di ricorso si riferiscono al rigetto, da parte della Corte d’appello di Milano Sezione penale per i minorenni, di tale sesto motivo di appello, concernente la determinazione dell’aumento di pena per la continuazione per il reato di minaccia aggravata.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce l’inosservanza e l’erronea applicazione degli artt. 69, 81 e 135 cod. pen., «con conseguente applicazione di pena illegale sia per genere che per quantificazione».
Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello di Milano, Sezione penale per i minorenni, avrebbe erroneamente escluso, richiamando impropriamente l’art. 63 cod. pen., che il bilanciamento tra l’aggravante speciale della minaccia dell’essere stata la stessa commessa da più persone riunite e le circostanze attenuanti generiche e di cui all’art. 98 cod. pen. «riconosciute all’imputato» – atteso che «non vi è motivo di dubitare che né il giudice di primo grado né il giudice dell’impugnazione abbiano inteso escludere il riconoscimento delle attenuanti riconosciute all’imputato ai reati posti in continuazione» – potesse comportare il «ritornarsi all’ipotesi delittuosa di cui al comma 1 dell’art. 612 c.p.» (pag. 6 dell sentenza impugnata ) a causa della natura speciale della suddetta circostanza aggravante.
Il RAGIONE_SOCIALE NOMERAGIONE_SOCIALE deduce che l’art. 69 cod. pen., disposizione che è applicabile nel caso di concorso di circostanze aggravanti e attenuanti, estende il giudizio di bilanciamento a tutti i casi di concorso tra circostanze di segno diverso, ivi comprese le aggravanti speciali e a effetto speciale. Pertanto, diversamente da quanto affermato dalla Corte d’appello di Milano, Sezione penale per i minorenni – secondo cui, come si è detto, «non può, comunque, ritornarsi all’ipotesi delittuosa di cui al comma 1 dell’art. 612 c.p.» – «proprio alla cornice edittale di tale ipotesi dovrà invece farsi riferimento qualora il bilanciamento ex art 69 c.p. con le riconosciute attenuanti si risolva in un giudizio quantomeno di equivalenza».
Escludendo a priori l’operatività, nel caso in esame, del giudizio di bilanciamento previsto dall’art. 69 cod. pen., i giudici di merito avrebbero per l’effetto «omesso di valutarne le conseguenze in termini di dosimetria della pena ed in particolare di aumento ex art. 81 c.p. con conseguente errore in termini di aumento per il reato di minaccia, illegale sia per genere (detentiva anziché pecuniaria sia per entità)».
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza o il carattere, comunque, «assolutamente carente e dunque solo apparente» della motivazione.
Il ricorrente premette che «il tema relativo all’operatività del giudizio d bilanciamento anche sui reati meno gravi posti in continuazione, era stato specificamente ed analiticamente affrontato nei motivi di appello», nei quali egli, «riconoscendo l’esistenza dell’orientamento giurisprudenziale che sembra negare la necessità di comparazione tra circostanze per l’aumento ex art 81 c.p. e a cui sembra fare riferimento l’impugnata sentenza, indicava espressamente sia pronunciamenti di segno opposto, sia i motivi per i quali tale orientamento non poteva essere richiamato nel caso di specie (pag. 10 e 11 motivi di appello)».
Il ricorrente rappresenta in particolare che, nel proprio atto di appello, «ulla base di plurimi richiami giurisprudenziali», aveva «osservato che sussiste un vero e proprio obbligo di decidere e motivare il giudizio di bilanciamento anche nei reati satellite quando da tale giudizio conseguono effetti ulteriori rispetto alla generica quantificazione dell’aumento da operarsi ex art. 81 c.p.». Effetti che, nel caso di specie, consisterebbero nel fatto che l’eventuale giudizio di equivalenza tra le circostanze di segno opposto del reato satellite «inciderebbe non solo sul limite di pena irrogabile e dunque sul quantum ma addirittura sul genere di specie applicabile», atteso che: qualora il giudizio di bilanciamento non fosse operato o si concludesse nel senso della subvalenza delle attenuanti, la pena irrogabile sarebbe la reclusione; qualora, invece, si procedesse al giudizio di bilanciamento e si pervenisse a una valutazione di equivalenza tra le circostanze di segno opposto, la pena irrogabile sarebbe quella pecuniaria della multa.
