Bilanciamento Circostanze: La Cassazione Conferma i Limiti del Sindacato di Legittimità
L’ordinanza n. 3898 del 2024 della Corte di Cassazione offre un’importante chiarificazione sui limiti del ricorso per vizio di motivazione, in particolare riguardo al bilanciamento circostanze aggravanti e attenuanti nel processo penale. Questa decisione ribadisce un principio consolidato: la valutazione del giudice di merito su questo punto è ampiamente discrezionale e può essere censurata in sede di legittimità solo in casi eccezionali di manifesta illogicità o arbitrarietà.
I Fatti del Caso: Un Ricorso contro la Valutazione del Giudice
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Venezia. L’unico motivo di doglianza sollevato dalla difesa riguardava un presunto vizio di motivazione nel giudizio di comparazione tra le circostanze di segno opposto. In pratica, l’imputato contestava il modo in cui i giudici di secondo grado avevano valutato le circostanze a suo favore (attenuanti) rispetto a quelle a suo carico (aggravanti), giungendo a un giudizio di equivalenza anziché di prevalenza delle prime sulle seconde.
La difesa sosteneva che la motivazione fornita dalla Corte d’Appello fosse insufficiente a giustificare tale scelta, che ha un impatto diretto sulla determinazione della pena finale.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Bilanciamento Circostanze
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. Gli Ermellini hanno sottolineato che il bilanciamento circostanze costituisce una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, che, in quanto tale, sfugge al sindacato di legittimità della Cassazione.
L’intervento della Corte di Cassazione è ammesso solo qualora la decisione del giudice di merito sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico. Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che la motivazione fornita dalla Corte d’Appello, sebbene sintetica, fosse sufficiente e immune da vizi.
Il Principio di Diritto Affermato
Citando un’importante sentenza delle Sezioni Unite (n. 10713/2010), la Corte ha ribadito che è da considerarsi adeguatamente motivata la sentenza che giustifica la soluzione dell’equivalenza tra circostanze eterogenee ritenendola la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto. Non è richiesta, quindi, una disamina analitica di ogni singolo elemento, ma una giustificazione logica della scelta operata.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Cassazione si fondano sulla netta distinzione tra il giudizio di fatto (o di merito) e il giudizio di legittimità. Il primo, di competenza dei Tribunali e delle Corti d’Appello, riguarda l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove. Il secondo, riservato alla Cassazione, ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione, senza poter entrare nel merito delle scelte valutative.
La scelta di considerare equivalenti, prevalenti o subvalenti le circostanze rientra pienamente nella valutazione di merito. Di conseguenza, finché il giudice spiega, anche brevemente, perché ha operato una certa scelta (in questo caso, per assicurare una pena adeguata), e tale spiegazione non è manifestamente irragionevole, la Cassazione non può intervenire. Le conclusioni del giudice di merito, se ragionate e argomentate, sono definite “incensurabili” in sede di legittimità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza conferma che le strategie difensive basate sulla contestazione del bilanciamento circostanze devono essere costruite con estrema cautela. Per avere successo in Cassazione, non è sufficiente sostenere che il giudice avrebbe potuto decidere diversamente; è necessario dimostrare che la sua decisione è viziata da un’illogicità palese e incontrovertibile o da un’assoluta mancanza di motivazione. La conseguenza di un ricorso inammissibile è severa: oltre al rigetto, comporta la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Cos’è il bilanciamento delle circostanze nel diritto penale?
È la valutazione discrezionale che il giudice compie per soppesare le circostanze attenuanti (a favore dell’imputato) e quelle aggravanti (a suo carico) al fine di determinare la giusta pena, decidendo se far prevalere le une sulle altre o ritenerle equivalenti.
La Corte di Cassazione può modificare la decisione di un giudice sul bilanciamento delle circostanze?
No, di regola non può. La Cassazione può annullare la decisione solo se la motivazione del giudice è manifestamente illogica, arbitraria o del tutto assente. Non può sostituire la valutazione del giudice con la propria, poiché si tratta di un giudizio di merito e non di legittimità.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, non viene esaminato nel merito. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come stabilito nell’ordinanza in esame.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3898 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3898 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VICENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione in merito al giudizio comparazione fra circostanze di opposto segno ed è tuttavia manifestamente infondato involgendo una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamen illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione al paragrafo 2.2.1, tale dovendo ritenersi que che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più id realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931);
considerato che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito sono, pertanto, incensurabili;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5/12/2023
Il Consiglier Estensore