Il Bilanciamento delle Circostanze: Un Potere Discrezionale del Giudice di Merito
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale penale: la valutazione relativa al bilanciamento circostanze attenuanti e aggravanti spetta al giudice di merito e non può essere messa in discussione in sede di legittimità, a meno che non sia palesemente illogica o arbitraria. Questa pronuncia offre l’occasione per approfondire i limiti del sindacato della Suprema Corte e le regole per la presentazione dei motivi di ricorso.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per il reato di furto aggravato, pronunciata in primo grado dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello. L’imputata, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo di impugnazione e presentando, in un secondo momento, una memoria con una richiesta ulteriore.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
La difesa dell’imputata ha articolato il proprio ricorso su due fronti, sebbene in modo proceduralmente distinto:
1. Memoria successiva: Con una memoria presentata in un momento successivo al ricorso, si chiedeva una pronuncia di non doversi procedere per difetto di querela.
2. Motivo unico di ricorso: L’atto di impugnazione principale contestava un vizio di motivazione riguardo al giudizio di bilanciamento circostanze effettuato dal giudice di merito ai sensi dell’art. 69 del codice penale.
In sostanza, la ricorrente lamentava che la Corte d’Appello avesse errato nel considerare equivalenti le circostanze aggravanti e quelle attenuanti, anziché far prevalere queste ultime, con conseguente beneficio sulla determinazione della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione e il bilanciamento circostanze
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo entrambe le doglianze sollevate dalla difesa.
In primo luogo, la Corte ha specificato che la richiesta di proscioglimento per difetto di querela, avanzata tramite memoria, era inammissibile poiché non era stata inclusa nei motivi originari del ricorso. Questo conferma la regola secondo cui i motivi di impugnazione devono essere specificati nell’atto introduttivo, non potendo essere integrati successivamente con memorie.
Per quanto riguarda il cuore della questione, ovvero il bilanciamento circostanze, la Corte ha ribadito la sua consolidata giurisprudenza. La valutazione su come bilanciare aggravanti e attenuanti è un’attività discrezionale tipica del giudizio di merito. Tale valutazione sfugge al sindacato di legittimità, a condizione che non sia il risultato di un mero arbitrio o di un ragionamento illogico e che sia supportata da una motivazione sufficiente.
Le Motivazioni
Nelle motivazioni, i giudici di legittimità hanno chiarito che la Corte d’Appello aveva fornito una giustificazione logica e argomentata per la sua decisione di considerare equivalenti le circostanze. La scelta di optare per l’equivalenza era stata ritenuta la più idonea a garantire l’adeguatezza della pena concreta inflitta all’imputata. La motivazione della sentenza impugnata è stata giudicata ‘ben oltre lo standard probatorio’ richiesto e, pertanto, ‘incensurabile’.
La Cassazione ha sottolineato che il suo ruolo non è quello di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, ma solo di verificare la correttezza giuridica e la coerenza logica del percorso argomentativo seguito. In questo caso, non essendo emersa alcuna palese illogicità o arbitrarietà, il motivo di ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato.
Le Conclusioni
La decisione in esame ha importanti implicazioni pratiche. In primo luogo, riafferma che il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti o le valutazioni discrezionali dei giudici dei gradi precedenti. Il sindacato della Suprema Corte è limitato al controllo della violazione di legge e dei vizi di motivazione, intesi come illogicità manifesta o contraddittorietà. In secondo luogo, evidenzia l’importanza di formulare in modo completo e tempestivo tutti i motivi di impugnazione nell’atto di ricorso, poiché non è consentito aggiungerne di nuovi in un secondo momento. Infine, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende funge da deterrente contro la proposizione di ricorsi palesemente infondati.
È possibile presentare nuovi motivi di ricorso dopo aver depositato l’atto di impugnazione?
No, la Corte ha ritenuto inammissibile la mozione presentata con una memoria successiva perché non era contenuta nei motivi originari del ricorso, confermando che le ragioni dell’impugnazione devono essere definite nell’atto introduttivo.
La Corte di Cassazione può riesaminare il bilanciamento delle circostanze deciso dal giudice di merito?
No, non può farlo se la decisione del giudice di merito è supportata da una motivazione sufficiente e non è frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico. Si tratta di una valutazione discrezionale che sfugge al sindacato di legittimità.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con la condanna al pagamento di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11685 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11685 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: SEJDIC MEDINA (CUI: CODICE_FISCALE) nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che l’imputata NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Genova di condanna per il reato di furto aggravato;
Letta la memoria presentata nell’interesse dell’imputata, con cui si chiede pronunzia di non doversi procedere per difetto di querela, mozione inammissibile in quanto non contenuta nei motivi di ricorso;
Rilevato che il motivo unico di ricorso – con cui la ricorrente denunzia vizio motivazione quanto al giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen. – non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale doven ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a riten più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto; ritenuto che l conclusioni ragionate e argomentate dal giudice del merito sono ben oltre lo standard probatorio suddetto (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) e sono, pertanto, incensurabili;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2024.