Bilanciamento Circostanze: i limiti del ricorso in Cassazione
Il tema del bilanciamento circostanze tra attenuanti e aggravanti è cruciale nel diritto penale, poiché incide direttamente sulla determinazione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 10257 del 2024, offre importanti chiarimenti sui limiti di sindacabilità di tale giudizio in sede di legittimità. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile un ricorso, sottolineando che non basta lamentare una decisione sfavorevole; è necessario confrontarsi specificamente con le argomentazioni del giudice di merito e dimostrare un vizio logico o un’arbitrarietà manifesta.
I fatti del caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Torino. La difesa contestava la decisione dei giudici di merito su due punti principali: la mancata esclusione della recidiva e la negata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti contestate. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe errato sia nell’applicazione della legge penale sia nella motivazione della sua decisione, non valutando correttamente gli elementi a favore dell’imputato.
La decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto che il motivo di ricorso fosse formulato in termini ‘aspecifici’. In altre parole, la difesa non si era confrontata in modo puntuale e critico con le ragioni esposte nella sentenza d’appello. La Corte territoriale, infatti, aveva basato la sua decisione sulla valutazione del fatto come espressione di una ‘ingravescente pericolosità criminale’ dell’imputato, un’argomentazione solida che il ricorso non era riuscito a scalfire.
Il corretto bilanciamento circostanze secondo la Cassazione
La Suprema Corte ha colto l’occasione per ribadire un principio consolidato nella sua giurisprudenza. Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti, disciplinato dall’articolo 69 del codice penale, è un’attività che rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Questa valutazione non può essere riesaminata in sede di legittimità se non in casi eccezionali.
le motivazioni
La motivazione della Cassazione si fonda su due pilastri. In primo luogo, il ricorso è stato giudicato generico perché non ha affrontato il nucleo argomentativo della sentenza impugnata, ovvero la pericolosità criminale dell’imputato. Non è sufficiente, per la difesa, limitarsi a riproporre le proprie tesi, ma è necessario dimostrare perché la motivazione del giudice di grado inferiore sia errata.
In secondo luogo, la Corte ha richiamato il proprio orientamento costante, secondo cui le decisioni sul bilanciamento circostanze sono censurabili solo se frutto di ‘mero arbitrio o di un ragionamento illogico’. Non è compito della Cassazione sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, qualora quest’ultima sia sorretta da una motivazione sufficiente e non palesemente irragionevole. Nel caso di specie, la decisione della Corte d’Appello di ritenere equivalenti le circostanze attenuanti e le aggravanti (compresa la recidiva) era stata adeguatamente giustificata e, pertanto, non sindacabile in sede di legittimità.
le conclusioni
L’ordinanza in commento conferma che l’accesso al giudizio di Cassazione richiede un’elevata specificità dei motivi. Per contestare efficacemente il bilanciamento circostanze, non basta un generico dissenso, ma è indispensabile individuare e dimostrare un vizio logico-giuridico palese nella decisione del giudice di merito. La decisione di dichiarare inammissibile il ricorso, con condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria, serve da monito sulla necessità di formulare impugnazioni mirate e fondate, che si confrontino criticamente con la ratio decidendi della sentenza che si intende censurare.
Quando un ricorso in Cassazione sul bilanciamento delle circostanze è inammissibile?
Un ricorso è inammissibile quando i motivi sono aspecifici, ovvero non si confrontano criticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, e quando non dimostrano che la decisione del giudice di merito sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico.
La valutazione del giudice sul bilanciamento tra aggravanti e attenuanti è sempre insindacabile in Cassazione?
No, non sempre. È sindacabile soltanto nell’ipotesi in cui la decisione sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico. Se la motivazione è sufficiente e logica, anche se opinabile, la Cassazione non può intervenire per sostituire la propria valutazione.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘aspecifico’?
Significa che il motivo è generico e non si confronta in modo puntuale con le specifiche ragioni di fatto e di diritto esposte nella motivazione della sentenza che si sta impugnando, limitandosi a riproporre tesi già esaminate e respinte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10257 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10257 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ALESSANDRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME e dato atto della memoria trasmessa in data 14.12.2023 con cui si insiste nell’accoglirnento del ricorso;
ritenuto che l’unico articolato motivo di ricorso, con cui la difesa deduce il vizio motivazionale e l’erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata esclusione della recidiva (già riqualificata dalla Corte territoria’e ai sensi dell’ar 99 comma primo cod. pen.), nonché alla negata prevalenza sulla stessa delle concesse circostanze attenuanti, è formulato in termini aspecifici non confrontandosi con le argomentazioni cori cui i giudici del gravarne di merito hanno ritenuto il fatto per cui si procede espressione di una ingravescente pericolosità criminale (cfr., pag. 5 del ricorso) e, nel contempo, hanno ritenuto di non poter modificare, in termini di prevalenza delle pur riconosciute attenuanti sulle aggravanti e la recidiva, il giudizio espresso dal primo giudice (cfr, pag. 6), essendo peraltro consolidato l’orientamento secondo cui in tema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell’ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell’equivalenza (cfr., Sez. 5, n. 5579 del 26.9.2013 n. 5.579, Sub; Sez. 6, n. 6866 del 25.11.2009, COGNOME; Sez. 1, n. 3232 del 13.1.1994, COGNOME);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 09/01/2024 Il Consigliere,Estensore