Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 16105 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 16105 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI PAVIA nel procedimento a carico di:
NOME COGNOME nato a PAVIA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 25/11/2024 del TRIBUNALE di PAVIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sulle conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di Pavia con sentenza emessa il 25 novembre 2024/all’esito del giudizio abbreviato,ha riconosciuto NOME COGNOME responsabile del reato di lesioni personali stradali gravi ex art. 590-bis cod. pen., fatto commesso il 29 ottobre 2020, e, in conseguenza, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e valutate le stesse equivalenti alle aggravanti riconosciute sussistenti, cioè l’avere guidato la motocicletta in stato di ebrezza e senza avere conseguito la prescritta patente (art. 590-bis, commi 2 e 6, cod. pen.), applicata la diminuzione per il rito, lo ha condannato alla pena di giustizia (pena base sei mesi di reclusione, ridotta ai sensi dell’art. 442 cod. proc. pen. a quattro mesi), condizionalmente sospesa.
Ricorre per la cassazione della sentenza il Procuratore della Repubblica del Tribunale, affidandosi ad un solo motivo con cui denunzia violazione di legge.
La sentenza, ad avviso del ricorrente, avrebbe fatto erronea applicazione dell’art. 590-quater cod. pen., che recita: «Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 589-ter, 590-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, e 590ter, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti». Il giudice, infatti, ha operato il bilanciamento ex art. 69 cod. pen. con valutazione di equivalenza, mentre avrebbe dovuto applicare la riduzione per le circostanze attenuanti generiche soltanto dopo avere determinato la pena come risultante dall’applicazione delle due aggravanti contestate e riconosciute sussistenti.
Si chiede, dunque, l’annullamento con rinvio della sentenza.
Il P.G., nella requisitoria scritta del 14 febbraio 2025 ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata quanto al trattamento sanzionatorio, con conferma della–irek&sabilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato, nei limiti e per le ragioni di cui appresso.
Come correttamente evidenziato dal Requirente, il Tribunale non ha ;us 4.24.applicato l’art. 590-quater cod. pen., essendosi – ma erroneamente – regolato/se
fosse in presenza di una comune ipotesi di concorso di circostanze eterogenee bilanciabili
ex art. 69 cod. pen., invece che operare la diminuzione soltanto dopo
aver applicato le aggravanti in questione, che sono, per espressa volontà
legislativa, non bilanciabili, tanto da essere definite in dottrina “rinforzate”
“blindate”.
Si tratta di normativa severa ma già – condivisibilmente – ritenuta immune da sospetti di incostituzionalità (cfr. infatti Sez. 4, n. 1805 del 12/12/2018, dep.
2019, COGNOME, Rv. 274955, secondo cui
«E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt.
589-bis, 590-quater cod. pen. e
222 cod. strada per violazione degli artt. 3 e 27 Cost., perché sia la previsione dell’esclusione dell’equivalenza o prevalenza delle attenuanti, diverse da quelle di
cui all’art. 98 e 114 cod. pen., sulle aggravanti specificamente richiamate dall’art.
590-quater cod. pen., sia la previsione dell’automaticità della sanzione
amministrativa accessoria della revoca della patente in tutte le ipotesi di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime, successive all’entrata in
vigore della nuova disciplina, sono regole rientranti nel legittimo esercizio della discrezionalità del legislatore, che si estrinseca in una tutela rafforzata dell’incolumità personale nell’ambito della circolazione stradale»).
3.Consegue la statuizione in dispositivo.
Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi già reiteratamente affermati dalla RAGIONE_SOCIALE e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del Primo Presidente n. 84 dell’8 giugno 2016.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Pavia, in diversa composizione fisica.
Dichiara l’irrevocabilità della declaratoria di responsabilità.
Così deciso il 13/03/2025.