Bilanciamento Circostanze: la Discrezionalità del Giudice e i Limiti del Ricorso in Cassazione
L’ordinanza n. 20434/2024 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti del sindacato di legittimità in materia di bilanciamento circostanze attenuanti e aggravanti. La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: la valutazione comparativa delle circostanze è un’attività tipica del giudice di merito, il cui esito è difficilmente contestabile in Cassazione se sorretto da una motivazione logica e non palesemente arbitraria. Approfondiamo i dettagli di questa decisione.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato, condannato sia in primo grado che in appello per il reato di furto pluriaggravato. L’imputato decideva di rivolgersi alla Corte di Cassazione, affidando le sue speranze a un unico motivo di ricorso, centrato su un aspetto tecnico ma cruciale per la determinazione della pena: la comparazione tra le circostanze del reato.
L’Unico Motivo di Ricorso: il Bilanciamento delle Circostanze ex art. 69 c.p.
La difesa dell’imputato contestava la decisione della Corte d’Appello di considerare equivalenti le circostanze attenuanti generiche e le aggravanti contestate. Secondo il ricorrente, il giudice avrebbe dovuto applicare un giudizio di prevalenza delle attenuanti, con un conseguente effetto favorevole sulla pena finale. Questo tipo di valutazione, noto come bilanciamento circostanze, è disciplinato dall’articolo 69 del codice penale e conferisce al giudice il potere di ponderare gli elementi a favore e a sfavore dell’imputato per giungere a una pena equa e proporzionata.
La Decisione della Corte di Cassazione e le Motivazioni
La Settima Sezione Penale della Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile. Le motivazioni alla base di questa decisione sono lineari e si fondano su un orientamento giurisprudenziale consolidato, richiamando una pronuncia delle Sezioni Unite (n. 10713/2010).
La Corte ha spiegato che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze implicano una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito. Questo significa che spetta al giudice di primo e secondo grado, che analizza i fatti e le prove nel dettaglio, decidere se le attenuanti prevalgono, equivalgono o soccombono rispetto alle aggravanti.
Questo potere discrezionale non è assoluto, ma il suo esercizio sfugge al sindacato di legittimità della Cassazione a meno che non si verifichino due condizioni:
1. La decisione non sia frutto di mero arbitrio.
2. La motivazione non sia palesemente illogica.
Nel caso specifico, i giudici di legittimità hanno ritenuto che la scelta della Corte d’Appello di optare per l’equivalenza fosse sorretta da una motivazione sufficiente. I giudici di merito avevano infatti giustificato la loro decisione ritenendola la soluzione più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena inflitta in concreto. Una motivazione di questo tipo, seppur sintetica, è considerata valida e non censurabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame consolida un principio cardine del nostro sistema processuale: la netta distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Il bilanciamento circostanze è un’operazione che richiede una valutazione complessiva della gravità del fatto e della personalità dell’imputato, attività che solo il giudice di merito può compiere appieno.
Per gli operatori del diritto, questa pronuncia ribadisce che un ricorso per cassazione basato esclusivamente sulla contestazione del giudizio di comparazione ha scarse probabilità di successo, a meno che non si possa dimostrare un vizio logico macroscopico o una totale assenza di motivazione nella sentenza impugnata. Non è sufficiente sostenere che le attenuanti avrebbero ‘meritato’ la prevalenza; è necessario provare che la decisione contraria del giudice sia stata irragionevole o arbitraria.
La Corte di Cassazione può riesaminare la decisione del giudice sul bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti?
No, di regola non può. Il giudizio di bilanciamento delle circostanze è una valutazione discrezionale del giudice di merito. La Corte di Cassazione può intervenire solo se la decisione è frutto di mero arbitrio o si basa su un ragionamento palesemente illogico, ma non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di grado inferiore.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile in questo caso specifico?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’unico motivo presentato riguardava proprio il bilanciamento delle circostanze. La Corte ha ritenuto che la decisione del giudice d’appello di considerare equivalenti le circostanze attenuanti e aggravanti fosse supportata da una motivazione sufficiente, in quanto finalizzata a garantire una pena adeguata al caso concreto.
Cosa significa che le circostanze sono giudicate ‘equivalenti’?
Significa che le circostanze aggravanti non comportano un aumento della pena base e, allo stesso tempo, le circostanze attenuanti non ne comportano una diminuzione. In pratica, le une ‘annullano’ gli effetti delle altre e la pena viene determinata partendo dalla cornice edittale prevista per il reato semplice, senza l’influenza di tali circostanze.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20434 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20434 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ne ha confermato la condanna per il reato di furto pluriaggravato;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso- che invoca un giudizio di prevalenza ex art. 69 cod. pen. delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti – è manifestamente infondato, poiché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie (cfr. pag. 2), non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/05/2024