Bilanciamento Circostanze: i Limiti del Ricorso in Cassazione
Il bilanciamento circostanze attenuanti e aggravanti è uno dei poteri più delicati del giudice penale. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione torna sul tema, delineando con precisione i confini del proprio sindacato di legittimità e chiarendo quando un ricorso che contesta tale valutazione debba considerarsi inammissibile. Questa decisione offre spunti fondamentali per comprendere la differenza tra il giudizio di merito e quello di legittimità.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da due individui contro una sentenza della Corte d’Appello. Il primo ricorrente lamentava l’erroneità del giudizio di equivalenza formulato dai giudici di secondo grado tra le circostanze attenuanti generiche, a lui concesse, e le circostanze aggravanti contestate. A suo avviso, la motivazione della Corte territoriale era insufficiente a giustificare tale scelta.
Il secondo ricorrente, invece, contestava la mancata applicazione della circostanza attenuante specifica prevista per chi ha, prima del giudizio, riparato interamente il danno. Sosteneva che i giudici non avessero adeguatamente considerato il suo comportamento post-reato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su principi consolidati in materia di valutazione delle circostanze e dei limiti del controllo di legittimità.
Il ricorso sul bilanciamento circostanze
Riguardo al primo motivo di ricorso, la Corte ha ribadito un principio cardine: la valutazione e il bilanciamento circostanze è un’attività discrezionale tipica del giudice di merito. Tale valutazione non può essere messa in discussione in sede di legittimità, a meno che non sia il risultato di un palese arbitrio o di un ragionamento manifestamente illogico. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva motivato la sua scelta di equivalenza ritenendola la soluzione più idonea a garantire l’adeguatezza della pena. Secondo la Cassazione, una motivazione di questo tipo è sufficiente e non censurabile, in quanto non illogica né arbitraria. Inoltre, i giudici hanno specificato che non è possibile introdurre in Cassazione nuove circostanze di fatto, come tentato dal ricorrente con una memoria successiva.
Il ricorso sulla mancata attenuante
Anche il secondo ricorso è stato giudicato manifestamente infondato e generico. La Corte ha osservato che i giudici di merito avevano adeguatamente motivato la loro decisione. In particolare, è emerso che il parziale risarcimento del danno, effettuato dal secondo ricorrente, era già stato preso in considerazione e valorizzato per il riconoscimento delle attenuanti generiche. Di conseguenza, non era possibile invocare lo stesso elemento per ottenere un’ulteriore e specifica diminuzione di pena. L’onere argomentativo del giudice era stato pienamente assolto.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si ancora a un insegnamento delle Sezioni Unite, secondo cui la scelta del giudice di merito di ritenere equivalenti le circostanze eterogenee è incensurabile in Cassazione quando la motivazione dimostra che tale soluzione è stata considerata la più adatta a calibrare la pena in concreto. Il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito dove si possono rivalutare le prove o le scelte discrezionali del giudice, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge.
Per il secondo ricorrente, la motivazione evidenzia come il beneficio del parziale risarcimento fosse già stato ‘assorbito’ nel riconoscimento delle attenuanti generiche. Pretendere un’ulteriore riduzione di pena basata sullo stesso fatto sarebbe stato contrario alla logica del sistema sanzionatorio.
Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma la netta distinzione tra il ruolo del giudice di merito e quello della Corte di Cassazione. Il bilanciamento circostanze è un’operazione che rientra nella piena discrezionalità del primo, il cui operato può essere contestato solo in caso di vizi macroscopici della motivazione. Questa decisione serve da monito: i ricorsi in Cassazione non possono trasformarsi in un tentativo di ottenere una nuova valutazione dei fatti, ma devono concentrarsi su specifiche violazioni di legge o vizi logici del provvedimento impugnato. In assenza di tali elementi, il ricorso è destinato all’inammissibilità, con le conseguenti sanzioni economiche a carico del ricorrente.
È possibile contestare in Cassazione la valutazione del giudice sul bilanciamento delle circostanze?
No, non è possibile se la valutazione non è frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico. La scelta del giudice di merito di ritenere equivalenti, prevalenti o subivalenti le circostanze è un giudizio discrezionale che sfugge al sindacato di legittimità, purché sia sorretta da una motivazione sufficiente.
Perché il ricorso che lamentava la mancata applicazione dell’attenuante del risarcimento è stato respinto?
Il ricorso è stato respinto perché il parziale risarcimento del danno era già stato considerato e valorizzato dal giudice di merito ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Pertanto, non poteva essere utilizzato nuovamente per ottenere l’applicazione di un’ulteriore e specifica circostanza attenuante.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la decisione impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro, stabilita discrezionalmente dalla Corte, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15821 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15821 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a BRESCIA il DATA_NASCITA
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME COGNOME e NOME e la memoria difensiva depositata dall’AVV_NOTAIO nell’interesse di COGNOME ;
Ritenuto che l’unico motivo del ricorso di COGNOME che contesta il giudizio di equivalenza fra opposte circostanze – in particolare tra le circostanze attenuanti generiche e le contestate circostanze aggravanti – non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931);
che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 6 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili;
che con la memoria depositata si allegano circostanze di fatto sopravvenute che non possono essere allegate in questa sede;
considerato che l’unico motivo del ricorso di COGNOME, che contesta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen., è manifestamente infondato e generico perché l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 5 della sentenza impugnata), considerato peraltro che il parziale risarcimento è stato valorizzato ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024
Il Consigliere Estensore lyresidente