Il Bilanciamento delle Circostanze: Limiti all’Impugnazione in Cassazione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il bilanciamento circostanze attenuanti e aggravanti è un’attività discrezionale del giudice di merito e, come tale, può essere contestata in sede di legittimità solo entro limiti molto ristretti. Analizziamo questa decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per il reato di tentato furto aggravato, confermata dalla Corte d’Appello. L’imputata, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo di impugnazione.
Il Motivo del Ricorso: il Bilanciamento Circostanze Contestato
L’intera difesa dell’imputata si concentrava sulla presunta violazione di legge e sul vizio di motivazione riguardo al giudizio di bilanciamento effettuato dal giudice. In pratica, la ricorrente lamentava che la Corte d’Appello avesse errato nel considerare le circostanze aggravanti e attenuanti come equivalenti, invece di far prevalere queste ultime, con un conseguente sconto di pena.
Questa doglianza mirava a ottenere una nuova valutazione di elementi già ponderati nei precedenti gradi di giudizio, chiedendo alla Suprema Corte di sostituire il proprio giudizio a quello del giudice di merito.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione (cioè non stabilisce se il bilanciamento fosse ‘giusto’ o ‘sbagliato’), ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. Oltre a dichiarare l’inammissibilità, la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha chiarito che il bilanciamento circostanze è una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito. Pertanto, sfugge al sindacato di legittimità della Cassazione, a meno che non si verifichino due condizioni specifiche: la decisione del giudice deve essere frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico.
Nel caso di specie, la motivazione della Corte d’Appello, pur sintetica, è stata ritenuta sufficiente. Il giudice aveva giustificato la scelta dell’equivalenza tra le circostanze come la soluzione più idonea a garantire l’adeguatezza della pena inflitta nel caso concreto. Secondo la Cassazione, una motivazione di questo tipo non è né arbitraria né illogica, e quindi le conclusioni del giudice di merito sono “incensurabili”. Citando una sentenza delle Sezioni Unite (n. 10713/2010), la Corte ha ribadito che il ricorso basato su una simile critica è manifestamente infondato.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un orientamento consolidato: non si può andare in Cassazione per ‘protestare’ contro una valutazione discrezionale del giudice di merito, come il bilanciamento circostanze, se questa è supportata da una motivazione logica e non arbitraria. Per gli avvocati e i loro assistiti, ciò significa che un ricorso per cassazione su questo punto ha speranze di successo solo se si può dimostrare una vera e propria “frattura” logica nel ragionamento del giudice precedente. Un semplice disaccordo con l’esito della valutazione non è sufficiente. La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende funge inoltre da deterrente contro la proposizione di ricorsi palesemente infondati, che sovraccaricano il sistema giudiziario.
È sempre possibile contestare in Cassazione il bilanciamento delle circostanze deciso da un giudice?
No, non è sempre possibile. Tale contestazione è ammessa solo se la decisione del giudice di merito è frutto di puro arbitrio o di un ragionamento manifestamente illogico. Altrimenti, rientra nella valutazione discrezionale del giudice e non è sindacabile in sede di legittimità.
Cosa succede se un ricorso sul bilanciamento delle circostanze viene dichiarato inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali. Inoltre, se l’inammissibilità è evidente e dovuta a colpa del ricorrente, la Corte può condannarlo anche al pagamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con una sanzione di 3.000 euro.
Quale tipo di motivazione è sufficiente per giustificare il bilanciamento delle circostanze?
Secondo l’ordinanza, è considerata sufficiente anche una motivazione che si limiti a ritenere una specifica soluzione (come l’equivalenza tra aggravanti e attenuanti) la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata nel caso concreto, purché tale ragionamento non sia illogico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28278 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28278 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. 12408/2024
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 56, 624, 625, comma 1, n. 4) e 6 110 cod. pen.;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento effettuato dal giud di merito, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, che sfugge al sindacato di legittim qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficie motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concre (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931); pertanto, le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito sono incensurabili;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazion (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 giugno 2024.