Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22873 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22873 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/05/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato in ALBANIA il 08/12/1982
avverso la sentenza del 03/12/2024 della Corte d’appello di Firenze
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
osservato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il giudizio di comparazione di cui all’art. 69 cod. pen., oltre ad essere privo di concreta specificità, non Ł consentito in quanto inerente al trattamento punitivo benchØ sorretto da sufficiente e non illogica motivazione;
che, invero, le statuizioni relative al bilanciamento tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, sorrette da sufficiente motivazione, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (cfr. Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931 – 01);
che, in particolare, la soluzione dell’equivalenza può ritenersi congruamente motivata laddove il giudice del merito si sia limitato a ritenerla la piø idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto ovvero abbia fatto riferimento anche ad uno solo dei parametri previsti dall’art. 133 cod. pen., senza che occorra un’analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati;
che, nella specie, i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente motivando sul punto (si veda, in particolare, pag. 4 sulla conferma del giudizio di equivalenza in ragione degli indici di gravità richiamati);
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 06/05/2025 Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME