Bilanciamento Circostanze: la Cassazione fissa i paletti per i ricorsi
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 16644 del 2024, offre un importante chiarimento sui limiti del sindacato di legittimità in materia di bilanciamento circostanze attenuanti e aggravanti. La decisione sottolinea come la valutazione del giudice di merito sia ampiamente discrezionale e possa essere censurata solo in casi di manifesta illogicità o arbitrarietà. Questo principio è fondamentale per comprendere quali motivi di ricorso abbiano effettive possibilità di successo e quali, invece, siano destinati a essere dichiarati inammissibili.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Napoli a carico di due imputati per i reati di lesioni personali aggravate e minacce, unificati dal vincolo della continuazione. Gli imputati, tramite il loro difensore, hanno presentato un unico ricorso per Cassazione, sperando di ottenere una riforma della sentenza di secondo grado.
I Motivi del Ricorso e il Ruolo del Bilanciamento Circostanze
Il ricorso si fondava su due motivi principali. Il primo contestava in modo generico la motivazione della sentenza riguardo sia alla responsabilità penale sia al trattamento sanzionatorio applicato. Il secondo, più specifico, si concentrava sulla richiesta di far prevalere le circostanze attenuanti generiche sull’aggravante della destrezza, invocando un diverso bilanciamento circostanze ai sensi dell’art. 69 del codice penale.
Gli imputati sostenevano che la Corte d’Appello avesse errato nel giudicare equivalenti le circostanze, auspicando un giudizio di prevalenza delle attenuanti che avrebbe comportato una riduzione della pena. Tuttavia, la Suprema Corte ha respinto entrambe le doglianze, seppur per ragioni diverse.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili.
Per quanto riguarda il primo motivo, è stato ritenuto inammissibile per la sua genericità. I giudici hanno evidenziato come il ricorso non specificasse le ragioni di diritto e i dati di fatto concreti a sostegno delle richieste, limitandosi a una critica vaga e non argomentata della decisione impugnata.
Relativamente al secondo motivo, incentrato sul bilanciamento circostanze, la Corte lo ha giudicato manifestamente infondato. Ha ribadito un principio consolidato, richiamando anche una pronuncia delle Sezioni Unite (n. 10713/2010): il giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto è una valutazione discrezionale tipica del giudice di merito.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si articola su due pilastri fondamentali. In primo luogo, l’inammissibilità del ricorso generico serve a garantire l’efficienza del sistema giudiziario, evitando che la Corte di Cassazione sia investita di questioni non adeguatamente definite. Un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere critiche specifiche e puntuali alla sentenza impugnata.
In secondo luogo, sul tema cruciale del bilanciamento circostanze, la Corte chiarisce che il suo ruolo non è quello di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito. Il sindacato di legittimità è limitato a verificare che la decisione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva motivato la sua scelta di equivalenza, ritenendola la soluzione più idonea a garantire l’adeguatezza della pena inflitta. Secondo la Cassazione, una simile motivazione è sufficiente a superare il vaglio di legittimità, in quanto non illogica né arbitraria.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma che la discrezionalità del giudice di merito nel bilanciamento circostanze è molto ampia. Per poter contestare efficacemente tale valutazione in Cassazione, non è sufficiente proporre una diversa valutazione, ma è necessario dimostrare un vero e proprio vizio logico nel ragionamento del giudice. La decisione di dichiarare le circostanze equivalenti per commisurare una pena ritenuta congrua al caso concreto costituisce una motivazione valida e sufficiente. Di conseguenza, gli imputati sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a testimonianza della totale infondatezza del loro gravame.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per genericità?
Un ricorso è dichiarato inammissibile quando prospetta deduzioni generiche e prive delle specifiche ragioni di diritto e dei dati di fatto che dovrebbero sostenere le richieste, non consentendo alla Corte di comprendere la censura mossa alla sentenza impugnata.
La Corte di Cassazione può modificare il giudizio sul bilanciamento delle circostanze fatto dal giudice di merito?
No, la valutazione relativa al giudizio di comparazione tra circostanze opposte è un’attività discrezionale tipica del giudice di merito e sfugge al controllo di legittimità, a meno che non sia il risultato di un mero arbitrio, di un ragionamento illogico o non sia sorretta da una motivazione sufficiente.
È sufficiente motivare l’equivalenza tra circostanze attenuanti e aggravanti sostenendo che tale scelta rende la pena più adeguata?
Sì, secondo la Suprema Corte, si considera sufficiente la motivazione che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si limita a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16644 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16644 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a AVELLINO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a AVELLINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con un unico atto a firma del comune difensore, gli imputati COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 582, 585 e 612 cpv. cod. pen.;
Considerato che il primo motivo del comune ricorso, che deduce vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità degli imputati e al trattamento sanzionatorio, è inammissibile perché prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste;
Ritenuto che il secondo motivo del comune ricorso – che invoca un giudizio di prevalenza ex art. 69 cod. pen. delle circostanze attenuanti generiche sulla aggravante della destrezza – è manifestamente infondato, poiché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie (cfr. pag. 3), non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/04/2024