Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29066 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29066 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nato a Pollena Trocchia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/10/2023 della Corte d’appello di Bologna
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
osservato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il giudiz comparazione di cui all’art. 69 cod. pen., oltre a essere privo di concreta spe non è consentito in questa sede;
che, invero, le statuizioni relative al bilanciamento tra opposte circost implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggo sindacato di legittimità qualora, sorrette da sufficiente motivazione, non frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (cfr.: Sez. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931-01);
che, in particolare, la soluzione dell’equivalenza può ritenersi congruame motivata laddove il giudice del merito si sia limitato a ritenerla la più realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto ovvero abbia riferimento anche a uno solo dei parametri previsti dall’art. 133 cod. pen.;
che, nella specie, i giudici dell’appello hanno sufficientemente esplicit ragioni dell’equivalenza, sottolineando come il primo giudice, anche in ragio
a
un errore di calcolo, abbia determinato un trattamento sanzionatorio non ulteriormente riducibile (si veda, in particolare, la pag. 4 della motivazione);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 2 luglio 2024.