Bilanciamento Circostanze: Ricorso Inammissibile se Manca un Vantaggio Concreto
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, n. 10549/2025, offre un importante chiarimento sul corretto bilanciamento circostanze attenuanti e aggravanti nel calcolo della pena. La decisione sottolinea un principio fondamentale: un ricorso è inammissibile se, anche in presenza di un errore di calcolo da parte del giudice, la sua correzione non porterebbe alcun beneficio pratico al condannato. Questo caso evidenzia come la presenza di una recidiva ‘ostativa’ possa vanificare le ragioni di un’impugnazione.
I Fatti di Causa
Un imputato ricorreva in Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna, lamentando un vizio nella determinazione della pena. Nello specifico, sosteneva che, pur essendogli state riconosciute due circostanze attenuanti, il giudice di merito avesse applicato una sola riduzione di pena, violando così la regola della ‘doppia riduzione’ prevista dall’articolo 63 del codice penale. Il suo unico motivo di ricorso si concentrava, quindi, su un presunto errore di calcolo e una violazione di legge nella quantificazione della sanzione.
Il Giudizio Unitario nel Bilanciamento Circostanze
La Corte di Cassazione, nell’esaminare il caso, ha innanzitutto ribadito un principio cardine del diritto penale. Il giudizio di comparazione tra le circostanze aggravanti e attenuanti, disciplinato dall’articolo 69 del codice penale, ha un carattere unitario. Questo significa che il giudice non può operare un bilanciamento parziale, confrontando le attenuanti con una sola delle aggravanti contestate. Al contrario, è tenuto a effettuare una valutazione complessiva e simultanea di tutte le circostanze presenti nel caso concreto. L’operato del giudice di merito, che aveva applicato una sola riduzione a fronte di due attenuanti, era dunque effettivamente errato nella sua metodologia.
Le Motivazioni della Cassazione: la Carenza di Interesse
Tuttavia, la Suprema Corte ha spostato il focus su un aspetto decisivo: l’interesse ad agire del ricorrente. Sebbene il calcolo fosse errato, la riduzione di pena concessa era, a ben vedere, ‘indebitamente concessa’. La ragione risiede nella presenza di una recidiva reiterata e specifica a carico dell’imputato.
Questo tipo di recidiva, ai sensi dell’articolo 99, quarto comma, del codice penale, ha un effetto ‘ostativo’. Ciò significa che impedisce al giudice di considerare le circostanze attenuanti come prevalenti sull’aggravante della recidiva stessa. Pertanto, la riduzione di pena applicata in appello era già un errore a favore dell’imputato, che legalmente non ne avrebbe avuto diritto.
Di conseguenza, anche se la Corte avesse annullato la sentenza per correggere l’errore di calcolo, il risultato finale non sarebbe potuto essere più favorevole per il ricorrente. Anzi, una corretta applicazione della legge avrebbe probabilmente portato a una pena più severa. Venendo meno la possibilità di ottenere un ‘risultato concreto più favorevole’, il ricorso è stato giudicato inammissibile per carenza di interesse.
Conclusioni
La decisione in esame è un chiaro monito: l’impugnazione di una sentenza deve basarsi sulla possibilità reale di ottenere un vantaggio. Un errore procedurale o di calcolo da parte del giudice non è sufficiente a giustificare un ricorso se la sua correzione non porta a un esito migliore per chi impugna. In questo caso, il principio del bilanciamento circostanze si è scontrato con la rigidità della normativa sulla recidiva ostativa, rendendo di fatto inutile il tentativo del ricorrente di ottenere un ulteriore sconto di pena. L’ordinanza conferma che la giustizia non persegue la mera correzione formale degli errori, ma la tutela di interessi concreti e giuridicamente rilevanti.
È possibile bilanciare le attenuanti con una sola delle aggravanti presenti?
No, il giudizio di comparazione previsto dall’art. 69 c.p. è unitario. Il giudice deve procedere a una valutazione simultanea di tutte le circostanze (attenuanti e aggravanti) contestate e ritenute.
Cosa succede se il giudice di merito sbaglia il calcolo della pena ma il risultato è comunque più favorevole all’imputato?
Il ricorso dell’imputato può essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse. Se, anche correggendo l’errore, l’imputato non potesse ottenere un risultato migliore di quello già avuto, non ha un interesse concreto a impugnare la decisione.
Qual è l’effetto della recidiva reiterata e specifica nel bilanciamento delle circostanze?
La recidiva reiterata (prevista dall’art. 99, quarto comma, c.p.) è ‘ostativa’, cioè impedisce al giudice di considerare le circostanze attenuanti come prevalenti sull’aggravante. Di conseguenza, la riduzione di pena basata sulla prevalenza delle attenuanti non è consentita.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10549 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10549 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 06/02/1986
avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso, cg deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena irrogata, per mancata applicazione della doppia riduzione prevista dall’art. 63, secondo comma, cod. pen., essendo state riconosciute due attenuanti ma applicata una sola riduzione;
osservato che, effettivamente il giudizio di comparazione tra circostanze previsto dall’art. 69 cod. pen. ha carattere unitario e non è pertanto consentito operare il bilanciamento tra le attenuanti ed una sola delle aggravanti, dovendosi invece procedere alla simultanea comparazione di tutte le circostanze contestate e ritenute dal giudice (Sez. 1 -, Sentenza n. 28109 del 11/06/2021, COGNOME, Rv. 281671 – 01; Sez. 5, n. 12988 del 22/02/2012, COGNOME, Rv. 252313; Sez. 3, n. 28258 del 09/05/2008, COGNOME, Rv. 240820);
considerato che comunque, all’esito dell’operazione errata, è stata disposta una riduzione che, a fronte dell’ostatività della recidiva (reiterata specifica – ar 99, quarto comma, in relazione all’art.69, ultimo comma, cod. pen.) deve considerarsi indebitamente concessa;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse poiché, anche in caso di regresso al grado precedente, il ricorrente non potrebbe conseguire un risultato concreto più favorevole;
considerato che dalla inammissibilità deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024.