Bilanciamento circostanze: la discrezionalità del giudice è quasi assoluta?
Il tema del bilanciamento circostanze attenuanti e aggravanti è cruciale nel diritto penale, poiché incide direttamente sulla determinazione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: la valutazione del giudice di merito su questo punto è ampiamente discrezionale e può essere contestata in sede di legittimità solo in casi eccezionali. Analizziamo la decisione per capire i limiti di questo potere discrezionale.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato, condannato in primo e secondo grado per il reato di furto. La Corte d’Appello aveva confermato la sentenza di condanna, applicando un giudizio di equivalenza tra le circostanze aggravanti contestate e le attenuanti generiche concesse all’imputato. Quest’ultimo, non ritenendosi soddisfatto, ha proposto ricorso in Cassazione.
Il Motivo del Ricorso: una contestazione sul bilanciamento circostanze
L’unico motivo di doglianza sollevato dalla difesa riguardava proprio il bilanciamento circostanze. Secondo il ricorrente, i giudici di merito avrebbero errato a non considerare le attenuanti generiche come prevalenti rispetto alle aggravanti. Una tale prevalenza avrebbe comportato una riduzione della pena inflitta. In sostanza, si contestava la scelta della Corte d’Appello di aver messo sullo stesso piano le circostanze a favore e quelle a sfavore dell’imputato, chiedendo alla Cassazione una valutazione diversa e più favorevole.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. I giudici hanno chiarito che la valutazione relativa al bilanciamento circostanze è un’attività tipica del giudizio di merito, che sfugge al controllo della Cassazione (sindacato di legittimità) quando non presenta vizi evidenti.
Le motivazioni della Corte
Il cuore della decisione risiede nella netta distinzione tra il giudizio di merito e quello di legittimità. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti, ma può solo verificare se la loro decisione sia legale e logicamente motivata.
Nel caso specifico, la Corte ha stabilito che la scelta di considerare equivalenti le opposte circostanze non era né arbitraria né frutto di un ragionamento illogico. La motivazione della Corte d’Appello, secondo cui l’equivalenza era la soluzione più idonea a garantire l’adeguatezza della pena concreta, è stata ritenuta sufficiente. Per sostenere questa posizione, la Cassazione ha richiamato un importante precedente delle Sezioni Unite (sentenza n. 10713 del 2010), che consolida questo orientamento.
Inoltre, la Corte ha rilevato che un’ulteriore doglianza, relativa al mancato riconoscimento di un’altra attenuante (quella del risarcimento del danno), era stata formulata in modo generico e per la prima volta in Cassazione, rendendola perciò inammissibile.
Di conseguenza, il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le conclusioni e le implicazioni pratiche
Questa ordinanza conferma un principio consolidato: il potere del giudice di merito nel ponderare le circostanze del reato è molto ampio. Un imputato che intenda contestare il bilanciamento circostanze in Cassazione non può limitarsi a proporre una valutazione alternativa e più favorevole. Deve, invece, dimostrare che la decisione del giudice sia viziata da un’illogicità manifesta o da un’assenza totale di motivazione. Una motivazione, anche se sintetica, che giustifichi la scelta operata in termini di adeguatezza della pena, è sufficiente a rendere la decisione insindacabile in sede di legittimità.
La Corte di Cassazione può modificare la valutazione del giudice sul bilanciamento delle circostanze?
No, la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, a meno che la motivazione di quest’ultimo non sia manifestamente illogica, contraddittoria o del tutto assente. La valutazione delle circostanze è considerata un’attività discrezionale che rientra nel giudizio sui fatti.
Cosa si intende per motivazione sufficiente a giustificare il bilanciamento delle circostanze?
Secondo la pronuncia, è considerata sufficiente la motivazione con cui il giudice ritiene che una determinata soluzione (in questo caso, l’equivalenza tra circostanze opposte) sia la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto, senza che siano necessarie argomentazioni particolarmente complesse.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente perché chiedeva alla Corte di Cassazione di compiere una nuova valutazione discrezionale, tipica del giudizio di merito. La Corte ha ritenuto che la decisione impugnata fosse sorretta da una motivazione logica e sufficiente, rendendo la doglianza manifestamente infondata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8707 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8707 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 25/11/1994
avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno che ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di furto
Considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta il giudizio di bilanciame in equivalenza fra opposte circostanze, ed in particolare il mancato riconoscimento del circostanze attenuanti generiche prevalenti, è manifestamente infondato e inammissibile poiché pretende una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, che sfugge al sindacato legittimità qualora, come accaduto nel caso di specie, non sia frutto di mero arbitrio ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a re l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931);
Rilevato che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag 4 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili sotto tale profilo, mentre qua all’invocato vizio di motivazione illogica della sentenza impugnata, con riguardo al manca riconoscimento dell’attenuante ex art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., il motivo è inedit generico;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condann del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 gennaio 2025
Il consigliere estensore ente