Bilanciamento Circostanze: la Cassazione Conferma la Discrezionalità del Giudice
Nel processo penale, la determinazione della pena finale è un’operazione complessa che dipende da molti fattori. Uno dei passaggi più delicati è il cosiddetto bilanciamento circostanze, ovvero la valutazione comparativa tra gli elementi che aggravano il reato e quelli che lo attenuano. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con forza un principio consolidato: questa valutazione spetta al giudice di merito ed è difficilmente contestabile in sede di legittimità.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro la sentenza di una Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava, tra i vari motivi, l’errata applicazione delle norme sul bilanciamento circostanze. Nello specifico, contestava la decisione dei giudici di merito di considerare equivalenti la circostanza attenuante per aver cagionato un danno di speciale tenuità (prevista dall’art. 62 n. 4 c.p.) e le diverse circostanze aggravanti contestate, tra cui la recidiva. Secondo la difesa, l’attenuante avrebbe dovuto prevalere, portando a una riduzione della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Con una motivazione sintetica ma chiara, la Corte ha respinto le censure del ricorrente, condannandolo al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende. La decisione si fonda su principi giurisprudenziali stabili, che definiscono nettamente i confini tra il giudizio di merito e quello di legittimità.
Le Motivazioni: Il Principio di Diritto sul Bilanciamento Circostanze
Il cuore della pronuncia risiede nella spiegazione del perché il motivo di ricorso sul bilanciamento circostanze non potesse essere accolto. La Corte ha affermato che tale giudizio costituisce una valutazione discrezionale tipica del giudice di merito. Questo significa che è il giudice che ha analizzato le prove e i fatti (in primo e secondo grado) ad avere il potere di pesare le circostanze opposte e decidere se una prevale sull’altra o se si equivalgono.
Questo potere discrezionale non è, tuttavia, assoluto. Può essere contestato in Cassazione solo se la motivazione della sentenza impugnata è manifestamente illogica, contraddittoria o basata su un mero arbitrio. Nel caso specifico, i giudici di legittimità hanno ritenuto che la scelta della Corte d’Appello di optare per l’equivalenza fosse sorretta da una motivazione sufficiente. La Corte ha citato un’importante sentenza delle Sezioni Unite (n. 10713/2010), la quale ha stabilito che è adeguatamente motivata anche la decisione che si limita a ritenere l’equivalenza tra le circostanze come la soluzione più idonea a garantire l’adeguatezza della pena inflitta.
La Valutazione degli Altri Elementi
La Corte ha inoltre confermato la correttezza della decisione di merito anche nel negare la concessione di ulteriori circostanze attenuanti. Tale diniego era stato giustificato sulla base di elementi concreti e non sindacabili in Cassazione, quali:
* Le gravi modalità del fatto: la maniera in cui il reato è stato commesso.
* I numerosi precedenti penali: la storia criminale del ricorrente, che indicava una spiccata tendenza a delinquere.
* Il danno non trascurabile: il pregiudizio effettivo subito dalla persona offesa.
Questi fattori, nel loro complesso, hanno dipinto un quadro che giustificava pienamente una valutazione di sfavore nei confronti dell’imputato, rendendo logica e coerente la decisione dei giudici di merito.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame è un’importante conferma della stabilità dei principi che governano il giudizio penale. Essa ribadisce che il bilanciamento circostanze è un’attività che rientra pienamente nella sfera di discrezionalità del giudice di merito. Per poter contestare con successo tale valutazione in Cassazione, non è sufficiente proporre una diversa interpretazione o un diverso ‘peso’ da attribuire alle circostanze, ma è necessario dimostrare un vizio logico grave e palese nella motivazione della sentenza. Questa pronuncia serve da monito: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio sui fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge.
È possibile contestare in Cassazione come un giudice ha bilanciato le circostanze aggravanti e attenuanti?
No, di regola non è possibile. Il bilanciamento delle circostanze è una valutazione discrezionale del giudice di merito. Può essere contestato solo se la motivazione è frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico, cosa che non è stata riscontrata in questo caso.
Quali elementi possono portare a negare la concessione di circostanze attenuanti?
Sulla base di questa ordinanza, elementi rilevanti sono le gravi modalità del fatto, i numerosi precedenti penali dell’imputato e il danno non trascurabile arrecato alla persona offesa. Questi fattori indicano una maggiore gravità del reato e una personalità del reo che non merita un trattamento sanzionatorio più mite.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9046 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9046 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 28/07/1985
avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze e, nel caso di specie, la prevalenza della circostanza di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. sulla contestata recidiva e le altre circostanze aggravanti, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931);
considerata, inoltre, la corretta motivazione del giudice di merito nella parte in cui ha negato la concessione della menzionata circostanza attenuante, alla luce delle gravi modalità del fatto, dei numerosi precedenti penali da cui risulta essere gravato il ricorrente e considerato, infine, il non trascurabile danno arrecato alla persona offesa (si veda pag. 3 della sentenza impugnata);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Il Presid nte riaji
NOME COGNOME