Bilanciamento Circostanze: La Cassazione Ribadisce i Limiti del Ricorso
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti del ricorso per quanto riguarda il bilanciamento circostanze attenuanti e aggravanti. La decisione sottolinea come tale valutazione rientri nel potere discrezionale del giudice di merito e possa essere contestata solo in casi eccezionali. Analizziamo insieme questa pronuncia per capire le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’unico motivo di contestazione riguardava un presunto vizio di motivazione nella decisione dei giudici di merito. Nello specifico, l’imputato lamentava che la Corte d’Appello avesse erroneamente ritenuto equivalenti le circostanze attenuanti e quelle aggravanti, anziché far prevalere le prime, con conseguente applicazione di una pena più severa.
La Decisione della Corte sul Bilanciamento Circostanze
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La motivazione alla base di questa decisione è netta: il bilanciamento circostanze è un’attività che rientra nella valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito (primo grado e appello). Pertanto, questa valutazione non può essere riesaminata in sede di legittimità, ovvero davanti alla Cassazione, che ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge e non di rivalutare i fatti.
Le Motivazioni dell’Ordinanza
La Corte ha spiegato che il sindacato della Cassazione su questo punto è estremamente limitato. Un ricorso che contesti il giudizio di comparazione tra le circostanze può essere accolto solo se la decisione del giudice di merito è frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico, e se non è sorretta da una motivazione sufficiente.
Nel caso specifico, i giudici di legittimità hanno ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello fosse adeguata. Anche una motivazione concisa, che giustifica la soluzione dell’equivalenza come la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena inflitta in concreto, è da considerarsi valida. A sostegno di questa posizione, la Corte ha richiamato un importante precedente delle Sezioni Unite (sentenza n. 10713 del 2010), consolidando un orientamento giurisprudenziale ormai stabile.
Poiché il ricorso non ha evidenziato un vizio di logicità o arbitrarietà, ma si è limitato a contestare una scelta discrezionale del giudice, è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un principio fondamentale del nostro sistema processuale penale: non è sufficiente essere in disaccordo con la valutazione del giudice per poterla impugnare con successo in Cassazione. È necessario dimostrare un grave difetto nel suo percorso logico-argomentativo.
Le implicazioni sono chiare:
1. Potere Discrezionale del Giudice di Merito: Il giudice che valuta i fatti ha un’ampia discrezionalità nel soppesare gli elementi a favore e a sfavore dell’imputato per determinare la pena.
2. Limiti del Ricorso in Cassazione: L’accesso alla Corte di Cassazione per questioni relative al bilanciamento circostanze è circoscritto a vizi di manifesta illogicità, arbitrarietà o totale assenza di motivazione.
3. Onere della Prova: Spetta al ricorrente dimostrare in modo specifico e puntuale l’esistenza di tali gravi vizi, senza limitarsi a proporre una diversa valutazione dei fatti.
È possibile contestare in Cassazione la valutazione del giudice sul bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti?
No, di regola non è possibile. La Cassazione ha stabilito che tale valutazione è una scelta discrezionale del giudice di merito. Può essere contestata solo se la motivazione è completamente assente, manifestamente illogica o frutto di puro arbitrio.
Una motivazione breve sulla decisione di equivalenza tra circostanze è sufficiente a renderla legittima?
Sì. Secondo la Corte, anche una motivazione che si limiti a ritenere l’equivalenza tra le circostanze come la soluzione più idonea a garantire l’adeguatezza della pena inflitta è considerata sufficiente e non illogica.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
L’ordinanza stabilisce che il ricorrente, oltre a vedere confermata la sentenza impugnata, viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45822 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45822 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIR:ETTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazion relazione al giudizio di comparazione fra opposte circostanze, non è consentito in sede legittimità ed è manifestamente infondato, implicando una valutazione discrezionale tipica d giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arb di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (si vedano, in partico pagg. 1 e 2), tale dovendo ritenersi anche quella che, per giustificare la soluz dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare ,l’adeguatezza dell irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 24 ottobre 2023
Il Conhigliere este sore
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Il Presidente