Bilanciamento Circostanze: I Limiti del Sindacato della Cassazione
Il tema del bilanciamento circostanze attenuanti e aggravanti è cruciale nella determinazione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce i confini invalicabili tra il giudizio di merito e quello di legittimità, chiarendo quando un ricorso su questo tema debba essere dichiarato inammissibile. Analizziamo questa importante decisione per comprendere i principi che guidano i giudici in questa delicata operazione.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato dalla Corte di Appello, presentava ricorso per Cassazione lamentando il trattamento sanzionatorio ricevuto. In particolare, i motivi del ricorso si concentravano sul giudizio di equivalenza operato dalla Corte territoriale tra le circostanze attenuanti generiche e le aggravanti contestate. L’imputato sosteneva che le attenuanti avrebbero dovuto essere considerate prevalenti, con una conseguente riduzione della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione e il corretto bilanciamento circostanze
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato: la valutazione e il bilanciamento circostanze sono un’attività discrezionale tipica del giudice di merito. Tale valutazione non può essere riesaminata in sede di legittimità, a meno che non sia il risultato di un mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico.
La Discrezionalità del Giudice di Merito
La Corte ha sottolineato che i motivi presentati dal ricorrente, in realtà, sollecitavano una nuova e diversa valutazione dei fatti, un’operazione preclusa alla Cassazione. Il compito della Suprema Corte non è quello di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti, ma solo di verificare la correttezza giuridica e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
Quando la motivazione sul bilanciamento circostanze è sufficiente
Richiamando un importante precedente delle Sezioni Unite (sentenza n. 10713/2010), la Corte ha ribadito che la motivazione del giudice di merito può essere considerata adeguata anche quando, per giustificare la soluzione dell’equivalenza tra le circostanze, si limita a ritenerla la scelta più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena finale. Nel caso di specie, la sentenza d’appello aveva spiegato in modo puntuale, seppur sintetico, le ragioni che ostacolavano un esito più favorevole per l’imputato, individuando una pluralità di fattori rilevanti. Non essendo emersa alcuna illogicità, il ricorso non poteva trovare accoglimento.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale ha comportato, come diretta conseguenza, anche l’inammissibilità dei motivi aggiunti presentati. L’imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni
La motivazione della Corte si basa sulla netta distinzione tra il giudizio di merito, che valuta i fatti e le prove, e il giudizio di legittimità, che si occupa della corretta applicazione del diritto. Il bilanciamento circostanze rientra pienamente nel primo ambito. La Cassazione interviene solo in presenza di vizi logici macroscopici o di motivazioni assenti o meramente apparenti, condizioni che non si sono verificate in questo caso. La sentenza impugnata, infatti, aveva fornito una giustificazione coerente e non arbitraria della propria decisione, rendendo l’impugnazione un tentativo non consentito di ottenere una nuova valutazione nel merito.
Le conclusioni
Questa ordinanza conferma che la discrezionalità del giudice di merito nella commisurazione della pena e nel bilanciamento circostanze gode di un’ampia autonomia. Per ottenere una riforma della decisione in Cassazione non è sufficiente prospettare una diversa e, a parere del ricorrente, più equa valutazione. È invece necessario dimostrare un vizio grave nel percorso logico-giuridico seguito dal giudice, tale da renderne la decisione irragionevole o arbitraria. In assenza di tali vizi, il ricorso è destinato all’inammissibilità, con le relative conseguenze economiche per il ricorrente.
È possibile contestare in Cassazione il bilanciamento delle circostanze deciso dal giudice di merito?
Sì, ma solo a condizioni molto specifiche. Il ricorso è ammissibile solo se la motivazione del giudice di merito è frutto di mero arbitrio, palesemente illogica o del tutto assente. Non è possibile chiedere alla Cassazione una nuova e diversa valutazione dei fatti, che rientra nella discrezionalità del giudice dei gradi precedenti.
Una motivazione sintetica sul bilanciamento delle circostanze è considerata sufficiente?
Sì. Secondo la giurisprudenza citata dalla Corte, una motivazione può essere ritenuta sufficiente anche quando si limita a definire la soluzione dell’equivalenza tra circostanze come la più idonea a garantire l’adeguatezza della pena concreta, purché non sia illogica e individui i fattori rilevanti considerati.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità impedisce l’esame del merito del ricorso. Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, stabilita dal giudice, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32821 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32821 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PETRICCIONE NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti il ricorso e la memoria con motivi aggiunti di NOME COGNOME;
ritenuto che i due motivi del ricorso possano essere trattati unitariamente, afferendo per diversi profili al trattamento sanzionatorio, ed in particolare al tema del bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con le aggravanti contestate;
considerato che i motivi, come prospettati, non siano consentito in sede di legittimità, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931);
osservato che la sentenza spiega compiutamente a pg. 2 le ragioni ostative ad un esito più favorevole del giudizio di comparazione delle circostanze, senza parvenza di illogicità, ma, al contrario, con puntuale, seppur sintetica, individuazione e considerazione di una pluralità di fattori rilevanti;
rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile (ciò che comporta l’inammissibilità dei motivi aggiunti – art. 585, comma 4, cod. proc. pen.) con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 15 luglio 2025.