Ciò premesso e rappresentato, il ricorrente lamenta che la Corte d’appello di Milano, Sezione penale per i minorenni, avrebbe omesso qualunque motivazione riguardo a tale motivo di appello, essendosi limitata ad affermare anapoditticamente che « infatti, pacifico che, in tema di reato continuato, il giudizio di comparazione ex art 69 c.p. va instaurato solo tra le circostanze aggravanti e le circostanze attenuanti relative al reato base, cioè quello ritenuto in concreto più grave, mentre delle circostanze riguardanti i cosiddetti reati satelliti deve tenersi conto solo ai fini dell’aumento per la continuazione».
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
La Corte d’appello di Milano, Sezione penale per i minorenni, ha basato l’esclusione dell’applicazione del giudizio di bilanciamento tra l’aggravante speciale
della minaccia dell’essere stata la stessa commessa da più persone riunite e le circostanze attenuanti generiche e di cui all’art. 98 cod. pen., su due autonome rationes decidendi.
La prima si fonda sull’assunto secondo cui l’aggravante della minaccia dell’essere stata la stessa commessa da più persone riunite sarebbe esclusa dal giudizio di comparazione tra circostanze perché speciale.
La seconda ratio decidendi si fonda sull’assunto che, nel reato continuato, il giudizio di comparazione tra circostanze trova applicazione con riguardo alle sole aggravanti e attenuanti che si riferiscono al fatto considerato come violazione più grave (nella specie, il reato di rapina), mentre delle circostanze che riguardano i reati satellite (nella specie, la minaccia) si deve tenere conto esclusivamente ai fini della determinazione dell’aumento di pena ex art. 81 cod. pen.
La prima di tali rationes decidendi che è oggetto del primo motivo di ricorso – è erronea.
Come è stato esattamente dedotto dal ricorrente, infatti, ai sensi dell’art. 69 cod. pen., il giudizio di bilanciamento, il quale ha carattere unitario, riguarda indifferentemente tutte le circostanze aggravanti, incluse, quindi, oltre a quelle comuni, quelle speciali e a effetto speciale.
La preclusione al bilanciamento tra circostanze che aggravano la pena e la attenuano opera, in effetti, solo nei casi in cui vi sia un espresso divieto di comparazione (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, COGNOME, Rv. 281217-05). Divieto che non è previsto dalla legge con riguardo alla circostanza aggravante della minaccia dell’essere stata la stessa commessa da più persone riunite.
Quanto alla seconda delle menzionate rationes decidendi che è oggetto del secondo motivo di ricorso – si deve osservare quanto segue.
Alla questione di diritto dell’applicabilità o no del bilanciamento tra le attenuanti riconosciute all’imputato (nel caso in esame, le circostanze attenuanti generiche e di cui all’art. 98 cod. pen.) – almeno quest’ultima, certamente, soggettiva e, quindi, riferibile anche al reato unificato dal vincolo dell continuazione – e le aggravanti dei reati satellite riuniti per la continuazione con un altro reato più grave (nel caso in esame, l’aggravante del reato satellite di minaccia dell’essere stata la stessa commessa da più persone riunite), la Corte di cassazione ha, sin da tempo risalente e, poi, in modo costante, risposto in senso negativo.
È stato infatti affermato il principio, al quale fa Corte d’appello di Milano Sezione penale per i minorenni, si è conformata, secondo cui, in tema di reato continuato, il giudizio di comparazione fra circostanze trova applicazione con riguardo alle sole aggravanti e attenuanti che si riferiscono al fatto considerato
come violazione più grave, dovendo tenersi conto di quelle relative ai reati satellite esclusivamente ai fini dell’aumento di pena ex art. 81 cod. pen. (Sez. 1, n. 13369 del 13/02/2018, COGNOME, Rv. 272567-01; Sez. 3, n. 26340 del 25/03/2014, COGNOME, Rv. 260057-01; Sez. 1, n. 49344 del 13/11/2013, Gelao, Rv. 258348-01; Sez. 1, n. 47249 del 30/06/2011, COGNOME, Rv. 251403-01; Sez. 5, n. 4609 del 07/03/1996, COGNOME, Rv. 204840-01).
Ciò in quanto il coordinamento tra l’art. 69 cod. pen. e l’art. 81 cod. pen. impone di distinguere l’operazione di bilanciamento dall’aumento per la continuazione. La prima deve riguardare il reato più grave mentre le eventuali circostanze che riguardino i reati satellite vanno considerate al solo scopo di adeguare l’aumento per l’unicità del disegno criminoso che avvince il reato meno grave (Sez. 5, n. 4609 del 07/03/1996, COGNOME, cit.).
Il suddetto principio è stato ribadito anche con riguardo al caso in cui, come nell’ipotesi qui in esame, l’eventuale giudizio di bilanciamento tra circostanze del reato satellite sarebbe astrattamente idoneo a incidere anche sul genere di pena applicabile allo stesso reato (Sez. 1, n. 13369 del 13/02/2018, COGNOME, cit., relativa proprio a un caso in cui il reato satellite era la minaccia aggravata ai sensi del secondo comma dell’art. 612 cod. pen., in quanto grave e commessa con armi).
Tuttavia, limitatamente a quest’ultimo specifico caso – quello cioè in cui il giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno opposto del reato satellite sarebbe astrattamente idoneo a incidere anche sul genere di pena applicabile per tale reato – il ricordato orientamento della Corte di cassazione che esclude l’applicabilità del bilanciamento tra attenuanti e aggravanti dei reati satellite riuni per la continuazione con un altro reato più grave (dovendosi tenere conto delle attenuanti e aggravanti relative agli stessi reati satellite esclusivamente ai fini dell’aumento di pena ex art. 81, cod. pen.), deve essere rivisto alla luce dei principi che sono stati affermati dalla sentenza Giglia delle Sezioni unite della Corte di cassazione (Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273751-01); sentenza che, come si vede, è successiva alla sopra citata sentenza COGNOME‘COGNOME della Prima sezione della stessa Corte.
Con la sentenza Giglia, le Sezioni unite della Corte di cassazione, nel ribadire che la continuazione, quale istituto di carattere generale, è applicabile in ogni caso in cui più reati siano stati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, anche quando si tratta di reati che appartengano a diverse categorie e che siano puniti con pene eterogenee (Rv. 273750-01), hanno affermato anche il principio di diritto secondo cui, nel caso di concorso di reati puniti con pene eterogenee sia nel genere sia nella specie (detentive e pecuniarie) rispetto ai quali
sia stato riconosciuto il vincolo della continuazione, l’aumento di pena per il reato satellite va effettuato secondo il criterio della pena unica progressiva per “moltiplicazione”, ma rispettando, però – in ossequio ai principi di legalità della pena (in relazione alla previsione dell’art. 81, terzo comma, cod. pen.) e del favor rei (che è storicamente ritenuto la ratio ispiratrice dell’art. 81 cod. pen.) – il genere della pena che è previsto per il reato satellite, nel senso che l’aumento della pena detentiva del reato più grave (criterio per “moltiplicazione”) dovrà essere ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell’art. 135 cod. pen. (Rv. 273751-01).
Pertanto, affinché la pena del reato continuato si possa ritenere legale, è necessario rispettare il genere della pena pecuniaria che è previsto per il reato satellite.
Posto che, quindi, per rispettare il principio di legalità della pena, deve essere rispettato tale genere della pena pecuniaria che sia previsto per il reato satellite, ciò richiede, necessariamente, di sapere che genere di pena sia prevista per tale reato e, in particolare, se per esso sia prevista la pena pecuniaria.
Ne discende che quando, come nel caso in esame, l’applicabilità al reato satellite, in luogo della pena base pecuniaria, della pena detentiva dipenda dalla sussistenza di una circostanza aggravante speciale con la quale, tuttavia, concorrano delle circostanze attenuanti (ovviamente, sempre relative al reato satellite), poiché dall’esito del giudizio di bilanciamento tra tali circostanze di segn opposto del reato satellite dipende lo stesso genere di pena a esso applicabile e, in particolare, la possibile applicazione, anziché della pena detentiva, del genere della pena pecuniaria (nel caso di ritenuta equivalenza fra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti o di ritenuta prevalenza di queste ultime), il giudice dovrà procedere allo stesso bilanciamento, essendo ciò imposto dalla necessità di rispettare i principi di legalità e del favor rei.
Da ciò la fondatezza anche del secondo motivo.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata relativamente al reato di cui all’art. 612 cod. pen., limitatamente all’omesso bilanciamento tra circostanze concorrenti e alla conseguente determinazione dell’aumento di pena in continuazione, con rinvio, per un nuovo giudizio sul punto, alla Corte d’appello di Milano, Sezione penale per i minorenni, in diversa composizione.
Ai sensi dell’art. 624, comma 2, cod. proc. pen., deve essere dichiarata l’irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente al reato di cui all’art. 612 cod. pen., limitatamente all’omesso “bilanciamento” tra circostanze concorrenti ed alla conseguente determinazione dell’aumento di pena in continuazione, e rinvia
per nuovo giudizio sul punto alla Corte d’appello di Milano, Sez. minorenni, in diversa composizione. Dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilità.
Così deciso il 29/02/2024.