Bilanciamento circostanze: quando la valutazione del giudice non è appellabile
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti del ricorso contro le decisioni del giudice di merito in materia di bilanciamento circostanze. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile un ricorso che, pur lamentando vizi di motivazione, in realtà mirava a ottenere un nuovo esame del trattamento sanzionatorio, attività preclusa in sede di legittimità. Questo caso ribadisce un principio fondamentale: la valutazione delle circostanze è un’espressione del potere discrezionale del giudice e può essere contestata solo in casi di manifesta illogicità o arbitrarietà.
I fatti del caso: il ricorso dopo l’annullamento con rinvio
La vicenda processuale ha origine da una sentenza della Corte di Appello di Palermo, emessa a seguito di un precedente annullamento con rinvio da parte della stessa Corte di Cassazione. Il giudizio di rinvio era limitato alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio. La Corte d’Appello aveva quindi fissato la pena per l’imputato a sette anni di reclusione, oltre alle pene accessorie.
L’imputato ha proposto un nuovo ricorso per cassazione, contestando la sentenza. La difesa non ha criticato la violazione di specifiche norme giuridiche, ma ha sostenuto che la motivazione della sentenza fosse carente, in particolare riguardo al bilanciamento circostanze attenuanti e aggravanti. In sostanza, si chiedeva alla Suprema Corte di riesaminare e rivalutare la decisione sulla pena.
Il sindacato sul bilanciamento delle circostanze in Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, definendolo inammissibile. Il punto centrale della decisione è la natura del giudizio di legittimità. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione delle sentenze.
I limiti del giudizio di legittimità
I giudici hanno chiarito che un riesame del trattamento sanzionatorio, come quello richiesto dalla difesa, è inammissibile quando la sentenza impugnata presenta una struttura razionale e una coerenza argomentativa. Nel caso specifico, la Corte d’Appello si era attenuta alle indicazioni fornite dalla Cassazione nel precedente giudizio di annullamento, fondando la sua decisione sul giudicato parziale già formatosi.
La decisione della Corte: il potere discrezionale del giudice di merito
La Corte ha ribadito che il giudizio di comparazione tra circostanze opposte è espressione del potere discrezionale del giudice di merito. Questa valutazione sfugge al sindacato di legittimità a meno che non sia il risultato di un mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico.
L’assenza di arbitrarietà e illogicità
Nel caso in esame, la decisione della Corte d’Appello di non considerare prevalenti le attenuanti sulle aggravanti era fondata sull’elevato disvalore dei reati contestati. Questa motivazione, secondo la Cassazione, è sufficiente a sorreggere la decisione e non presenta profili di arbitrarietà. Di conseguenza, il ricorso, che si limitava a postulare carenze motivazionali senza dimostrare un’effettiva illogicità, è stato dichiarato inammissibile.
Le motivazioni
Le motivazioni dell’ordinanza si fondano su un consolidato orientamento giurisprudenziale. La Corte ha richiamato precedenti decisioni (tra cui Cass. Pen., Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017) che stabiliscono come le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, non siano censurabili in sede di legittimità se non sono frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sono sorrette da sufficiente motivazione. La Corte d’Appello, nel rideterminare la pena, aveva tenuto conto dell’elevato disvalore dei reati, fornendo una giustificazione logica e non arbitraria per il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti, conformandosi così ai principi stabiliti.
Le conclusioni
In conclusione, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La decisione conferma che il bilanciamento circostanze è un’area di ampia discrezionalità del giudice di merito. Per contestare tale valutazione in sede di legittimità, non è sufficiente dissentire dalla pena inflitta, ma è necessario dimostrare che la decisione sia palesemente arbitraria o basata su un ragionamento manifestamente illogico, un onere probatorio che nel caso di specie non è stato assolto.
Quando il ricorso in Cassazione sul bilanciamento delle circostanze è inammissibile?
Il ricorso è inammissibile quando mira a un riesame del merito della valutazione e non dimostra che la decisione del giudice sia il risultato di un mero arbitrio o di un ragionamento illogico, ma si limita a postulare carenze motivazionali indimostrate.
Quale potere ha il giudice di merito nel determinare la pena?
Il giudice di merito ha un potere discrezionale nel giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti. La soluzione adottata, se sorretta da una motivazione sufficiente e non illogica, rappresenta una legittima espressione di tale potere.
Cosa deve considerare il giudice nel bilanciamento delle circostanze in un caso come questo?
Il giudice deve considerare elementi concreti come l’elevato disvalore dei reati contestati. Questo fattore può giustificare la decisione di non ritenere le circostanze attenuanti prevalenti sulle aggravanti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24262 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24262 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASTELLAMMARE DEL GOLFO il 30/09/1957
avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del 24 ottobre 2024, con cui la Corte di appello di Palermo – pronunciandosi, a seguito dell’annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, limitatamente al trattamento sanzionatorio -, per quanto di interesse ai presenti fini, rideterminava la pena irrogata all’imputato in sette anni di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge.
Ritenuto che il ricorso in esame pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame del trattamento sanzionatorio, relativamente al bilanciamento circostanziale tra aggravanti e attenuanti, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Palermo, in conformità dell’annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione.
Ritenuto che il riesame invocato dalla difesa del ricorrente è inammissibile in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata abbia, come nel caso di NOME COGNOME una puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, tenuto conto del giudicato parziale formatosi sulle parti non annullate della decisione di merito presupposta, alle indicazioni fornite dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, in sede di annullamento con rinvio, della decisione di appello sottostante (tra le altre, Sez.. 2, n. 37689 del 08/07/2014, COGNOME, Rv. 260327 – 01; Sez. 3, n. 18502 del 08/10/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263636 – 01).
Ritenuto che il giudizio di comparazione circostanziale censurato teneva conto dell’elevato disvalore dei reati contestati ad NOME COGNOME che non consentiva di ritenere prevalenti le attenuanti alle aggravanti e che, in ogni caso, tale bilanciamento può essere censurato in sede di legittimità, soltanto laddove costituisca il risultato di un valutazione dosimetrica arbitraria o di un ragionamento illogico e non anche quando la soluzione adottata rappresenti l’espressione del potere discrezionale del giudice di merito, atteso che, come affermato da questa Corte, le statuizioni «relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione » (Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, COGNOME, Rv. 270450 – 01).
Per queste ragioni, il ricorso di NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 5 giugno 2025.