Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35543 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 35543  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/04/2025 della Corte d’appello di L’Aquila
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza del 1 0 aprile 2025, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato COGNOME NOME responsabile del reato di cui agli artt. 56 co.1, nn.1 e 7, cod pen., riconoscendo le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla alle aggravanti contestate, e condannandolo alla pena di mesi quattro di reclusione ed eu di multa.
Avverso tale decisione ricorre l’imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo illogicità e contraddittorietà della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. pr riferimento all’art. 133 cod.pen., con particolare riguardo al mancato riconoscime circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti.
3.11 ricorso è inammissibile.
Relativamente al giudizio di bilanciamento, deve ribadirsi che le statuizioni relative al comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del g di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero ar ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idone l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931; n. 31543 del 08/06/2017, Rv. 270450).
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha comparato le circostanze con argomentazi illogiche, correttamente evidenziando che l’azione predatoria era stata quasi comple portata a termine, essendo stata già recisa completamente la marmitta dell’autovettura; c appariva connotato da significativa intensità del dolo e capacità criminale, cons predisposizione dei mezzi idonei al compimento dell’azione; che il prevenuto non era n “imprese” consimili, essendo stato già condannato per fatto del tutto analogo commesso precedente.
Il ricorso si risolve, pertanto, in una inammissibile richiesta di rivalutazione nel risultanze processuali e della dosimetria della pena, estranea al sindacato di legittimità.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., l del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di co determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versame somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. 12,
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 30 settembre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presid COGNOME te,