Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37489 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37489 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/11/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
– Relatore –
NOME COGNOME NOME MINUTILLO TURTUR
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 27/11/2024 della Corte d’appello di Napoli dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza in data 26 marzo 2024 del Tribunale della medesima città, dopo avere riconosciuto all’imputato la circostanza attenuante di cui all’art. 648-bis, comma 4, cod. pen. ha confermato nel resto l’affermazione della penale responsabilità dello COGNOME in relazione ai reati di cui agli artt. 48 e 479, in relaz. all’art. 476, commi 1 e 2, 61 n. 2 cod. pen. (capo A della rubrica delle imputazioni), 483 e 61 n. 2 cod. pen. in relaz. agli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000 (capo B) e 648-bis cod. pen. (capo C) consumati il 3 febbraio 2017 (per i capi A e B) ed in epoca immediatamente successiva al 19 marzo 2017 (per il capo C).
All’imputato risulta essere stata contesta e ritenuta la recidiva specifica e reiterata.
Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo, con motivo unico, violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla erronea interpretazione applicativa dell’art. 69 cod. pen. per avere la Corte di appello, nonostante l’intervenuto riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 648-bis, comma 4, cod. pen., confermato il giudizio di bilanciamento tra le circostanze del reato.
Rilevato che , il ricorso Ł manifestamente infondato;
che , in particolare, il motivo di ricorso che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze non Ł consentito in sede di legittimità ed Ł manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la piø idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931);
che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili.
Rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna
Ord. n. sez. 15306/2025
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 04/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME