Bilanciamento Circostanze: Quando la Decisione del Giudice è Intoccabile
L’analisi del bilanciamento circostanze attenuanti e aggravanti rappresenta uno dei momenti più delicati nel processo penale, in quanto incide direttamente sulla determinazione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti entro cui questa valutazione, compiuta dal giudice di merito, può essere contestata in sede di legittimità, ribadendo un principio fondamentale del nostro sistema processuale.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna della Corte d’Appello per un reato previsto dalla normativa sugli stupefacenti (art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990). L’unica doglianza sollevata dal ricorrente riguardava una presunta violazione di legge nel giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e la contestata aggravante della recidiva. L’imputato sosteneva, in sostanza, che le attenuanti avrebbero dovuto prevalere sull’aggravante, portando a una pena più mite.
La Decisione della Corte e il Bilanciamento Circostanze
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato: le valutazioni relative al trattamento sanzionatorio, e in particolare il giudizio sul bilanciamento circostanze ai sensi dell’art. 69 del codice penale, rientrano nella sfera di discrezionalità del giudice di merito.
Questo potere non è illimitato, ma il suo esercizio diventa insindacabile in sede di legittimità (cioè davanti alla Cassazione) quando la decisione è supportata da una motivazione che sia congrua, non manifestamente illogica e priva di vizi giuridici. La Corte Suprema non ha il compito di riesaminare i fatti e sostituire la propria valutazione a quella del giudice che ha celebrato il processo, ma solo di verificare la corretta applicazione della legge.
Le Motivazioni della Decisione
Nelle sue motivazioni, la Corte ha sottolineato come la doglianza del ricorrente si collocasse interamente sul piano del merito, invitando di fatto a una nuova e diversa valutazione degli elementi già considerati dalla Corte d’Appello. Quest’ultima, nel ritenere le circostanze attenuanti equivalenti all’aggravante della recidiva (e non prevalenti), aveva fornito una giustificazione adeguata, facendo riferimento alle ‘peculiari modalità del fatto’.
La Cassazione ha evidenziato che il giudice di merito aveva compiuto una valutazione complessiva e unitaria, in linea con quanto previsto dall’art. 69, comma 3, del codice penale, ritenendo che il giudizio di equivalenza fosse idoneo a garantire un trattamento sanzionatorio adeguato alla gravità del reato contestato. Poiché tale motivazione era esente da vizi logico-giuridici, la decisione era incensurabile.
Conclusioni: L’Insindacabilità del Giudizio di Merito
Questa ordinanza riafferma un caposaldo del nostro sistema giudiziario: la netta distinzione tra il giudizio di merito e quello di legittimità. La Corte di Cassazione non è un ‘terzo grado’ di giudizio dove si possono riproporre le stesse questioni di fatto. Il suo ruolo è quello di ‘guardiano della legge’.
Per gli avvocati e gli imputati, la lezione pratica è chiara: un ricorso per cassazione che si limita a criticare il bilanciamento circostanze senza individuare un vizio logico-giuridico manifesto nella motivazione del giudice di merito è destinato all’inammissibilità. La strategia difensiva deve concentrarsi non sul ‘perché’ si ritiene ingiusta una valutazione, ma sul ‘come’ quella valutazione sia stata espressa in modo errato sotto il profilo della logica e del diritto.
Quando il giudizio sul bilanciamento delle circostanze può essere contestato in Cassazione?
Secondo l’ordinanza, tale giudizio può essere contestato solo se la motivazione del giudice di merito è viziata da errori logico-giuridici, ma non se ci si limita a non condividere la valutazione fattuale che ha portato a un determinato esito (prevalenza, equivalenza o soccombenza delle attenuanti).
Cosa significa che un ricorso è ‘inammissibile’ in questo contesto?
Significa che la Corte di Cassazione non entra nel merito della questione sollevata (il bilanciamento), perché la doglianza non riguarda un errore di diritto ma una valutazione di fatto, che è di esclusiva competenza dei giudici dei gradi precedenti. L’inammissibilità chiude definitivamente il processo.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando il ricorso viene dichiarato inammissibile?
Oltre alla conferma definitiva della condanna, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4365 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4365 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 22/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 09/01/2001
avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
COGNOME NOME ricorre avverso sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 73, com d.P.R.309/1990, deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge in ordine al giud di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con la contestata recidiva.
La doglianza formulata esula dal novero delle censure deducibili in sede di legitt collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al tratta sanzionatorio e, in particolare, al giudizio di bilanciamento ai sensi dell’art. 69 cod. caso di concorso di circostanze eterogenee, sono infatti insindacabili in cassazione ove sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto ragioni del decisum. Nel caso in disamina, il giudice a quo, nel ritenere le circostanze equi e non prevalenti sulle contestate aggravanti, ha fatto richiamo, con motivazione congr esente da vizi, alle peculiari modalità del fatto, effettuando una valutazione complessiva ed unitaria delle circostanze eterogenee in termini di equivalenza fra le stesse (art. 69, c cod. pen.) e ritenendo tale valutazione idonea a realizzare un trattamento sanziona adeguato alla gravità dei fatti contestati.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorren pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22/11/2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente