Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29924 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29924 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/04/2025
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato in Mali il 01/01/2003 (o il 10/10/2003), CUI 05T72PO;
avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 17/10/2024;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino confermava la sentenza del Tribunale di Torino del 19/03/2024, che aveva condannato NOME COGNOME in ordine al reato di cui all’articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, alla pena di mesi 6 di reclusione e 800 euro di multa.
Avverso tale sentenza l’imputat o propone ricorso per cassazione, lamentando violazione dell’articolo 69 cod. pen. in riferimento al bilanciamento operato in termini di equivalenza, anziché di prevalenza, delle attenuanti generiche rispetto alla contestata recidiva reiterata.
Il ricorso è inammissibile.
In primo luogo, questa Corte ritiene che, in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, per il carattere globale del giudizio, il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che hanno indotto a dichiarare la equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata una specifica richiesta della parte, con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa (Sez. 7, Ord. n. 11210 del 20/10/2017, dep. 2018, Rv. 272460 -01; Sez. 6, n. 6616 del 28/02/1994, COGNOME, Rv. 198524 – 01).
In secondo luogo, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto ( ex multis , v. Sez. U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931 -01; Sez. 4, n. 8291 del 30/01/2024, COGNOME, n.m.; Sez. 1, n. 3778 del 20/10/2023, dep. 2024, COGNOME, n.m.; Sez. 2, Sentenza n. 31543 del 08/06/2017, COGNOME, Rv. 270450 – 01).
Nel caso in esame, la Corte territoriale, a pagina 2, giustifica la scelta dell’equivalenza alla luce della presenza di plurimi arresti e precedenti penali in capo all’imputato, due dei quali specifici, la cui presenza evidenzia nonostante la giovane età -una non trascurabile capacità a delinquere e una accentuata pericolosità, elementi non affievoliti dalla confessione, posta la assoluta evidenzia del quadro probatorio.
Tale motivazione non si pone in termini di irragionevolezza o contraddittorietà, ma fa anzi buon uso dei principi elaborati da questa Corte.
Non può quindi che concludersi, data la manifesta infondatezza delle doglianze, nel senso dell’inammissibilità del ricorso.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso l’11 aprile 2025.